CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 febbraio 2020
323.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03540 Gallinella: Sulla mancata inclusione del riso nell'elenco dei prodotti cambogiani oggetto di revoca delle concessioni EBA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rilevo in premessa che questo Ministero ha seguito con estrema attenzione l'evoluzione della questione, sin dalla presentazione da parte della Commissione del relativo progetto di atto delegato.
  In tale ambito, ci siamo prontamente attivati, con i Ministeri dello sviluppo economico e degli affari Esteri, per rappresentare alla Commissione europea la necessità di considerare l'inclusione del riso nell'ambito della lista dei prodotti per i quali sarebbero revocate le preferenze tariffarie.
  Come già dichiarato a latere dell'ultimo Agrifish, la Ministra Bellanova ha inteso recentemente ribadire la posizione italiana al Commissario Hogan, sollecitando una precisa presa di posizione dell'Europa in tal senso. In tale direzione, oltre ad evidenziare l'estrema preoccupazione per le reiterate violazioni dei diritti dei cittadini e dei lavoratori da parte del Governo cambogiano, la Ministra ha sollecitato la Commissione a provvedere in modo da stabilire l'inclusione del riso nell'ambito della predetta lista, al termine della durata temporale della clausola di salvaguardia, qualora ne ricorrano ancora le condizioni.
  Occorre tuttavia tener presente che il provvedimento della Commissione – una volta perfezionato – essendo un atto delegato, non potrà essere emendato. Dopo la sua approvazione da parte dei servizi della Commissione (attesa per il 12 febbraio), il Parlamento europeo ed il Consiglio potranno solo respingerlo tout court nei successivi 6 mesi prima dell'entrata in vigore (12 agosto).
  Si tratta di un'opzione difficilmente percorribile in quanto è richiesta in Consiglio una maggioranza qualificata degli Stati membri e del Parlamento europeo.
  Entro il 12 agosto la Commissione potrà comunque rivedere autonomamente il provvedimento, sulla base di eventuali progressi da parte delle autorità cambogiane nel rispetto delle Commissioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).
  Tutto ciò renderebbe, pertanto, poco affidabile tale strumento come elemento stabile di protezione per il nostro settore risicolo, rispetto alle attuali misure di salvaguardia in vigore.
  Allo stesso tempo determinerebbe anche ricadute negative nei rapporti con la Cambogia e tutta l'Area dell'Associazione delle Nazioni del Sud Est Asiatico (ASEAN) in quanto si utilizzerebbe uno strumento di deterrenza per il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori per una finalità squisitamente commerciale, in ragione del fatto che il settore risicolo attualmente sta usufruendo di un meccanismo di misure di salvaguardia. Tali ricadute potrebbero danneggiare altri comparti produttivi italiani che oggi esportano nella regione.
  Nel ribadire, pertanto, il pieno impegno a monitorare la questione nelle competenti sedi UE, da parte del Governo, riteniamo necessario e prioritario lavorare con la Commissione europea sul terreno di una possibile estensione delle attuali misure di salvaguardia per quando arriveranno a scadenza nel gennaio del 2022.
  Quanto sopra al fine di garantire una stabile continuità alle misure atte a tutelare il nostro mercato dall'invasione incontrollata del riso proveniente dal Sud asiatico (Cambogia e Myanmar in primis).

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ALLEGATO 2

5-03541 Viviani: Iniziative in tema di contrasto alla cimice marmorata asiatica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Monitoriamo continuamente da tempo la problematica dell’Halymorpha halys, un insetto originario dell'Asia orientale che è stato rinvenuto per la prima volta in Europa a partire dal 2004, che ha arrecato gravi danni su vari fruttiferi e colture erbacee e che ha dimostrato un'elevata capacità di diffusione nel Mediterraneo e nell'areale europeo.
  In seno al Comitato Fitosanitario nazionale sono state identificate le azioni prioritarie volte a contrastare i danni del parassita, che si sostanziano in attività dedicate di divulgazione e monitoraggio a cura dei Servizi Fitosanitari delle Regioni interessate dal problema, in collaborazione con le strutture tecniche territoriali, per supportare gli agricoltori nella lotta all'insetto.
  In particolare il Centro di Ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC) è stato identificato come istituto di supporto per l'approfondimento degli aspetti scientifici e, nel contempo, sono state avviate sperimentazioni con prove «in campo» e in laboratorio, per individuare le misure più idonee al contrasto e le tecniche di lotta più efficaci.
  Tenuto conto dell'importanza di procedere tempestivamente alla verifica delle potenzialità e dei rischi connessi all'introduzione di antagonisti naturali «esotici», cioè provenienti dall'area di origine della Cimice asiatica questo Ministero – previa acquisizione delle necessarie certificazioni di legge – ha autorizzato il CREA ad introdurre, in condizioni di quarantena e per soli motivi di studio, la specie ritenuta a livello mondiale più efficace: il Trissolcus Japonicus (cosiddetta Vespa Samurai), con ogni imprescindibile studio sull'impatto ambientale nei nostri agroecosistemi.
  Al riguardo stiamo adoperandoci con il Ministero dell'ambiente per la più urgente emanazione del decreto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 2019, citato dall'Onorevole Interrogante.
  Come è noto la Commissione europea, con Regolamento (UE) 2020/17 del 10 gennaio 2020, non ha tuttavia rinnovato l'autorizzazione all'utilizzo del chlorpyrifos-methyl con il conseguente abbassamento dei relativi Limiti Massimi di Residui (LMR) consentiti nei prodotti agricoli trattati con questa sostanza attiva, nel corso del 2019.
  Il Ministro ha avuto modo di evidenziare con forza come la mancata autorizzazione da parte dell'Unione Europea all'utilizzo del chlorpyrifos-methyl – un significativo strumento di contrasto alla cimice asiatica – sia un errore che grava sui nostri produttori e l'intera filiera in quanto sarebbe importante disporre già di efficaci mezzi di difesa fitosanitaria per il controllo dell'emergenza almeno fino a quando non saranno disponibili misure alternative.
  La cimice asiatica è un'emergenza europea, connessa com’è alla crisi climatica e per questo ci siamo impegnati per negoziare urgentemente una deroga con Bruxelles.
  A questo proposito, l'Italia ha chiesto alla Commissione europea che il periodo transitorio proposto di 3 mesi per l'applicazione dei nuovi LMR sia esteso a 6 mesi Pag. 195a partire dalla pubblicazione della relativa decisione.
  Al contempo, ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo a «Situazioni di emergenza fitosanitaria», il Ministero della salute ha avviato la procedura per autorizzare, in circostanze eccezionali, l'immissione in commercio del chlorpyrifos-methyl per un periodo massimo di 120 giorni e per un'utilizzazione limitata e controllata.
  Il Servizio fitosanitario nazionale, operante presso questo Ministero, ha inviato l'11 febbraio 2020 al Ministero della salute il proprio parere in merito alla presenza e gravità dell'emergenza fitosanitaria legata alla cimice asiatica, che giustifica l'autorizzazione in deroga per il chlorpyrifos-methyl.

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ALLEGATO 3

5-03542 Incerti: Iniziative del Governo in tema di dazi sui prodotti agroalimentari italiani e sull'utilizzo di tecniche innovative di genomica vegetale.
5-03543 Benedetti: Sul negoziato in corso tra Stati Uniti ed Unione europea in tema di commercio di prodotti agroalimentari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La Ministra Bellanova ha di recente più volte incontrato il Segretario di Stato PERDUE in diverse occasioni, da ultimo nel corso di una bilaterale ad hoc a Roma presso il Ministero.
  In tali occasioni, la Ministra ha espresso il proprio rammarico nonché l'alta preoccupazione per le recenti misure di imposizione daziaria sui prodotti agroalimentari italiani attivate dal Governo americano.
  In tale contesto, è stato più volte rimarcato come le misure già avviate nei confronti di taluni prodotti italiani, nonché un possibile allargamento della lista stanno generando una incisiva ed ingiusta penalizzazione alle imprese italiane che hanno investito fortemente nel mercato USA in termini di altissima qualità, tracciabilità, salubrità e sicurezza delle produzioni esportate, con evidente danno anche a carico dei consumatori americani che vedranno ridurre la disponibilità di tali eccellenze.
  In tale ambito, è stato fatto rilevare al Segretario PERDUE come la garanzia di massima qualità, tracciabilità, salubrità e sicurezza delle produzioni agroalimentari siano per l'Italia elementi imprescindibili e centrali anche nell'ambito degli scambi commerciali con i Paesi terzi e per i quali l'attenzione sul rispetto di queste condizioni rimane altissima.
  Quanto alla possibile collaborazione nell'ambito delle New breeding Techiniques, è necessario attendere l'esito degli approfondimenti che il Consiglio ha chiesto alla Commissione Ue, per quanto concerne l'inquadramento normativo delle nuove tecniche di miglioramento genetico vegetale in relazione alla Direttiva 2001/18, proprio a seguito della sentenza del 25 luglio 2018, con la quale la Corte di Giustizia ha stabilito che «gli organismi ottenuti mediante mutagenesi sono OGM ai sensi dell'articolo 2 della direttiva sugli OGM, nei limiti in cui le tecniche e i metodi di mutagenesi modificano il materiale genetico di un organismo secondo modalità che non si realizzano naturalmente», determinando così la necessità di revisionare il campo di applicazione della direttiva in parola.
  Ciò non esaurisce lo sforzo di questo Ministero che continuerà, sulla tematica, ad adoperarsi con il massimo impegno e attenzione, a tutela dell'eccellenza del comparto produttivo agroalimentare nazionale e dei consumatori.

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ALLEGATO 4

5-03544 Nevi: Iniziative per contrastare i danni prodotti dalla fauna selvatica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi preme innanzitutto premettere come la gestione della fauna selvatica è un problema da tempo all'attenzione del Governo e del Ministro delle politiche agricole in particolare, con l'obiettivo di predisporre un pacchetto di misure volte a rendere più incisivi gli strumenti di contrasto all'incremento delle popolazioni di ungulati selvatici, a cui deve ora essere data concretezza attraverso una modifica della legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
  È necessario agire in maniera coordinata su tutto il territorio e impostare interventi di gestione che risultino efficaci a breve termine, ma soprattutto che consentano di stabilizzare la situazione nel lungo periodo.
  In tale direzione, in accordo con il Ministero dell'ambiente, è stato istituito un gruppo di lavoro incaricato, fra le altre cose, di formulare proposte per l'adeguamento del quadro normativo e sanzionatorio relativo ai danni da fauna selvatica che ha proposto una relazione conclusiva attualmente all'attenzione dei Ministri competenti.
  Nello specifico, si ribadisce che la proposta prevede, tra l'altro, la modifica della legge n. 157 del 1992, principalmente attraverso l'inserimento dell'articolo 18-bis (Gestione faunistico venatoria degli ungulati) il quale raccoglie in un unico quadro la disciplina della caccia agli ungulati, con particolare riferimento al cinghiale, al fine di consentire il prelievo anche al di fuori dei periodi e dell'arco temporale stabilito dall'articolo 18 della legge n. 157 del 1992.
  Inoltre, a completamento di un quadro normativo che abbia lo scopo di tutelare maggiormente la biodiversità ed intervenire in maniera più incisiva per il controllo numerico delle specie faunistiche che arrecano danni anche alle attività umane, si è ritenuto opportuno proporre un aggiornamento dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, al fine di creare la base giuridica per autorizzare anche altre figure specializzate alle attività di controllo numerico delle specie faunistiche, attraverso coadiutori formati attraverso specifichi corsi validati da ISPRA.
  Si tratta ora di tradurre le proposte tecniche in modifiche normative, in modo da dare attuazione ai princìpi generali di riforma della legge n. 157 del 1992 nel senso auspicato.
  Infine, per quanto riguarda la problematica relativa al risarcimento dei danni al settore agricolo, questa Amministrazione ha provveduto ad effettuare la notifica alla Commissione europea di uno schema di decreto interministeriale che disciplina le modalità di concessione degli aiuti per le misure preventive e per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, secondo le condizioni e i criteri indicati dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali per il periodo 2014-2020.
  Con decisione C(2019)8522 finale della Commissione europea del 21 novembre 2019 è stato approvato tale regime di aiuti.

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ALLEGATO 5

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021. (COM(2019)581).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

  La XIII Commissione (Agricoltura)
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento (COM(2019)581);
   premesso che:
    il prolungarsi dei negoziati sulle proposte legislative sulla nuova Politica agricola comune (PAC) 2021-2027, a causa delle posizioni discordanti che sono emerse su diverse questioni, potrebbe ritardarne l'approvazione e l'avvio del nuovo regime a partire dal 2021;
    contestualmente, appare ancora lungi dal pervenire ad un esito condiviso il negoziato relativo al Quadro finanziario pluriennale (QFP) per le diverse posizioni emerse in seno al Consiglio, anche per quanto concerne le risorse assegnate alla PAC;
    per l'Italia è necessario che vengano garantite adeguate dotazioni per il finanziamento della PAC, considerato il ruolo che l'agricoltura riveste dal punto di vista economico, con particolare riguardo alla tutela dei redditi degli operatori del settore, nonché sotto il profilo della salvaguardia del territorio, della difesa della biodiversità e del presidio del territorio contro il dissesto idrogeologico e contro l'abbandono delle aree interne;
    una riduzione delle risorse della PAC risulterebbe altresì incoerente e irragionevole alla luce del fatto che la Commissione europea ha individuato nel Green New Deal l'obiettivo prioritario della sua azione nei prossimi anni;
    la proposta di regolamento in oggetto si pone l'obiettivo di garantire la continuità di alcuni elementi della PAC 2014-2020 anche per l'anno 2021, in attesa dell'entrata in vigore delle norme relative al nuovo quadro finanziario e legislativo della PAC per il periodo 2021-2027;
    a tal fine, la Commissione ha proposto l'adozione di norme transitorie che, per un verso, prorogano l'applicazione del quadro giuridico attuale e, per altro verso, introducono innovazioni in parziale discontinuità con il regime esistente e che anticipano gli esiti dei negoziati in corso sul QFP,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:
   1) con riferimento all'articolo 1, merita apprezzamento la proroga dei programmi sostenuti dal Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) fino al 31 dicembre 2021. Tuttavia, nel caso in cui Pag. 199non si giunga in tempi brevi alla positiva conclusione dei negoziati sulla nuova PAC e più in generale sul QFP, appare necessario prevedere una proroga automatica fino al 31 dicembre 2022, senza ulteriori vincoli o adempimenti;
   2) relativamente all'articolo 7, che reca la proroga dell'applicazione del regime di aiuti di cui agli articoli da 29 a 60 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento (UE) n. 1306/2013, appare preferibile prevedere che per tutti i settori (olio di oliva e olive da tavola, ortofrutticolo, vitivinicolo e apicoltura) si possano estendere le attuali disposizioni fino al 31 dicembre 2021, con estensione fino al 2022 in caso non si giunga alla conclusione dei negoziati;
   3) relativamente all'articolo 10, relativo ai massimali nazionali e netti dei pagamenti diretti fino all'anno civile 2020, al fine di combattere le attuali disuguaglianze nel valore dei titoli, appare opportuno prevedere la continuazione del processo di convergenza interna fino al 31 dicembre 2021, con estensione fino al 2022 in caso non si giunga alla conclusione dei negoziati. Appare, al contempo, opportuno introdurre un tetto massimo al valore del titolo, nonché una soglia per il pagamento minimo, in modo che il valore del pagamento sia superiore, in termini di oneri finanziari, al costo del procedimento amministrativo necessario ad erogarlo;
   4) dovrebbe essere valutata l'opportunità di differire il termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2020, per la richiesta di conversione in autorizzazioni dei diritti di impianto concessi ai produttori fino al 31 dicembre 2023;
   5) appare opportuno valutare la possibilità di dedicare maggiore attenzione alla gestione del rischio degli agricoltori, sia modificando l'attuale sistema di calcolo delle rese, sia abbassando la soglia di accesso al pagamento dal 30 per cento al 20 per cento per i fondi mutualistici;
   6) dovrebbe essere valutata la possibilità che tra gli interventi allo studio per la lotta ai cambiamenti climatici siano incluse anche misure a sostegno della resilienza delle imprese agricole esposte agli effetti di fenomeni meteorologici e di dissesto particolarmente gravi.