CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 luglio 2019
226.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici (Atto n. 94).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici (Atto n. 94), adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
   ricordato che il richiamato articolo 7, ai commi 1 e 2, stabilisce che lo Stato promuova interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti ubicati nelle aree a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, denominati «vigneti eroici o storici» e specifica che tali vigneti si caratterizzano per essere situati in aree le cui condizioni ambientali e climatiche rendono unico il prodotto legato alla coltivazione della vite;
   ricordato altresì che il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, l'individuazione dei territori nei quali sono situati i vigneti di cui al comma 1 e la definizione delle tipologie di interventi eventualmente passibili di finanziamento, compatibilmente con la programmazione finanziaria e l'ordine di priorità individuate dal Ministero o dalle regioni nei provvedimenti che destinano, nel rispetto della normativa europea relativa al settore vitivinicolo, apposite risorse finanziarie nell'ambito del programma di sostegno al settore;
   rammentato inoltre che il richiamato articolo 7, comma 3, stabilisce che il decreto debba anche stabilire i criteri per l'individuazione dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo dei vigneti e l'attribuzione alle regioni della competenza in materia di controlli per gli interventi per i quali sono stati erogati i contributi sulla base di apposite linee guida concordate con il Ministero;
   osservato che lo schema di decreto ministeriale, agli articoli 2 e 3, rubricati, rispettivamente, «Vigneti eroici o storici» e «Criteri per l'individuazione dei territori» reca disposizioni delle quali andrebbe meglio precisata la portata applicativa, non risultando chiaro se entrambe le disposizioni siano volte ad introdurre criteri per l'individuazione dei vigneti eroici o storici – senza che, in questo caso, risulti chiaro se i criteri indicati all'articolo 2 si cumulino o meno con quelli indicati all'articolo 3 – o se, invece, la prima disposizione abbia una portata meramente definitoria restando assegnata alla seconda la definizione dei criteri per l'individuazione dei vigneti eroici e dei vigneti eroici;
   rilevato che l'articolo 4, al comma 1, alinea, nell'introdurre i criteri per la definizione delle tipologie degli interventi, si riferisce ai «vigneti ricadenti in aree soggette a rischio idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale» Pag. 148rischiando così di ingenerare il dubbio che non ci si intenda riferire a tutti i vigneti e ai territori di cui agli articoli 2 e 3 ma solo ad alcuni di essi;
   osservato altresì che il medesimo articolo, al comma 1, lettera d), include tra gli interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti storici ed eroici «l'attuazione di interventi che favoriscano la valorizzazione, la promozione e la pubblicità delle produzioni (...)» anche attraverso «l'uso di un marchio nazionale, da definirsi con successivo provvedimento»;
   rilevata in proposito la necessità di chiarire se la disposizione sia volta a consentire l'uso di un marchio già esistente ovvero a prevedere la creazione di un nuovo marchio – del quale dovrebbe essere peraltro specificata la natura facoltativa al fine di evitare potenziali contrasti con la normativa europea in materia di etichettatura – e osservato che, in tale ultimo caso, lo schema di decreto all'esame dovrebbe essere integrato al fine di disciplinare le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio evitando il rinvio ad un ulteriore provvedimento – evidentemente di natura dirigenziale – per la cui procedura di adozione verrebbe tra l'altro aggirato il procedimento delineato dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 238 del 2016;
   osservato che il successivo comma 2 dell'articolo 4 stabilisce che per gli interventi oggetto del provvedimento, il Ministero, d'intesa con le regioni, possa destinare, con propri decreti, apposite risorse finanziarie rinvenibili nell'ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo e individuare i criteri di priorità;
   considerato, a tale ultimo riguardo, che l'articolo 7 della legge 238 individua tra i compiti assegnati al decreto in oggetto la destinazione di specifiche risorse finanziarie e l'individuazione dei criteri di priorità per gli interventi, laddove il rinvio operato dallo schema in oggetto ad ulteriori provvedimenti del Ministero – id est a provvedimenti di natura dirigenziale – esclude le Commissioni parlamentari dal procedimento di adozione del decreto ministeriale come delineato dal richiamato comma 3 dell'articolo 7; ritenuto quindi necessario individuare nello schema in esame quali risorse, a valere sul Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2018/2019 di cui al decreto ministeriale 15 maggio 2018 n. 2987 e successive Rimodulazioni della dotazione finanziaria, nell'ambito della misura «Ristrutturazione e riconversione di vigneti», siano destinate agli interventi di cui al decreto all'esame;
   osservato infine che l'articolo 5, al comma 1, si limita a prevedere che i produttori interessati debbano presentare alla regione di competenza domanda per il riconoscimento di vigneto eroico o storico, senza specificare, come peraltro richiesto dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 238 del 2016, a quali soggetti esercenti attività agricola le misure oggetto del provvedimento siano destinate;
   visti i rilievi espressi in data 10 luglio 2019 dalla Commissione V (Bilancio) che ha valutato favorevolmente lo schema in esame;
   preso infine atto che la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha sancito intesa sullo schema di decreto a condizione che, all'articolo 1, lettera e), dove si definisce la nozione di «piccole isole» fossero soppresse le parole: «caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici» e che il testo trasmesso alle Camere è stato modificato nel senso richiesto dalle regioni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) si provveda, al fine di evitare dubbi interpretativi in sede di applicazione del decreto di cui all'oggetto, a chiarire il rapporto intercorrente tra i criteri contenuti Pag. 149all'articolo 2 e quelli contenuti all'articolo 3, eventualmente provvedendo a specificare, mediante una modifica delle rispettive rubriche, la portata meramente definitoria della prima disposizione e a chiarire che la seconda è invece volta a introdurre i criteri per l'individuazione dei vigneti eroici e storici;
   b) al fine di evitare dubbi interpretativi, all'articolo 4, comma 1, alinea, si provveda a sostituire il riferimento ivi contenuto ai «vigneti ricadenti in aree soggette a rischio idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale» con quello, onnicomprensivo, ai vigneti e ai territori (recte: ai vigneti) di cui agli articoli 2 e 3;
   c) all'articolo 4, comma 1, lettera d), si specifichi se la disposizione sia volta a consentire l'uso di un marchio già esistente ovvero a prevedere la creazione di un nuovo marchio e, in tale ultimo caso, se ne specifichi la natura facoltativa, precisandone, ove possibile senza operare un rinvio ad ulteriori provvedimenti, le condizioni e le modalità di attribuzione;
   d) per le ragioni indicate in premessa, all'articolo 4, comma 2, si provveda ad indicare puntualmente quali risorse, a valere sul Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2018/2019 di cui al decreto ministeriale 15 maggio 2018 n. 2987 e successive Rimodulazioni della dotazione finanziaria, nell'ambito della misura «Ristrutturazione e riconversione di vigneti», siano destinate agli interventi di cui al decreto all'esame;
   e) si provveda infine, allo scopo di specificare quali siano «i produttori interessati» di cui all'articolo 5, comma 1, ad integrare l'articolo 1 con l'inserimento di un'ulteriore definizione di «Produttori» facendo riferimento ai soggetti esercenti attività agricola in possesso del fascicolo aziendale ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 99 del 2004.

  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 5, comma 2, si valuti infine l'opportunità di specificare – al fine di non gravare eccessivamente i produttori che richiedono il riconoscimento dei vigneti storici o eroici – che qualora le regioni siano in possesso della documentazione comprovante i requisiti richiesti dall'articolo 3, la stessa non debba essere allegata dal soggetto richiedente al momento della domanda e le regioni possano utilizzare quella in loro possesso.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici (Atto n. 94).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici (Atto n. 94), adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
   ricordato che il richiamato articolo 7, ai commi 1 e 2, stabilisce che lo Stato promuova interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti ubicati nelle aree a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, denominati «vigneti eroici o storici» e specifica che tali vigneti si caratterizzano per essere situati in aree le cui condizioni ambientali e climatiche rendono unico il prodotto legato alla coltivazione della vite;
   ricordato altresì che il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, l'individuazione dei territori nei quali sono situati i vigneti di cui al comma 1 e la definizione delle tipologie di interventi eventualmente passibili di finanziamento, compatibilmente con la programmazione finanziaria e l'ordine di priorità individuate dal Ministero o dalle regioni nei provvedimenti che destinano, nel rispetto della normativa europea relativa al settore vitivinicolo, apposite risorse finanziarie nell'ambito del programma di sostegno al settore;
   rammentato inoltre che il richiamato articolo 7, comma 3, stabilisce che il decreto debba anche stabilire i criteri per l'individuazione dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo dei vigneti e l'attribuzione alle regioni della competenza in materia di controlli per gli interventi per i quali sono stati erogati i contributi sulla base di apposite linee guida concordate con il Ministero;
   osservato che lo schema di decreto ministeriale, agli articoli 2 e 3, rubricati, rispettivamente, «Vigneti eroici o storici» e «Criteri per l'individuazione dei territori» reca disposizioni delle quali andrebbe meglio precisata la portata applicativa, non risultando chiaro se entrambe le disposizioni siano volte ad introdurre criteri per l'individuazione dei vigneti eroici o storici – senza che, in questo caso, risulti chiaro se i criteri indicati all'articolo 2 si cumulino o meno con quelli indicati all'articolo 3 – o se, invece, la prima disposizione abbia una portata meramente definitoria restando assegnata alla seconda la definizione dei criteri per l'individuazione dei vigneti eroici e dei vigneti eroici;
   rilevato che l'articolo 4, al comma 1, alinea, nell'introdurre i criteri per la definizione delle tipologie degli interventi, si riferisce ai «vigneti ricadenti in aree soggette Pag. 151a rischio idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale» rischiando così di ingenerare il dubbio che non ci si intenda riferire a tutti i vigneti e ai territori di cui agli articoli 2 e 3 ma solo ad alcuni di essi;
   osservato altresì che il medesimo articolo, al comma 1, lettera d), include tra gli interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti storici ed eroici «l'attuazione di interventi che favoriscano la valorizzazione, la promozione e la pubblicità delle produzioni (...)» anche attraverso «l'uso di un marchio nazionale, da definirsi con successivo provvedimento»;
   rilevata in proposito la necessità di chiarire se la disposizione sia volta a consentire l'uso di un marchio già esistente ovvero a prevedere la creazione di un nuovo marchio – del quale dovrebbe essere peraltro specificata la natura facoltativa al fine di evitare potenziali contrasti con la normativa europea in materia di etichettatura – e osservato che, in tale ultimo caso, lo schema di decreto all'esame dovrebbe essere integrato al fine di disciplinare le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio evitando il rinvio ad un ulteriore provvedimento – evidentemente di natura dirigenziale – per la cui procedura di adozione verrebbe tra l'altro aggirato il procedimento delineato dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 238 del 2016;
   osservato che il successivo comma 2 dell'articolo 4 stabilisce che per gli interventi oggetto del provvedimento, il Ministero, d'intesa con le regioni, possa destinare, con propri decreti, apposite risorse finanziarie rinvenibili nell'ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo e individuare i criteri di priorità;
   considerato, a tale ultimo riguardo, che l'articolo 7 della legge 238 individua tra i compiti assegnati al decreto in oggetto la destinazione di specifiche risorse finanziarie e l'individuazione dei criteri di priorità per gli interventi, laddove il rinvio operato dallo schema in oggetto ad ulteriori provvedimenti del Ministero – id est a provvedimenti di natura dirigenziale – esclude le Commissioni parlamentari dal procedimento di adozione del decreto ministeriale come delineato dal richiamato comma 3 dell'articolo 7; ritenuto quindi necessario individuare nello schema in esame quali risorse, a valere sul Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2018/2019 di cui al decreto ministeriale 15 maggio 2018 n. 2987 e successive Rimodulazioni della dotazione finanziaria, nell'ambito della misura «Ristrutturazione e riconversione di vigneti», siano destinate agli interventi di cui al decreto all'esame;
   osservato infine che l'articolo 5, al comma 1, si limita a prevedere che i produttori interessati debbano presentare alla regione di competenza domanda per il riconoscimento di vigneto eroico o storico, senza specificare, come peraltro richiesto dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 238 del 2016, a quali soggetti esercenti attività agricola le misure oggetto del provvedimento siano destinate;
   visti i rilievi espressi in data 10 luglio 2019 dalla Commissione V (Bilancio) che ha valutato favorevolmente lo schema in esame;
   preso infine atto che la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha sancito intesa sullo schema di decreto a condizione che, all'articolo 1, lettera e), dove si definisce la nozione di «piccole isole» fossero soppresse le parole: «caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici» e che il testo trasmesso alle Camere è stato modificato nel senso richiesto dalle regioni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) si provveda, al fine di evitare dubbi interpretativi in sede di applicazione del Pag. 152decreto di cui all'oggetto, a chiarire il rapporto intercorrente tra i criteri contenuti all'articolo 2 e quelli contenuti all'articolo 3, eventualmente provvedendo a specificare, mediante una modifica delle rispettive rubriche, la portata meramente definitoria della prima disposizione e a chiarire che la seconda è invece volta a introdurre i criteri per l'individuazione dei vigneti eroici e storici;
   b) al fine di evitare dubbi interpretativi, all'articolo 4, comma 1, alinea, si provveda a sostituire il riferimento ivi contenuto ai «vigneti ricadenti in aree soggette a rischio idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale» con quello, onnicomprensivo, ai vigneti e ai territori (recte: ai vigneti) di cui agli articoli 2 e 3;
   c) all'articolo 4, comma 1, lettera d), si specifichi se la disposizione sia volta a consentire l'uso di un marchio già esistente ovvero a prevedere la creazione di un nuovo marchio e, in tale ultimo caso, se ne specifichi la natura facoltativa, precisandone, ove possibile senza operare un rinvio ad ulteriori provvedimenti, le condizioni e le modalità di attribuzione;
   d) si provveda infine, allo scopo di specificare quali siano «i produttori interessati» di cui all'articolo 5, comma 1, ad integrare l'articolo 1 con l'inserimento di un'ulteriore definizione di «Produttori» facendo riferimento ai soggetti esercenti attività agricola in possesso del fascicolo aziendale ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 99 del 2004;

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 5, comma 2, si valuti infine l'opportunità di specificare – al fine di non gravare eccessivamente i produttori che richiedono il riconoscimento dei vigneti storici o eroici – che qualora le regioni siano in possesso della documentazione comprovante i requisiti richiesti dall'articolo 3, la stessa non debba essere allegata dal soggetto richiedente al momento della domanda e le regioni possano utilizzare quella in loro possesso;

  e con la seguente raccomandazione:
   provveda il Governo ad informare il Parlamento – dopo aver individuato adeguate risorse finanziare da destinare all'attuazione del decreto in esame – in merito alle priorità che intende inserire nell'ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo e successive Rimodulazioni della dotazione finanziaria, alla misura «Ristrutturazione e riconversione di vigneti».