CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 luglio 2019
218.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01297 Cenni: sullo stato di attuazione del piano olivicolo nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come noto l'olio d'oliva italiano, per le sue apprezzate peculiarità, rappresenta una delle eccellenze agroalimentari che ci contraddistinguono nel mondo e che intendiamo tutelare e sostenere con il massimo impegno.
  In tale direzione, al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, alla luce delle particolari criticità produttive del settore e in relazione alle crescenti necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività delle aziende olivicole, nonché per perseguire il miglioramento della qualità del prodotto, il decreto-legge n. 51 del 2015, convertito in legge n. 91 del 2015 ha istituito, presso il MIPAAFT, un Fondo per sostenere la realizzazione del Piano di interventi nel settore olivicolo-oleario. In particolare l'articolo 4 ha assegnato al settore olivicolo 32 milioni di euro da utilizzare nel triennio 2015-2017.
  Con il successivo decreto interministeriale attuativo n. 3048 del 2016, adottato d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati e la ripartizione delle risorse assegnate a ciascuno dei 5 obiettivi nel triennio, ivi compresa l'indicazione degli attuatori delle specifiche misure e la tipologia dei beneficiari.
  Per ciascun obiettivo è stato stilato un elenco di interventi, condiviso anche con gli operatori della filiera e con le regioni.
  Si tratta di interventi che hanno un prevalente carattere sistemico, con un impatto orizzontale su tutti gli operatori della filiera, così come richiedono i più recenti Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale; la verifica degli interventi compatibili costituisce, infatti, un aspetto sostanziale e di strategica importanza, attese le modifiche intervenute rispetto al passato regime.
  Il piano di interventi è stato elaborato considerando le particolari criticità produttive del settore e le crescenti esigenze di recupero della produttività e della competitività delle aziende olivicole, unitamente alla necessità di perseguire l'innalzamento del livello qualitativo del prodotto attraverso la promozione di un regime di qualità certificato, utilizzabile a livello sia nazionale che internazionale, che contribuisca alla valorizzazione del prodotto ma anche alla lotta alla contraffazione e al contrasto del fenomeno l’italian sounding.
  L'insieme degli interventi si collocano in un contesto nel quale l'applicazione dell'OCM (Organizzazione Comune dei Mercati-Regolamento (UE) 1308/2013) e l'avvio dei Programmi di sviluppo rurale su base regionale (2014-2020) richiedono una strategia unica in grado di indirizzare la struttura produttiva nazionale verso «modelli produttivi innovativi» in grado di incidere significativamente sulla produttività della filiera olivicola, ma anche di consentire alle organizzazioni e alle associazioni dei produttori di ricoprire un ruolo più incisivo sul fronte della commercializzazione.
  Occorre tener presente che, nel corso del 2017, il pertinente capitolo di bilancio ha subito un taglio effettuato dal Governo precedente a causa della cosiddetta «manovrina di bilancio».Pag. 127
  Pertanto, la ripartizione tra i 5 macro obiettivi, decurtata del taglio 2017, relativa agli importi assegnati e impegnati dall'Amministrazione è ora la seguente:

  Come già assicurato dal Ministro Centinaio, il Ministero intende sostenere l'economia del settore a tutto campo per risolvere le urgenze e pianificare interventi risolutivi che possano sciogliere definitivamente tutte le problematiche relative al settore, sempre ascoltando la voce degli operatori delle categorie e venendo incontro alle loro esigenze.
  La predisposizione di un nuovo piano olivicolo-oleario rientra tra questi interventi che è necessario attivare urgentemente per rilanciare il settore partendo da una nuova strategia nazionale da condividere con gli operatori della filiera e con le regioni.
  In tale direzione, considerata la necessità di ottimizzare le risorse pubbliche e finalizzarle con la massima utilità in relazione agli specifici fabbisogni operativi degli operatori della filiera, le regioni, che rappresentano le Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale, possono indirizzare le ingenti risorse ivi contenute per attuare interventi per rilanciare la competitività del sistema olivicolo italiano.
  Mi preme inoltre evidenziare che, a sostegno del settore olivicolo, sono stati recentemente concessi circa 108 milioni di euro, a valere sui prossimi tre anni (1o aprile 2018-30 marzo 2021) destinati alle Organizzazioni di produttori che svolgono programmi di sostegno nel settore, attraverso la relativa Organizzazione comune di mercato.
  Tale finanziamento apporterà concreti benefici al settore, sia riguardo al miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola (cui sarà riservato non meno del 30 per cento delle risorse), che in relazione all'impatto ambientale dell'olivicoltura (che potrà avvalersi di almeno il 20 per cento del finanziamento).
  Al sistema di tracciabilità, della certificazione e alla tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, con particolare attenzione al controllo della qualità degli oli di oliva commercializzati, verrà destinato non meno del 15 per cento del finanziamento.
  Inoltre, sempre nell'ambito della strategia nazionale, al fine di facilitare l'aggregazione nella fase della commercializzazione, alle Organizzazioni di produttori che commercializzano il prodotto dei propri soci è stato riservato il 25 per cento circa dell'importo del finanziamento.
  Segnalo inoltre che sono stati finanziati importanti progetti di ricerca, per un importo complessivo di 7 milioni di euro, volti al miglioramento delle tecniche di difesa da organismi nocivi, all'incremento della produttività degli oliveti, all'introduzione di innovazioni lungo tutta la filiera, al fine di migliorare la qualità del prodotto e la competitività dell'intero comparto.
  Rilevo infine che, al di là dei finanziamenti dell'OCM, il Ministero è particolarmente orientato a costruite una competitività strategica nazionale, con la collaborazione di tutti gli stakeolders, attraverso l'apposito Tavolo di filiera olivicola in cui discutere delle necessità e priorità strategiche da sviluppare nel settore.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01448 Gallinella: Sui canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e di acquacoltura.

TESTO DELLA RISPOSTA

  È opportuno precisare che la materia di cui trattasi rientra nella competenza specifica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che la regola attraverso appositi decreti adottati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  Al riguardo, si evidenzia che – pur rimanendo la materia di competenza statale, in quanto le acque marine rimangono di proprietà dello Stato – la gestione delle concessioni è stata trasferita a livello locale ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali.
  Ciò premesso, si rappresenta che le problematiche descritte dall'interrogante – inerenti l'applicazione dei canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura – sono note a questa Amministrazione tanto da aver costituito oggetto di mirati approfondimenti nel corso di incontri intervenuti con i rappresentanti delle regioni, delle associazioni di settore e delle amministrazioni interessate.
  La questione nasce quando il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 «Modernizzazione del settore pesca e acquacoltura», nell'abrogare la legge n. 41 del 1982 «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima ha eliminato dall'ordinamento anche l'articolo 21-ter della suddetta legge, relativo ai canoni demaniali in acquacoltura.
  Nel vuoto normativo verificatosi, ha trovato applicazione l'articolo 48 del R.D. n. 1604 del 1931, in base al quale soltanto le società cooperative di pescatori lavoratori, nonché i consorzi e le cooperative non costituite in consorzi beneficiano del cosiddetto canone ricognitorio.
  Per contro, alle imprese di pesca che non ricadono nella fattispecie di cui all'articolo 2511 del codice civile continuano ad applicarsi i canoni nella misura stabilita dal decreto interministeriale 19 luglio 1989, aggiornato annualmente con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base degli indici ISTAT.
  Da ciò è conseguito l'aumento del canone per le imprese con assetto societario non cooperativo, che ha reso maggiormente oneroso l'esercizio stesso delle attività di acquacoltura, con evidenti differenze basate esclusivamente sulla natura giuridica del soggetto titolare della concessione, come evidenziato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato all'inizio del 2019.
  Al fine di ricondurre alla misura ricognitoria il canone per le concessioni demaniali marittime anche per le imprese non cooperative, l'articolo 4-quater della legge 30 dicembre 2008, n. 205, ha di fatto introdotto una disposizione in tal senso.
  Ma tale articolo è stato abrogato dall'articolo 22 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, a causa di problematiche legate al significativo mancato introito per la finanza pubblica.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura (C. 982 Gallinella).

PROPOSTA NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 982 GALLINELLA ELABORATA DAL RELATORE

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi in agricoltura.

Capo I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 1.
(Interventi per la tutela del reddito agricolo e per la trasparenza delle relazioni contrattuali).

  1. I contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere durata non inferiore a dodici mesi, salva rinuncia espressa formulata per scritto da parte dell'agricoltore cedente. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni del citato articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
  2. Ai fini della verifica della sussistenza delle condotte di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, rileva e pubblica mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli che sono oggetto dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo. Per l'esecuzione delle predette attività l'Istituto utilizza le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore agricolo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180, possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori di cui al comma 1 del presente articolo nei contratti di cessione di prodotti agricoli.

Art. 2.
(Efficacia dell'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale)

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale».

Art. 3.
(Periodo vendemmiale)

  1. All'articolo 10, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le parole: «1o agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio».

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Art. 4.
(Semplificazione in materia di cooperative agricole)

  1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. Il socio della cooperativa agricola può contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzazione della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza necessità che sia instaurato con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro».

Art. 5.
(Semplificazione in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture agrituristiche)

  1. La disposizione del punto 8.2.1 della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, si applica anche alle attività ricettive disciplinate dal titolo III della medesima regola tecnica che utilizzino singole unità abitative.

Art. 6.
(Trasparenza dell'origine dei prodotti agroalimentari somministrati negli esercizi agrituristici)

  1. I prodotti agroalimentari somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, devono recare l'indicazione del luogo di produzione dell'alimento o del suo ingrediente primario, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili al consumatore le informazioni fornite.
  2. Per la violazione dell'obbligo previsto dal comma 1 del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

Art. 7.
(Disposizione per la tutela delle microimprese)

  1. All'articolo 2, comma 2, alinea, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «ed agli utenti» sono sostituite dalle seguenti: «, agli utenti e alle microimprese».

Art. 8.
(Semplificazione in materia di cessione di prodotti agroalimentari)

  1. All'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale» sono inserite le seguenti: «o con il piccolo imprenditore definito ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile».

Art. 9.
(Disposizioni in materia di documentazione antimafia)

  1. All'articolo 83 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
   «e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera l'importo di 150.000 euro»;
   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente».

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Art. 10.
(Esclusione dei grassi di origine suina dal contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti)

  1. All'articolo 10, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «e-bis) grassi animali di origine suina».

Art. 11.
(Semplificazione in materia di pagamenti di contributi)

  1. Gli imprenditori agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, primo comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, di cui al terzo comma del citato articolo 2135 del codice civile.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Capo II
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA
DI FISCALITÀ AGRICOLA

Art. 12.
(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

  1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è concesso anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, a condizione che sia effettuato almeno uno degli interventi previsti dalle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1.

Art. 13.
(Semplificazione in materia di fatturazione)

  1. Al comma 11 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «ultimo periodo,» sono soppresse.

Art. 14.
(Semplificazione in materia di corresponsione annuale del diritto alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:
  «4-bis. Le camere di commercio hanno facoltà di diminuire la misura del diritto annuale dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di fatturato, fino all'esenzione».

Art. 15.
(Semplificazione in materia di donazioni e patti di famiglia)

  1. Prima del comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è inserito il seguente:
  «3-ter. Il comma 3 non si applica ai trasferimenti di immobili a titolo gratuito, alle donazioni e ai contratti di cui all'articolo 768-bis del codice civile».

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Capo III
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA
DI CONTROLLI IN AGRICOLTURA

Art. 16.
(Semplificazioni in materia di controlli)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 1 e 2, dopo le parole: «imprese agricole», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e agroalimentari»;
   b) al comma 3, primo periodo, la parola: «sola» è soppressa;
   c) alla rubrica, dopo le parole: «imprese agricole» sono inserite le seguenti: «e agroalimentari».

Capo IV
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI E DI ACCESSO A FONDI AGRICOLI

Art. 17.
(Razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni pubblici ad uso agricolo)

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole da: «anche ai terreni» fino a: «patrimonio indisponibile» sono sostituite dalle seguenti: «ai terreni di qualsiasi natura»;
   b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione».

Art. 18.
(Semplificazioni in materia di accessi ai fondi rustici)

  1. Nei comuni individuati ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell'articolo 22 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale.
  2. Per gli ulteriori accessi stradali utilizzati dai soggetti indicati nel comma 1 per i quali non trova applicazione l'esonero ivi disposto, il canone concessorio è ridotto a un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Capo V
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA
DI ZOOTECNIA

Art. 19.
(Raccolta dei dati in allevamento)

  1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: «con articolazione Pag. 133territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale» sono soppresse.

Art. 20.
(Consulenza aziendale)

  1. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: «, i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «. I soggetti incaricati della raccolta dei dati in allevamento possono essere riconosciuti, ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge n. 91 del 2014, a condizione che il personale impiegato nell'attività di consulenza non partecipi alla fase operativa della raccolta dei dati».

Art. 21.
(Semplificazione in materia di trasporto di animali con rimorchi non agricoli)

  1. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e dell'accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 20 marzo 2008, n. 114/Csr, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 21 maggio 2008».