CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 maggio 2022
790.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 5 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Michela ROSTAN.

  La seduta comincia alle 13.05.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
Nuovo testo C. 2298 Siani.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Michela ROSTAN, presidente e relatrice, fa presente che la Commissione procederà all'espressione del parere nella seduta odierna, essendo il provvedimento calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire da lunedì 9 maggio.
  Ricorda, quindi, che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla II Commissione (Giustizia), per le parti di propria competenza, sul nuovo testo unificato della proposta di legge C. 2298 e abb., recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori», come risultante al termine della fase emendativa svolta presso la Commissione di merito. Il provvedimento, di interesse per la XII Commissione in quanto recante norme a tutela dell'infanzia e della maternità, è composto da quattro articoli e interviene su altrettante linee direttrici.
  L'articolo 1 reca modifiche al codice di procedura penale. In primo luogo, esso converte in obbligo per il giudice quella che finora era una mera facoltà, cioè di disporre o mantenere la custodia cautelare, nel solo caso in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che la impongono, solo ed esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata, nel caso in cui l'imputato sia una donna incinta o madre di prole, convivente, di età non superiore a sei anni, ovvero il padre della medesima prole, nel caso in cui la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. La proposta di legge prevede, inoltre, che la custodia cautelare in carcere non possa essere disposta, salvo che ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, per l'imputato che sia l'unico genitore di figlio convivente con disabilità grave ai sensi della legge n. 104 del 1992 ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità.
  Il medesimo articolo reca, quindi, norme in materia di esecuzione delle ordinanze che dispongono la custodia cautelare, prevedendo che l'ufficiale o agente incaricato di eseguire l'ordinanza, quando rilevi che l'imputato rientri in una delle categorie di imputati sopradescritte, ne dia atto nel verbale. Tale verbale è trasmesso al giudice con tempistiche tali da consentire a quest'ultimo di disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose, anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.
  Analogamente, il provvedimento in oggetto interviene sulla procedura di esecuzione delle pene definitive, prevedendo che qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 146 del codice penale – norma che, come modificata dall'articolo 2 della presente proposta di legge, applica tale fattispecie ai casi in cui il destinatario della pena sia, tra l'altro, una donna incinta o madre di infante inferiore ad anni uno o, se gravemente disabile a norma della legge n. 104 del 1992, ad anni tre – il pubblico ministero ne debba informare immediatamente il magistrato di sorveglianza, al fine di consentire a quest'ultimo di applicare la norma sul differimento, in modo tale da evitare l'ingresso in istituto di donne in evidente condizione di incompatibilità con il regime penitenziario.Pag. 71
  L'articolo 2 della proposta di legge in esame reca invece modifiche al codice penale, in materia di fattispecie al ricorrere delle quali è previsto il differimento obbligatorio, o al contrario facoltativo, dell'esecuzione della pena. Per quanto concerne il differimento obbligatorio (articolo 146 del codice penale), è previsto che esso si applichi anche al caso in cui il destinatario della pena sia la madre di figlio di anni tre, e non più solo di anni uno, qualora il figlio sia portatore di disabilità grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, ovvero il padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità. Per quanto riguarda invece il differimento facoltativo (articolo 147 del codice penale), si prevede che esso si applichi non solo al caso della madre, ma anche del padre di prole inferiore di anni tre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità.
  L'articolo 3 reca modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ordinamento penitenziario. In particolare, in materia di detenzione domiciliare di cui all'articolo 47-ter della predetta legge, prevede che, quando trattasi di donna incinta o madre di prole convivente di età inferiore ad anni dieci, o di padre, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la detenzione domiciliare possa essere negata solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, e che, comunque, in tali casi la persona debba essere ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri.
  Inoltre, esso interviene sull'articolo 47-quinquies della medesima legge, che disciplina la cosiddetta detenzione domiciliare sociale, ovvero il caso in cui, non essendo stato possibile applicare sin dall'inizio la misura della detenzione domiciliare, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena (ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo), se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli. La proposta di legge in esame prevede che tale misura sia applicata a prescindere dalla sussistenza di un concreto pericolo di commissione di altri delitti, e statuendo che, invece, in caso di sussistenza di tale pericolo, la detenzione possa essere disposta esclusivamente in un istituto a custodia attenuata per detenute madri.
  Fa presente, infine, che l'articolo 4 reca modifiche alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di case famiglia protette, prevedendo che, a valle della necessaria (e non più facoltativa) stipulazione di convenzioni con il Ministero della giustizia, siano in particolare i comuni i soggetti incaricati ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette, allo scopo riconvertendo prioritariamente gli immobili di proprietà comunale, purché idonei, e ad adottare i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali.
  Alla luce delle considerazioni svolte, illustra, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
  Non essendoci richieste di intervento, pone in votazione la proposta di parere favorevole illustrata.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.
Nuovo testo unificato C. 2049 Spena e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 maggio 2022.

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  Michela ROSTAN, presidente, ricorda che nella seduta del 3 maggio scorso il relatore, deputato De Filippo, ha svolto la relazione.
  Dà, quindi, la parola al relatore per l'illustrazione della proposta di parere.

  Vito DE FILIPPO (PD), relatore, sulla base delle considerazioni svolte nella seduta precedente, illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.
Nuovo testo C. 2531 Gadda.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 maggio 2022.

  Michela ROSTAN, presidente, ricorda che nella seduta del 3 maggio scorso la relatrice, deputata Foscolo, ha svolto la relazione.
  Dà, quindi, la parola alla relatrice per l'illustrazione della proposta di parere.

  Sara FOSCOLO (LEGA), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 5 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Michela ROSTAN. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

  La seduta comincia alle 13.35.

  Michela ROSTAN, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-08024 Bagnasco: Sulla mancata inclusione delle associazioni dei pazienti nelle commissioni di valutazione dei farmaci.

  Roberto BAGNASCO (FI) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Roberto BAGNASCO (FI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, affermando di comprendere, anche grazie ad essa, come il mancato coinvolgimento che le associazioni dei pazienti hanno lamentato nell'ultimo periodo sia dovuto essenzialmente a difficoltà temporanee, connesse al periodo emergenziale. Ringrazia il Governo, e il sottosegretario Andrea Costa in particolare, per l'impegno profuso nei lavori parlamentari negli ultimi, lunghi mesi di pandemia, che con l'approvazione da parte dell'Assemblea della Camera del decreto-legge n. 24 del 2022, cosiddetto «riaperture», sembrano essere finalmente superati, ed esprime la propria convinzione che lo stesso impegno e la stessa attenzione potranno ora essere profusi nell'affrontare, tra le altre cose, anche l'importante tema di cui all'interrogazione in esame. Ribadendo la propria aspettativa che nei prossimi mesi il rapporto tra l'AIFA e le associazioni dei pazienti torni a consolidarsi, preannuncia che il proprio gruppo continuerà a vigilare sulla questione, per verificare che ciò accada effettivamente.

5-08021 Lapia: Ragioni della mancata emanazione del decreto del Ministro della salute sulla istituzione Pag. 73della Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie.

  Rosa MENGA (MISTO-EV-VE) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

  Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4), preannunciando, in conclusione, il proprio impegno personale ad attivarsi affinché si possa accelerare nella soluzione della questione sollevata dall'interrogante, sulla quale è peraltro tuttora in corso un'interlocuzione con le regioni.

  Rosa MENGA (MISTO-EV-VE), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta.
  Ringrazia il sottosegretario, soprattutto per l'impegno assunto a conclusione della sua risposta, apprezzando l'apertura così manifestata. Tuttavia, il ritardo accumulato è a suo avviso inaccettabile e, se è certamente vero che il Servizio sanitario nazionale continua a prendere in carico i pazienti affetti da talassemia e dalle altre emoglobinopatie, questo non basta a garantire che il livello dell'assistenza fornita sia il medesimo su tutto il territorio nazionale. Riferisce, ad esempio, della situazione della propria provincia di provenienza, quella di Foggia, dove si registra una cronica deficienza sia in ordine alla disponibilità dei necessari farmaci sia in ordine al personale infermieristico dedicato. Infine, segnala che con l'interrogazione in oggetto chiedeva al Governo di esprimersi anche in ordine all'eventuale riassegnazione dei fondi stanziati in favore dell'istituzione della Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie, punto sul quale constata di non aver ricevuto alcuna risposta.

5-08022 Gemmato: Ragioni del mancato acquisto e utilizzo del vaccino Janssen.

  Marcello GEMMATO (FDI) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Marcello GEMMATO (FDI), replicando, si dichiara insoddisfatto dalla risposta, che non è sufficiente a fugare i suoi dubbi. Ripercorre le vicende che hanno caratterizzato il percorso autorizzativo del vaccino Janssen, a livello europeo e nazionale, evidenziando in primo luogo una certa confusione applicativa, nella quale egli stesso è rimasto personalmente coinvolto, ma anche e soprattutto l'elemento problematico di un'incoerenza di fondo. Questo vale in particolare per quanto riguarda la dose booster del citato vaccino che, autorizzato dall'EMA in data 16 dicembre 2021, è stato apertamente sconsigliato, meno di una settimana dopo, dalla Commissione tecnico scientifica dell'AIFA, in particolare per tutti i casi per i quali debba ritenersi clinicamente opportuna la somministrazione di un vaccino a mRNA. A suo avviso, indicazioni discordanti tra istituzioni specializzate non possono che incidere in senso profondamente negativo sulla propensione al vaccino della popolazione. A queste conseguenze di carattere prettamente sanitario deve a suo avviso aggiungersi una riflessione sul danno economico, altrettanto grave, determinato dalla scelta di sconsigliare il vaccino Janssen, visto e considerato che esso è venduto a un prezzo pari alla metà di quello del vaccino Pfizer. Afferma di non poter più considerare una mera casualità il fatto di trovarsi sempre a constatare decisioni governative che convergono, tutte, in favore dell'utilizzo preferenziale di un certo tipo di vaccino prodotto da una specifica casa farmaceutica, anche quando le evidenze scientifiche e la convenienza economica porterebbero a privilegiare altre soluzioni.

5-08023 Bologna: Iniziative volte ad agevolare l'accesso al Fondo AIFA per il rimborso dei farmaci orfani, al fine di sostenere le terapie per i pazienti con patologie rare e gravi.

  Fabiola BOLOGNA (CI) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo.

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  Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Fabiola BOLOGNA (CI), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti e per avere ricordato che la legge n. 175 del 2021, sulle malattie rare, ha previsto un'integrazione del fondo per i farmaci orfani attraverso un versamento aggiuntivo del 2 per cento delle spese autocertificate delle aziende farmaceutiche. Nel ricordare che tali risorse sono destinate alla cura di una serie di gravi patologie, incluse quelle pediatriche, ribadisce che occorre prestare una particolare attenzione nei confronti dei pazienti in condizioni di fragilità.
  In conclusione, si augura che con il riavvio delle procedure di accesso al fondo costituito presso l'AIFA sia possibile acquisire una maggiore disponibilità di dati al fine di effettuare un'ulteriore riflessione sulle esigenze di tali pazienti.

5-08025 Mammì: Iniziative per contribuire a identificare le cause dell'epatite acuta pediatrica attualmente in circolazione.

  Gilda SPORTIELLO (M5S) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

  Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Gilda SPORTIELLO (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario Costa per avere ricostruito i passaggi della diffusione a livello globale di gravi casi di epatite in età pediatrica. In ragione della delicatezza della situazione, reputa doverosa la diffusione di tutte le informazioni necessarie al fine di scongiurare un eccessivo allarmismo. Valuta quindi favorevolmente la previsione di specifiche campagne di comunicazione, anche al fine di contrastare il diffondersi di ipotesi prive di base scientifica.
  Ritiene che in presenza di un dato di assoluta gravità, come quello rappresentato dal fatto che per circa 10 per cento dei soggetti interessati è stato necessario effettuare un trapianto, accanto a un'adeguata informazione sia necessario potenziare gli strumenti di prevenzione e monitoraggio. Nel dichiararsi sicura che il Ministero della salute continuerà a procedere nella direzione intrapresa, manifesta ampia disponibilità a sostenere tutte le opportune iniziative al riguardo.

5-08026 Noja: Iniziative per attuare le norme volte ad assicurare l'erogazione dei test diagnostici di Next-Generation Sequencing (Ngs).

  Lisa NOJA (IV) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Lisa NOJA (IV), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta, ricordando che la destinazione di specifiche risorse per promuovere la diagnosi precoce dei tumori era già stata prevista da una normativa introdotta alla fine del 2020 e che, pertanto, l'istruttoria al riguardo avrebbe dovuto essere già stata completata. Nell'interrogarsi sull'effettiva disponibilità delle risorse relative al 2021, ribadisce la necessità di concludere in tempi estremamente rapidi le procedure attuative della normativa in vigore. Ricorda, infatti, che per molti malati la tempestività della diagnosi e delle cure rappresenta un fattore essenziale.
  In conclusione, auspica che nelle prossime settimane siano pubblicati tutti i decreti attuativi, senza dover ricorrere a un ulteriore atto di sindacato ispettivo.

5-08027 Carnevali: Iniziative per dare completa esecuzione al Regolamento (UE) 536/2014 sulla sperimentazione clinica attraverso l'emanazione dei decreti attuativi della legge n. 3 del 2018.

  Angela IANARO (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

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  Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 9).

  Angela IANARO (PD), replicando, nel rilevare che l'espressione «nelle more» viene ripetuta con frequenza nella risposta fornita dal Governo, esprime l'auspicio che si possa celermente completare l'emanazione dei decreti attuativi della legge n. 3 del 2018. Nel segnalare che a livello europeo la ricerca biomedica viene considerata una priorità, pone in risalto l'esigenza di velocizzare le procedure nazionali e di renderle maggiormente armoniche con quanto previsto nel resto del continente.
  Coglie l'occasione per ribadire la necessità di superare anche le criticità in tema di sperimentazione preclinica, derivanti da un non corretto recepimento della direttiva europea 2010/63, ricordando che la normativa introdotta a livello nazionale pone i ricercatori italiani in una condizione di inferiorità e determina ritardi nello sviluppo dei progetti di ricerca, con una conseguente «fuga dei cervelli». In conclusione, esprime l'auspicio che vi sia una maggiore sensibilità verso la promozione della ricerca scientifica nazionale.

  Michela ROSTAN, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.25.