CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 gennaio 2022
726.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 172/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. C. 3442 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-ter», comma 1, e lettera b), capoverso «Art. 4», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con circolare del Ministero della salute con le seguenti: per legge.
1.1. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 2, dopo le parole: specifiche condizioni cliniche documentate, inserire le seguenti: incluse importanti reazioni avverse a seguito di una precedente somministrazione del vaccino, .
1.2. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 5, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Le misure di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti delle donne in congedo di maternità.
1.3. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o, se più prossimo, al termine dello stato di emergenza.
1.4. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2.2. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, sopprimere la lettera a).
2.3. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, sopprimere la lettera b).
2.4. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, sopprimere la lettera d).
2.5. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 2, primo periodo, dopo le parole: per lo svolgimento inserire le seguenti: in presenza.
2.6. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, primo periodo, dopo le parole: obbligo vaccinale inserire le seguenti: per il personale in servizio effettivo e non in congedo, aspettativa, malattia.
2.7. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

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  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, primo periodo, dopo le parole: obbligo vaccinale inserire le seguenti: per il personale in servizio effettivo.
2.8. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, secondo periodo sopprimere le parole: da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito.
2.9. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: Le misure di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti delle donne in congedo di maternità, delle persone assenti per malattia e in ferie.
2.10. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: Le misure di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti delle donne in congedo di maternità.
2.11. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, sesto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando l'attribuzione a domanda dell'assegno alimentare riconosciuto, ai sensi delle norme contrattuali e legislative vigenti, in caso di sospensione per motivi disciplinari.
2.12. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, sesto periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatta eccezione per l'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2.1. Suriano, Sarli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: di sei mesi con le seguenti: di un mese non prorogabile.
2.13. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: di sei mesi con le seguenti: di due mesi non prorogabili.
2.14. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: di sei mesi con le seguenti: di tre mesi non prorogabili.
2.15. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: di sei mesi con le seguenti: di quattro mesi non prorogabili.
2.16. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: di sei mesi con le seguenti: di cinque mesi non prorogabili.
2.17. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o, se più prossimo, al termine dello stato di emergenza.
2.18. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

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  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 5, dopo le parole: attività lavorativa inserire le seguenti: in presenza.
2.19. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 5, aggiungere, in fine, le parole: ad accezione del periodo in cui il dipendente ha provveduto alla prenotazione della vaccinazione.
2.20. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», sopprimere il comma 6.
2.21. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
2.22. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ridotto a una somma da euro 300 a euro 600 nel caso di prima violazione.
2.23. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

   Art. 2.1. – (Incentivi alla vaccinazione) – 1. Le regioni, per il tramite delle aziende sanitarie locali, sottoscrivono protocolli d'intesa con i medici di medicina generale, finalizzati a:

   a) individuare i cittadini che non hanno ancora provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino;

   b) provvedere alla presa in carico tali soggetti con visite, all'occorrenza anche domiciliari;

   c) predisporre una scheda informativa per ognuno di tali soggetti dalla quale evincere la situazione sanitaria individuale ed i motivi della mancata vaccinazione, ovvero l'esito favorevole per l'avvenuta somministrazione del vaccino;

   d) individuare appositi percorsi di premialità e rimborso per le maggiori spese a carico del medico di medicina generale.

  Conseguentemente, al Capo I, premettere le parole: Incentivi alla vaccinazione e .
2.01. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

   Art. 2.1. – 1. L'assenza dal lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato del personale del comparto Funzioni centrali, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.
2.02. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

  2.1) dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente :

   «c-ter) avvenuta somministrazione della prima dose del vaccino anti-SARS-CoV-2 unitamente all'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.».
3.1. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

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  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) al comma 4, primo e terzo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
3.2. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) al comma 4, primo e terzo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».
3.3. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul Green Pass europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni approvate in altri Stati se effettuate da cittadini italiani o dai residenti in tali Stati, o nell'ambito della sperimentazione per il preparato Reithera».
3.4. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4.1. Sodano.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute;»;

   dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4.1. La certificazione verde COVID-19, rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b-bis), ha una validità di tre mesi dall'ultima certificazione.».
4.2. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
4.3. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché a coloro che lavorano esclusivamente in remoto o all'aperto».
4.4. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), punto 1.5, capoverso «e-ter», aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione di navi e traghetti in ambito regionale da e per le piccole isole, per i soli residenti nelle medesime.
4.5. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

ART. 5.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
5.1. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

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  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 21 maggio 2021 recante «Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro».
5.2. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
5.3. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Effettuazione di test antigienici rapidi da parte degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)

  1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tutela della riservatezza, possono effettuare test antigienici rapidi per la rilevazione di antigene SARS- CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
  2. Gli esercizi di cui al comma 1 si avvalgono di modalità telematiche sicure, approvate dal Ministero della salute, per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione della SARS-CoV-2 alla regione o alla provincia autonoma di riferimento.
  3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo le modalità attraverso le quali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, deve essere effettuata la trasmissione dei dati indicati al comma 2, sono approvate previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5.01. Sodano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Istituzione di un fondo per l'incentivazione della campagna vaccinale tramite indennizzo degli eventi avversi causati dalla vaccinazione anti COVID-19)

  1. Al fine di incentivare la più ampia adesione alla campagna vaccinale, analogamente a quanto disposto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonché dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229, in materia di indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro finalizzato al riconoscimento di un indennizzo in favore di chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione anti COVID-19, eventi avversi, rilevati nell'anno Pag. 542021, che abbiano generato invalidità permanenti o morte.
  2. Con decreto del Ministro della salute ,da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo e le procedure per la richiesta di indennizzo, nei limiti dell'importo del Fondo di cui al comma 1 e fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.02. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6.1. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

ART. 7.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: compatibilmente con l'attuazione dei compiti normalmente svolti da tali soggetti.
7.1. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
7.2. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: settimanale fino alla fine del periodo con le seguenti: mensile dell'attività svolta a tutela dei cittadini e del rispetto delle leggi, evidenziando qual è l'entità dei controlli di cui al periodo precedente in tale ambito.
7.3. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: settimanale con la seguente: mensile.
7.4. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

ART. 8.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Nelle suddette campagne non possono essere fornite notizie false e non è consentito l'uso di immagini di bambini.
8.1. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: A supporto di tali campagne, al fine di dissipare eventuali dubbi, entro quindici giorni dalla promulgazione della legge di conversione del presente decreto, detto Dipartimento provvede, con il supporto dell'ISTAT, alla pubblicazione dei dati sulla mortalità generale mensile degli ultimi cinque anni, suddivisi per classi di età, quanto meno distinguendo i decessi al di sotto e al di sopra dei 40 anni.
8.2. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.