CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 settembre 2021
649.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo della certificazione verde Covid-19 prescritta dal comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, la sanzione di cui all'articolo 13 si applica al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.
*3.326. (Nuova formulazione). Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Zanella, Lucentini, Di Muro.
*3.246. (Nuova formulazione). Snider, Murelli, Giaccone, Parolo, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Caffaratto, Caparvi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
*3.243. (Nuova formulazione). Di Muro, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.
*3.79. (Nuova formulazione). Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Brambilla.
*3.432. (Nuova formulazione). Gagliardi, Bologna.
*3.327. (Nuova formulazione). Boldi, Sutto, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Zanella.
*3.264. (Nuova formulazione). Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Vanessa Cattoi, Frassini, Boldi, Di Muro, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella, Lucentini.
*3.387. (Nuova formulazione). Bonomo, Schirò, Carnevali.
*3.389. (Nuova formulazione). Buratti, Carnevali, D'Arrando, Federico, Ianaro, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2;

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sopprimere le parole: , 8-bis, comma 2, ;

   b) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 8-bis:

    1) al comma 2, le parole: «e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto» sono soppresse;

    2) il comma 2-bis è abrogato.
**3.368. (Nuova formulazione). Ianaro, D'Arrando, Federico, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.
**3.430. (Nuova formulazione). Bologna, Mugnai.

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**3.80. (Nuova formulazione). Novelli, Bagnasco, Bond, Versace, Brambilla, Porchietto, Giacometto, Nevi.
**3.22. (Nuova formulazione). Toccafondi, Noja.
**3.390. (Nuova formulazione). Bonomo, Carnevali, De Filippo, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

  Al comma 2, dopo le parole: n. 76. aggiungere le seguenti: Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato.
3.365. (Ulteriore nuova formulazione). Provenza, D'Arrando, Federico, Ianaro, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Ruggiero, Sportiello, Villani.

ART. 4

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici. Salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario, per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare.
4.151. (Nuova formulazione). Grippa, D'Arrando, Federico, Ianaro, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), premettere i seguenti:

    01) al comma 1, lettera a), le parole da: «ovvero» fino a: «SARS-CoV-2» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2»;

    02) al comma 2, lettera c), dopo la parola: «molecolare» sono inserite le seguenti: «, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute,».
*4.155. (Nuova formulazione). Ianaro, D'Arrando, Federico, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani, Carnevali, Noja, Stumpo.
*4.177. (ex 5.02). (Nuova formulazione). Lucchini, Cavandoli, Piccolo, Panizzut, Foscolo, Boldi, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Murelli, Snider, Raffaelli, Alessandro Pagano.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: al comma 3, aggiungere le seguenti: al primo periodo, le parole: «validità di nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «validità di dodici mesi» e.
**4.176. Carnevali, Siani, De Filippo, Pini, Lepri, Noja, Stumpo.
**4.135. Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
**4.157. (Nuova formulazione). Ianaro, D'Arrando, Federico, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente: Articolo 4-bis. (Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76) – 1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente».
*4.01. (Nuova formulazione). Noja.

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*4.044. (ex 4.147). (Nuova formulazione). Lorefice, D'Arrando, Federico, Ianaro, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani.
*4.045. (ex 4.175). (Nuova formulazione). Lepri, Pini, Carnevali, Siani, De Filippo, Bagnasco, Bond, Brambilla, Novelli, Versace, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

ART. 5

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2021 con le seguenti: 30 novembre 2021.
*5.5. (Nuova formulazione). Menga, Sapia.
*5.17. (Nuova formulazione). Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato, Lucaselli.
*5.22. (Nuova formulazione). Bagnasco, Spena, Novelli, Versace, Bond, Brambilla, D'Arrando, Federico, Ianaro, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Villani, Carnevali, De Filippo, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.
*5.84. (Nuova formulazione). Foscolo, Panizzut, Boldi, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di rafforzare la prossimità e la tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2, il Ministero della salute, sentiti il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni. La remunerazione del servizio erogato dalle farmacie ai sensi del presente comma è definita dal citato protocollo d'intesa a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. Con il medesimo protocollo d'intesa sono disciplinate altresì le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018, anche per consentire il monitoraggio del servizio erogato ai fini della remunerazione dello stesso. Le previsioni del predetto protocollo d'intesa esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e per la campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022.
5.26. (Nuova formulazione). Mandelli, Saccani Jotti, Bagnasco, Versace, Bond, Novelli, Brambilla, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Bellucci, Gemmato, Lucaselli.

ART. 6

  Al comma 1, allegato A, dopo il numero 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Articolo 92, comma 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, Pag. 34 con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Disposizioni concernenti il trasporto pubblico locale.
*6.3. Paita, Noja.
*6.7. Maccanti, Donina, Rixi, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Capitanio, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto.
*6.9. Tiramani, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.
*6.11. Gariglio, Carnevali.
*6.12. D'Ettore, Bagnasco, Novelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente: Art. 6-bis. (Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie) – 1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2022 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
6.04. (Nuova formulazione). Paolin, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella, Carnevali.

ART. 7

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: Art. 7-bis. (Misure urgenti in materia di processo amministrativo) – 1. Fino al 31 dicembre 2021, in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia da COVID-19, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati. In tali casi la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
*7.08. (ex 7.100) (Nuova formulazione). Noja, Marco Di Maio.
*7.07. (Nuova formulazione). Giuliano, Ianaro.

ART. 13

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente: Art. 13-bis. (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
*13.02. Sutto, Binelli, Vanessa Cattoi, Loss.
*13.01. (Nuova formulazione). Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini, Stumpo.