CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 giugno 2021
603.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Nuovo testo unificato C. 208 Fregolent e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 208 Fregolent e abbinate, recante «Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca», come risultante dagli emendamenti approvati;

   considerato che il provvedimento in oggetto incide solo marginalmente sulle materie di competenza della Commissione Affari sociali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

5-06190 Noja: Aggiornamento della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La questione posta è stata già esaminata nella seduta del 28 aprile 2021, nel corso della quale sono già state rese precise informazioni sull'argomento, alle quali si rinvia per ragioni di sintesi.
  In aggiunta a quanto già esposto, si deve rilevare che il report HTA per lo screening della SMA è stato completato da parte di Agenas il 31 maggio 2021.
  A completamento del percorso HTA, in data 1° giugno 2021 è stata effettuata dal Gruppo di lavoro la seduta di appraisal, che consiste nel processo deliberativo di contestualizzazione delle evidenze scientifiche, già raccolte e analizzate nel report di HTA, per la formulazione della raccomandazione, a supporto delle decisioni di politica sanitaria relative alla prima revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale.
  In linea con il documento Metodologia di Appraisal, prodotto nell'ambito del Programma Nazionale HTA dei Dispositivi Medici, sulla base della valutazione di una serie di criteri predefiniti (Criterio di Necessità, Criterio di Valore clinico-assistenziale aggiuntivo, Criterio di Accettabilità, Criterio di Implementabilità, Criterio di Fattibilità), il Gruppo di lavoro ha espresso gli elementi di giudizio a favore dell'introduzione dello screening neonatale per la SMA e le indicazioni relative alle modalità di implementazione efficace di tale screening, nel territorio nazionale.
  Ad oggi, il gruppo di lavoro SNE sta ultimando la predisposizione del documento di appraisal, recante la raccomandazione nazionale prodotta dal Gruppo per l'adozione dello screening neonatale della SMA, nonché gli elementi di giudizio e le motivazioni alla base del processo.
  Concludo, segnalando che tutti gli aggiornamenti dei lavori del Gruppo SNE, possono essere consultati sul sito web istituzionale del Ministero della salute.

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ALLEGATO 3

5-06191 Bellucci: Iniziative per fronteggiare l'impatto psicologico della pandemia sui giovani.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La questione sollevata dagli On.li interroganti è seguita dal Ministero della salute con la massima attenzione e mi offre l'occasione per informare la Commissione sulle iniziative da ultimo poste in essere.
  Nel decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è stato introdotto l'articolo 33, concernente «Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi.» La norma è finalizzata a potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e a garantire la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie, assicurando adeguati interventi in ambito sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. È previsto, inoltre, che le aziende e gli enti del SSN, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2021, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali. Lo stesso articolo al comma 3, prevede che al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti, conseguenti alla pandemia da COVID-19, le regioni e le province autonome possono autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a conferire, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA).
  Inoltre, per dare una risposta appropriata ed efficace alla complessità dei problemi connessi alla tutela della salute mentale in situazione emergenziale, il Ministero della salute partecipa ad un Gruppo di Lavoro presso l'Istituto Superiore di Sanità che sta effettuando, tramite indicatori provenienti da flussi informativi nazionali e regionali, una rilevazione da svolgere in più fasi per monitorare l'eventuale aumento delle situazioni di acuzie psichiatriche e/o i disturbi a maggiore gravità e le possibili modificazioni del consumo di psicofarmaci. L'obiettivo è quello di sistematizzare e aggiornare tali rilevazioni su base trimestrale per informare il Governo e i Ministeri dell'andamento epidemiologico dello stato di salute psichico della popolazione e monitorare l'effetto di eventuali interventi messi in atto.
  Sempre sulla tematica in esame, riporto di seguito le iniziative che il Ministero dell'istruzione ha adottato al fine di alleviare il rilevante disagio della comunità scolastica nel periodo caratterizzato dall'emergenza sanitaria, per garantire la continuità didattica e il diritto allo studio:

   Progetto povertà educativa: Assistenza ai minori in condizione di disagio in corso;

   Progetto povertà educativa: Contrasto alla dispersione scolastica;

   Progetto disagio giovanile: favorire la diffusione della cultura del rispetto nelle scuole, al fine di prevenire e contrastare qualsiasi forma di discriminazione e valorizzare comportamenti positivi di apertura verso l'altro da sé in corso;

   Bandi rivolti alle scuole del territorio nazionale destinati al miglioramento dell'offerta formativa per ridurre il fenomeno Pag. 270della dispersione scolastica progettualità ancora in corso riguardanti:

    attività volte all'ampliamento del tempo scuola ordinario e all'istituzione di sportelli di ascolto psicologico;

    attività volte a contrastare le carenze educative con particolare riguardo alla «povertà educativa» aggravatasi a seguito dell'emergenza sanitaria nelle aree di maggiore deprivazione socio-culturale del Paese;

    attività finalizzate a garantire la diffusione e la qualità degli interventi educativi e di istruzione destinati a bambini e studenti ricoverati in ospedale (SIO) e/o per i quali sia stato attivato il servizio di istruzione domiciliare (ID);

    attività finalizzate a potenziare gli sportelli di consulenza per l'autismo e promuovere interventi di formazione per i docenti sull'utilizzo delle tecnologie per la didattica inclusiva;

    Azioni specifiche per l'adozione delle misure necessarie a far fronte all'emergenza pandemica in corso.

  Inoltre, il Ministero dell'istruzione ha comunicato che 150 milioni di euro sono stati stanziati nel Piano Scuola Estate 2021, per consentire agli studenti di recuperare socialità e rafforzare gli apprendimenti, usufruendo di laboratori per il potenziamento delle competenze e di attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale.
  Con specifico riferimento ai fatti accaduti il 5 maggio allo studente di 18 anni, l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha rappresentato che da diversi mesi l'alunno aveva manifestato di condividere le posizioni del movimento comunemente noto come «NO MASK».
  La scuola, senza aver mai adottato alcun provvedimento disciplinare, ha più volte avviato un confronto con lo studente, coinvolgendo, in almeno due circostanze, anche la famiglia e rappresentando la necessità dell'utilizzo della mascherina nel rispetto delle norme vigenti, che ne prevedono l'utilizzo in assenza di cause di esonero connesse a patologie respiratorie certificate.
  Il 5 maggio, a fronte di un nuovo episodio in cui lo studente si incatenava al banco privo della mascherina, il dirigente scolastico, preso atto del rifiuto persistente dello studente a desistere da tale comportamento, ha chiamato il numero unico per le emergenze 112 descrivendo i fatti e specificando che l'alunno non aveva manifestato atti di violenza ma che rifiutava di liberarsi dalla catena e di indossare la mascherina.
  Le unità del 112 (ambulanza, forze dell'ordine, sanitari), accertata la maggiore età dell'alunno, ed a seguito di un colloquio con lo stesso, concordavano l'uscita volontaria dalla scuola dello studente, che pertanto avveniva serenamente e senza alcuna coercizione.

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ALLEGATO 4

5-06192 De Filippo: Iniziative per il superamento degli attuali piani terapeutici specialistici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla questione delineata nell'interrogazione parlamentare in esame, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha precisato quanto segue.
  L'approvazione della nuova nota AIFA n. 99 (BPCO), che prevede tra l'altro l'eliminazione del PT per le associazioni precostituite LABA/LAMA e l'accesso alla loro prescrizione da parte della Medicina Generale, ha concluso il suo iter presso le due Commissioni dell'Agenzia (CTS e CPR) ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'AIFA nel maggio 2021.
  La relativa Determina verrà pubblicata entro il mese prossimo, in quanto è necessario che la Nota incorpori anche le nuove associazioni LABA/LAMA, nel frattempo autorizzate al rimborso e che, per l'appunto, verranno sottoposte al prossimo Consiglio di Amministrazione di giugno per l'approvazione.
  Il ritardo nella definizione delle Note prescrittive è imputabile all'iter negoziale particolarmente complesso, relativo alla rinegoziazione delle associazioni LABA/LAMA coinvolte, che si è reso necessario per garantire la sostenibilità economica al provvedimento stesso.
  Giova rammentare che l'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 (e successive modificazioni ed integrazioni), che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale ed i Medici della Medicina Generale, definendone compiti e responsabilità, all'articolo 50 ha stabilito quanto segue.
  «1. La prescrizione di medicinali avviene, per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, così come riclassificato dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive integrazioni e modificazioni».
  L'articolo 27, comma 3, dell'Accordo del 2005, nel prevedere specifiche procedure sanzionatorie per i Medici della Medicina Generale che violano le disposizioni vigenti in materia di prescrizioni farmaceutiche, richiama l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale ha stabilito tra l'altro per le prescrizioni farmaceutiche l'obbligo da parte di tutti i medici del rispetto delle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della AIFA.
  Pertanto nel prossimo provvedimento di AIFA sarà prevista, nel rispetto delle vigenti disposizioni la possibilità per gli MMG di prescrivere i medicinali in questione.

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ALLEGATO 5

5-06193 Bologna: Riconoscimento del ruolo sanitario alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale agli operatori degli uffici Usmaf-Sasn (Servizi assistenza sanitaria naviganti).

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, è assicurata, in Italia e all'estero, dal Ministero della salute per il tramite dei propri ambulatori, o dei propri medici fiduciari nelle zone sprovviste di ambulatori, ovvero tramite strutture del Servizio Sanitario Nazionale o strutture private accreditate direttamente con lo stesso Ministero o con il Servizio Sanitario Nazionale.
  Il personale sanitario (medico e non medico) operante presso i suddetti ambulatori presta la propria attività in base ad apposita Convenzione, disciplinata da specifici accordi di settore. Detti rapporti presentano caratteristiche peculiari, che non consentono di ricondurli a quelli della dipendenza pubblica, ovvero del lavoro subordinato tout court, né sono assimilabili tout court a rapporto di lavoro autonomo.
  Infatti, i sanitari in questione prestano la loro attività avvalendosi di risorse tecniche e strumentali messe a disposizione dal Ministero della salute, sono destinatari di istituti tipici del lavoro dipendente, quali ad esempio, l'osservanza dell'orario di lavoro, la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, la tutela sindacale, i sistemi di rilevazione delle presenze, la corresponsione mensile del compenso, e ciò sebbene non sia prevista l'applicazione di altri istituti normativi ed economici, pur sintomatici del rapporto subordinato, quali la tredicesima, il trattamento di fine rapporto, il rapporto gerarchico con superiori, gli assegni familiari, nonché alcuni istituti della maternità facoltativa.
  In sostanza, mentre gli operatori professionali non medici che prestano attività nel SSN sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato contrattualmente riconosciuto, regolamentato da appositi contratti collettivi nazionali, il personale ora in questione soggiace ad una disciplina completamente diversa.
  Si tratta, quindi, di rapporti non inquadrabili in nessuno degli schemi tipici sopra richiamati (subordinato o autonomo), e che non trovano corrispondenza in nessun altro settore del pubblico impiego, costituendo un unicum in cui convivono elementi di autonomia ed elementi di subordinazione.
  In fattispecie analoghe, la giurisprudenza, civile e amministrativa, si è orientata nell'inquadrare i predetti rapporti nell'ambito della parasubordinazione, pervenendo così ad escludere il rapporto di pubblico impiego, pur in presenza di alcuni tipici elementi della subordinazione.
  Tanto premesso, in data 30 aprile 2020, i rappresentanti della parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative (FP CGIL, CISL FP, UIL PA, USB P.I.) hanno siglato la nuova ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia, tecnici di laboratorio biomedico, fisioterapisti), operante negli ambulatori direttamente gestiti dai competenti Uffici di assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (di seguito denominati USMAF-SASN).
  La sottoscrizione di tale Accordo è giunta al termine di una complessa e articolata trattativa, che ha visto impegnate le parti negoziali per un lungo periodo, in ragione della specialità che contraddistingue questa categoria di personale.
  In particolare, nel corso delle trattative negoziali per il rinnovo dell'Acn di categoria, Pag. 273 le Organizzazioni Sindacali di categoria hanno chiesto di definire due questioni di particolare rilevanza sociale ed economica, quali:

   1) immissione nei ruoli della dipendenza del personale in parola;

   2) applicazione di alcuni istituti, tipici del rapporto di lavoro subordinato, quali il riconoscimento dei benefici della legge n. 104/1992, l'estensione dell'astensione per gravidanza e puerperio anche al periodo facoltativo, l'introduzione dei congedi parentali, dei permessi per lutto, dei permessi elettorali, ecc...

  Sono in corso presso la Direzione generale del personale dell'organizzazione e del bilancio di questo Ministero gli opportuni approfondimenti sulla questione.
  In sintesi, la nuova ipotesi di Accordo prevede un trattamento migliorativo, sul piano giuridico ed economico, per il personale citato e, contestualmente, introduce profili di maggiore chiarezza nella regolamentazione di alcuni istituti normativi ed economici, nell'ottica di migliorare l'efficienza dell'assistenza sanitaria erogata e ottimizzare l'impiego delle risorse umane.
  Assicuro che il Ministero della salute intende offrire la massima disponibilità per approfondire i margini di praticabilità giuridica della soluzione auspicata dagli On. li interroganti.

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ALLEGATO 6

5-06194 Novelli: Ripresa delle attività dei locali da ballo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Da quando il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il focolaio internazionale di COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale in Italia, il Ministero della salute, d'intesa con le Regioni, ha adottato articolate misure di sanità pubblica per la protezione della salute della popolazione.
  Grazie alle misure adottate in questi mesi ed alla campagna di vaccinazione oggi è possibile proseguire con ragionata fiducia nel percorso di graduali riaperture delle attività lavorative, commerciali e ludiche e di graduale ripristino della mobilità intra-regionale, inter-regionale e internazionale. L'incidenza, sia sull'intero territorio nazionale che in tutte le regioni, continua infatti a diminuire e l'effettuazione di attività di tracciamento sistematico possono consentire una gestione basata sul contenimento ovvero sull'identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti.
  La prevalente circolazione in Italia della variante B.1.1.7, (nota come variante inglese) e la presenza di altre varianti che possono avere una maggiore trasmissibilità e/o eludere parzialmente la risposta immunitaria, richiede tuttavia di continuare a monitorare con attenzione la situazione e mantenere cautela e gradualità nella gestione dell'epidemia.
  Per questo al momento restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati dove vi è maggiore difficoltà a disciplinare le modalità di aggregazione in modo da renderle compatibili con le esigenze di prevenzione dal contagio.
  Le discoteche e le sale da ballo sono al momento chiuse anche in zona bianca e non sono allo stato previsti termini per le riaperture, dovendosi al tal fine attendere la fine dello stato di emergenza, fissato, come noto, al 31 luglio 2021 e comunque che si consolidino i dati sull'attuale trend positivo.
  Tuttavia sono state avviate interlocuzioni con alcune associazioni rappresentative del settore ed è plausibile l'avvio a breve di un tavolo tecnico per valutare tutte le possibili opzioni e le misure utili a favorire un percorso idoneo a fissare una data per la possibile riapertura in sicurezza che possa ritenersi compatibile con l'attuale quadro epidemiologico e comunque nel rispetto delle necessarie misure di prevenzione del contagio tra cui, penso, alla opportuna valorizzazione dello strumento del green pass.

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ALLEGATO 7

5-06195 Massimo Enrico Baroni: Vaccinazioni pediatriche anti Covid-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito all'interrogazione parlamentare in esame, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha precisato quanto segue.
  Sul sito istituzionale dell'Agenzia è presente una sezione per la segnalazione di sospetti eventi avversi ai vaccini anti COVID-19 da parte di qualsiasi professionista sanitario, compresi i pediatri di libera scelta e i medici vaccinatori, nonché da parte dei cittadini (https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.pediatri).
  La modalità per indicare le sospette reazioni avverse è particolarmente semplice e chiara, tanto che dall'inizio della campagna vaccinale (27 dicembre 2021) fino ad oggi sono state ricevute più di 60.000 segnalazioni da parte di operatori sanitari e cittadini.
  Per quanto concerne l'istituzione di un tavolo di lavoro in tema di vaccinazioni pediatriche anti COVID-19, sono già attivi vari Gruppi di lavoro con competenze multidisciplinari, tra i quali, a titolo esemplificativo, il NITAG (National Immunization Technical Advisory Group) presso il Ministero della salute e il CSV-19 (Comitato Scientifico per la Sorveglianza Post-marketing dei Vaccini COVID-19).
  Presso l'AIFA è stato costituito il Gruppo di Lavoro per la valutazione dei rischi trombotici da vaccini anti-COVID-19: inoltre, in tema di vaccini anti COVID-19, esprime i suoi pareri tecnici anche la Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) dell'AIFA, che opera sin dall'istituzione dell'Agenzia con compiti istituzionali ben precisi, ed è organo distinto dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui si fa menzione nella presente interrogazione.