CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 settembre 2021
652.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-06128 Scagliusi: Completamento della riforma del collocamento della gente di mare.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare viene richiamata l'attenzione sul collocamento della gente di mare.
  L'interrogante, in particolare, chiede «quale sia lo stato di attuazione delle linee di indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento al completamento ed all'attuazione della riforma del collocamento della gente di mare».
  L'articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 150 del 2015, prevede infatti che il Ministero del lavoro adotti «linee di indirizzo per l'attuazione della normativa nazionale in materia di politiche attive del lavoro, servizi pubblici per il lavoro, ivi comprese quelle inerenti il collocamento della gente di mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2006, n. 231, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
  Al riguardo, giova evidenziare che la mancata adozione del regolamento previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 2006, che disciplina la materia, rende sostanzialmente impossibile ogni attuazione della medesima, considerato che il presupposto è il trasferimento della dipendenza funzionale degli uffici di collocamento della gente di mare in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Attualmente presso il Ministero delle politiche sociali non esistono strutture con competenze in materia di politiche attive o di servizi per l'impiego e pertanto non è possibile alcun trasferimento.
  Ad oltre quindici anni dal varo della disciplina in parola, quindi, non sembra che l'adozione di eventuali linee di indirizzo possa rappresentare un avanzamento della disciplina, essendo necessario valutare piuttosto le ragioni della mancata adozione del principale atto d'attuazione e l'eventuale opportunità di una revisione del quadro normativo.
  Pertanto, si concorda con gli onorevoli interroganti sull'esigenza di avviare un approfondimento con le strutture coinvolte e un confronto con i soggetti interessati per meglio orientare le finalità originarie della norma e aggiornare un modello pensato nel 2006 e oggi non più attuale.
  Tale istanza sarà certamente oggetto di valutazione e di attenta considerazione nell'ambito della realizzazione dei progetti del PNRR per il potenziamento delle politiche attive, nonché alla luce della prevista riorganizzazione del Ministero del lavoro che ha previsto l'istituzione di una direzione generale con competenza specifica in materia di politiche attive del lavoro.

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ALLEGATO 2

5-05927 Quartapelle Procopio: Riconoscimento dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto «Sostegni» in caso di percezione nell'anno 2019 di indennità per la maternità obbligatoria da parte di lavoratrici titolari di partita IVA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante pone quesiti sull'indennità del congedo di maternità e paternità per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla gestione separata e sull'accesso al contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni) che meritano un'attenta riflessione.
  La disciplina dell'indennità di maternità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS è contenuta nell'articolo 64 del decreto legislativo n. 151 del 2001 e nel decreto del Ministro del lavoro 4 aprile 2002. Tale disciplina subordina l'erogazione della predetta indennità alla condizione che, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto, risultino versate alle lavoratrici almeno tre mensilità della contribuzione dovuta per legge, commisurandone l'importo al reddito prodotto nello stesso periodo di riferimento.
  La misura dell'indennità è determinata, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del citato decreto ministeriale, «per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all'80 per cento di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile».
  Si precisa peraltro che i predetti dodici mesi di riferimento antecedenti il periodo indennizzabile interessano spesso due anni civili differenti e per tale motivo il reddito dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è calcolato, ai sensi del citato articolo 4, «prendendo a riferimento, per ciascuno dei mesi d'interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all'anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi», mentre per i lavoratori parasubordinati viene preso a riferimento il reddito dei suddetti dodici mesi risultante dai versamenti contributivi riferiti al lavoratore interessato sulla base della dichiarazione del committente.
  In relazione al contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, si precisa che si tratta di un beneficio riconosciuto in favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
  Tale contributo costituisce evidentemente una misura di carattere straordinario, legata al protrarsi della pandemia e volta a fornire un ristoro di carattere generale agli operatori dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica dell'ultimo anno.
  Certamente l'esclusione del periodo di maternità dal computo del fatturato può aver avuto effetti penalizzanti per l'accesso alle misure di ristoro.
  Inoltre, non vi è dubbio che la contrazione delle attività economiche, derivata dalla crisi pandemica, ha potuto determinare non solo una sensibile riduzione del quantum dell'indennità di maternità, ma compromettere il diritto alla stessa.
  Tanto premesso, nel condividere i rilievi avanzati dall'onorevole interrogante circa i profili critici dell'attuale disciplina del meccanismo di calcolo e della misura dell'indennità Pag. 123 di maternità e paternità per le lavoratrici e i lavoratori autonomi, si considera meritevole di valutazione un intervento correttivo, che stabilisca eventualmente una misura minima inderogabile per l'indennità di maternità, anche al fine di tener conto del fatto che si tratta di lavoratrici giovani, spesso con redditi non del tutto consolidati, tali da non consentire loro di beneficiare di un'indennità adeguata. Inoltre, occorre tenere in considerazione anche altre criticità relative all'indennità di maternità, in particolare connesse alla copertura della gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome, per periodi ulteriori rispetto ai mesi normalmente garantiti.
  Segnalo che la riforma sugli ammortizzatori sociali, in via di elaborazione definitiva, in un'ottica di generale sostegno al lavoro autonomo, conterrà misure di rafforzamento specificamente dirette alla tutela in caso di maternità delle lavoratrici autonome e professioniste.

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ALLEGATO 3

5-06006 Legnaioli: Sostegno dell'occupazione nel comparto dell'artigianato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'atto di sindacato ispettivo richiama l'attenzione sulla grave crisi che attraversa il comparto dell'artigianato, che come noto, è uno dei settori che ha subito maggiormente gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria. Le imprese artigiane, presenti soprattutto nei settori dell'industria manifatturiera e delle costruzioni, secondo i più recenti dati ISTAT, tra il 2019 e il 2020 sono diminuiti dell'1,4 per cento.
  Con particolare riferimento alla situazione della regione Toscana, richiamata dall'onorevole interrogante, i dati diffusi dalla regione evidenziano, negli ultimi trimestri, una maggiore e diffusa vulnerabilità del sistema produttivo toscano, essendo cresciuto il rischio di inattivazione, specie per le imprese di minore dimensione.
  I settori che più hanno sofferto delle restrizioni indotte dalla pandemia sono il made in Italy per l'industria (in particolare, l'industria della pelle, del tessile, dell'abbigliamento e dell'oreficeria) e i servizi turistici e il commercio al dettaglio per il settore del terziario. L'eterogeneità degli effetti settoriali determina un impatto differenziato sul territorio, con un forte arretramento della domanda di lavoro nelle città e nei borghi turistici e nei distretti della moda.
  Il blocco dei licenziamenti ha protetto soprattutto il lavoro a tempo determinato. Sono state le categorie più fragili dei lavoratori a soffrire di più gli effetti della crisi: giovani, donne, lavoratori flessibili, lavoratori manuali e lavoratori autonomi hanno subito le conseguenze della contrazione delle attività economiche, soprattutto in termini di minori opportunità di impiego.
  Per fare fronte all'emergenza, l'intervento del Governo si è mosso lungo due direttrici: da un lato, il sostegno ai lavoratori, subordinati ed autonomi, attraverso il blocco dei licenziamenti, i trattamenti straordinari di integrazione salariale, gli esoneri contributivi e le indennità di protezione sociale, dall'altro il sostegno alle imprese e agli operatori economici attraverso la garanzia del credito, i ristori, i crediti di imposta, i contributi a fondo perduto.
  In particolare, con il decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto, «Sostegni bis» è stato previsto il differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché il differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti ai fini dell'esonero di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  Per quanto riguarda le misure di sostegno al reddito specificamente rivolte al settore dell'artigianato, l'articolo 1, comma 303, della legge di bilancio 2021 e successivamente l'articolo 8, comma 7, del decreto-legge n. 41 del 2021 cosiddetto «Sostegni», hanno previsto l'assegnazione di complessivi 2 miliardi di euro ai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire le prestazioni di integrazione salariale, ha adottato il 24 giugno due decreti interministeriali, con i quali sono state assegnate quote delle risorse del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo (FSBA).
  A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti dei due decreti interministeriali nn. 4 e 5 del 2021, sono già stati assegnati circa 600 milioni di euro, dei quali, con i decreti direttoriali nn. 6 e 7 del 22 luglio 2021, sono stati già trasferiti ai predetti Fondi circa 200 milioni. Pag. 125
  Rammento che i trasferimenti delle risorse sono stati effettuati sulla scorta delle rendicontazioni delle prestazioni autorizzate, inviate dal Fondo e asseverate dall'organo di controllo.
  Certamente il settore dell'artigianato, che rappresenta un'asse strategico per il sistema economico nazionale e un'eccellenza del territorio toscano, è meritevole di un'attenzione particolare e di misure specifiche che consentano a tale comparto di far fronte alle trasformazioni produttive in atto e all'oggettiva instabilità del mercato del mercato del lavoro.
  A tal fine i principi guida della riforma ammortizzatori sociali – presentata alle parti sociali prima della pausa estiva – prevedono l'estensione, secondo criteri di equità e universalità, delle misure di integrazione del reddito a tutti i lavoratori subordinati e al lavoro autonomo, il rafforzamento delle tutele di malattia e di maternità e il collegamento strutturale degli interventi di sostegno al reddito con le politiche attive del lavoro autonomo.
  In particolare, per quanto riguarda il settore dell'artigianato, ferme restando le prerogative vigenti dei fondi di solidarietà bilaterali, sarà assicurata la copertura dei Fondi bilaterali anche ai datori di lavoro che occupano da 1 a 5 dipendenti e sarà chiarito il principio dell'obbligatorietà della contribuzione per i fondi bilaterali alternativi.

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ALLEGATO 4

5-06127 Rizzetto: Salvaguardia dei livelli occupazionali nello stabilimento di Trieste della società Flex.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante, con il presente atto di sindacato ispettivo, ha richiamato l'attenzione sulla situazione della multinazionale Flextronics Manufactoring, azienda attiva nel campo della produzione di materiali elettronici, presente a Trieste con uno stabilimento dove operano circa 600 lavoratori di cui circa 100 in staff-leasing.
  Il sito produttivo sin dal 2013, periodo in cui era di proprietà della società Alcatel, è stato caratterizzato da una rilevante presenza di lavoratori somministrati. A questo proposito in data 4 giugno 2013 era stato sottoscritto un protocollo di intesa tra la Provincia di Trieste, l'azienda, le agenzie di somministrazione e le rappresentanze sindacali che prevedeva la presa in carico personalizzata dei lavoratori somministrati il cui contratto era giunto a scadenza. Tale protocollo è stato poi rinnovato nel 2014.
  Nel 2015, in sede di accordo governativo per la cessione dello stabilimento Alcatel Lucent alla Flextronics, la multinazionale si era impegnata a procedere, entro la data del 1° settembre 2015, all'assunzione a tempo indeterminato di 100 lavoratori, in regime di somministrazione, già presenti presso il sito medesimo (sui complessivi 372 lavoratori somministrati), nonché di estendere da un mese a tre mesi la durata della missione per 156 lavoratori somministrati. Tali impegni sono stati rispettati dall'azienda.
  La regione Friuli Venezia Giulia riferisce che le organizzazioni sindacali di categoria a fine anno 2020 avevano chiesto un confronto per fare il punto sugli aspetti occupazionali ed industriali del sito triestino in quanto da mesi l'azienda sosteneva che, a causa della particolare contingenza economica, i processi di produzione erano stati ottimizzati a tal punto che non era più possibile assicurare la piena occupazione nello stabilimento.
  In conseguenza di ciò la Regione, lo scorso 25 marzo, a seguito di un colloquio con la direzione aziendale, era venuta a conoscenza della situazione produttiva della Flextronics, caratterizzata da una riduzione dei volumi produttivi a causa del calo degli ordinativi da parte del suo principale cliente Nokia. La contrazione degli ordinativi è dovuta sia alla situazione pandemica che ai suoi effetti indiretti che hanno determinato una difficoltà di reperimento delle materie prime da utilizzare in produzione.
  In data 22 giugno scorso, si è tenuto un tavolo tecnico, convocato dal Ministero dello sviluppo economico, nel corso del quale l'azienda, nell'illustrare le strategie messe in atto per far fronte al calo della domanda e quindi della produzione, ha comunicato di aver fatto ricorso, negli ultimi 15 mesi alla cassa integrazione Covid e che, nei prossimi 6 mesi, sarà necessario ricorrere all'ammortizzatore sociale per circa il 20 per cento dei dipendenti.
  Nonostante la preoccupazione delle organizzazioni sindacali per la condizione di precarietà occupazionale di 90 lavoratori in staff leasing dal 2014, la direzione aziendale ha assicurato che non si prevedono esuberi o riduzioni, nei prossimi sei mesi, dell'attuale forza lavoro occupata.
  La regione Friuli Venezia Giulia ha affermato che l'amministrazione regionale ha sempre monitorato e verificato l'esecuzione degli impegni dell'azienda. Ha poi garantito la disponibilità della regione a dare il proprio supporto al Piano industriale, mettendo a disposizione i fondi Pag. 127per la ricerca e lo sviluppo. Ha inoltre suggerito, in condivisione con il Ministero dello sviluppo economico, una fase intermedia di monitoraggio e verifica prima della fine dell'anno, evidenziando che i contratti di staff leasing e la cassa integrazione possono aiutare a superare le difficoltà legate al calo della domanda fino al 31 dicembre.
  Tanto premesso, nel far presente che al momento non è pervenuta nessuna richiesta di intervento presso questo Ministero, si assicura la massima disponibilità, per quanto di competenza, a supportare ogni utile iniziativa finalizzata a salvaguardare i livelli occupazionali dell'azienda.