CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 settembre 2021
652.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (IX e XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (C. 3257 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le vie d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale. In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi le seguenti caratteristiche:

   a) stazza lorda superiore a 55.000 GT;

   b) impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0,1 per cento.
1.1. Rotelli, Silvestroni, Caretta.

  Al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: Canale della Giudecca di Venezia aggiungere le seguenti: , riconosciute di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,.
*1.5. Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.
*1.9. Scagliusi.

  Al comma 2, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 1° agosto 2021 con le seguenti: 1° dicembre 2021.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 1° agosto 2021 con le seguenti: 1° dicembre 2021.
1.2. Rotelli, Silvestroni, Caretta.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: allo 0.1 per cento con le seguenti: al limite di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.
*1.6. Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.
*1.12. Grippa.

  Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 9 milioni per l'anno 2021 e di euro 16 milioni per l'anno 2022, di contributi in favore delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo o comunque interessate a interferenze tra traffico commerciale e crocieristico rispetto alla normale operatività nell'area di Marghera, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-bis, della medesima legge n. 84 del 1994, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate a operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica e dai ground handler, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua di Pag. 15cui al comma 2, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera b) del comma 3.
1.3. Rotelli, Silvestroni, Caretta.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
*1.7. Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.
*1.11. Barbuto.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dalle imprese operanti nel settore della logistica aggiungere le seguenti: e dai ground handler.
1.4. Rotelli, Silvestroni, Caretta.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 15 milioni di euro per l'anno 2021 e di 15 milioni di euro per l'anno 2022;

  Conseguentemente:

   al comma 7, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2021 e a 32,5 milioni per l'anno 2022 con le seguenti: 50 milioni per l'anno 2021 e a 37,5 milioni per l'anno 2022.

   all'articolo 5, comma 1:

    a) all'alinea, sostituire le parole: 42 milioni di euro per l'anno 2021, 40,5 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 52 milioni di euro per l'anno 2021, 45,5 milioni di euro per l'anno 2022;

    b) alla lettera b), sostituire le parole: 15 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro per l'anno 2022.
1.13. Barbuto.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: , nonché, in deroga fino alla fine del comma.
1.8. Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.

ART. 2.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: con il compito di procedere aggiungere le seguenti: , nel rispetto della morfologia lagunare,.
2.5. Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2.1. Benedetti, Sarli.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) attuazione e completamento degli interventi strutturali, prioritari e subordinati, e degli interventi gestionali previsti dal Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia; .
2.3. Benedetti, Sarli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: nell'area di Marghera con le seguenti: , in laguna o anche fuori laguna, purché nel rispetto della morfologia lagunare.
2.6. Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: nell'area di Marghera con le seguenti: , in laguna o anche fuori laguna,
2.17. Grippa.

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  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022,.
*2.2. Benedetti, Sarli.
*2.4. Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , determinate secondo le Convenzioni internazionali sulla stazzatura delle navi.
**2.7. Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.
**2.18. Scagliusi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Considerata la particolare sensibilità e vulnerabilità ambientale della Laguna di Venezia e al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza, nei canali della Laguna è vietato il transito, nel doppio senso di navigazione e a meno di un miglio marino dai depositi di gas naturale liquefatto e dai depositi e impianti di stoccaggio e lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, delle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 25.000 tonnellate di stazza lorda e delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici.
*2.8. Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.
*2.19. Scagliusi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Le proposte ideative di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, comprendono punti di attracco per navi passeggeri eccedenti i limiti per l'accesso alle acque della Laguna di Venezia dichiarate monumento nazionale. Le medesime proposte sono elaborate e valutate separatamente per navi passeggeri e per navi portacontenitori.
**2.9. Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.
**2.15. Barbuto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo e dall'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il Commissario straordinario assicura la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo nel rispetto dei piani di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.
2.10. Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Commissario straordinario assicura la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo nel rispetto dei piani di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.
*2.11. Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.
*2.20. Grippa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. Gli studi di fattibilità tecnico-economica relativi agli interventi di cui al presente articolo comprendono le attività di smontaggio delle installazioni temporanee e la rimessa in pristino dei luoghi ovvero le eventuali attività e interventi di rifunzionalizzazione delle opere, con i relativi Pag. 17 oneri economici di tutte le predette attività.
**2.12. Spessotto, Corda, Ehm, Menga, Raduzzi, Sarli, Termini.
**2.14. Barbuto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. Per gli interventi di cui al presente articolo, il Commissario straordinario trasmette alle Commissioni parlamentari competenti gli studi di fattibilità tecnico-economica ai fini della verifica della coerenza, efficacia ed economicità delle soluzioni individuate.
2.13. Barbuto.

ART. 3.

  Al comma 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso 1-ter, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La continuità dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A. deve avvenire adottando misure capaci di ridurre al minimo le emissioni inquinanti e, di conseguenza, i rischi per l'ambiente e la popolazione. ;

   b) al capoverso 1-quater, primo periodo, dopo le parole: alla costituzione di una società aggiungere le seguenti: , con sede a Taranto.
3.1. De Giorgi.