CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 ottobre 2021
671.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 179

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 6 ottobre 2021. — Presidenza della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin.

  La seduta comincia alle 9.30.

Pag. 180

  Giorgia ANDREUZZA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-06767 Benamati: Sulle prospettive dell'impianto ENI di Stagno di Livorno.

  Andrea ROMANO (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

  Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Andrea ROMANO (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita che accoglie con favore per i due aspetti positivi concernenti la disponibilità ad aprire un tavolo di confronto congiunto con ENI nonché a convocare il comitato esecutivo dell'Accordo di programma del 20 ottobre 2016. In particolare, per quanto riguarda il tavolo di confronto, auspica che questo possa essere aperto in tempi rapidi considerandolo strumento idoneo per tenere insieme le prospettive di sviluppo e il consenso della popolazione residente, perché è necessario che le possibili strategie di sviluppo trovino il consenso dei territori interessati. Per ciò che concerne la convocazione del comitato esecutivo dell'Accordo di programma evidenzia che questo non si riunisce da 18 mesi. Pertanto annuncia che il Partito Democratico eserciterà una stretta vigilanza sul rispetto degli impegni assunti. Conclude sottolineando che il complesso industriale oggetto dell'interrogazione in titolo è collocato in un'area che non può permettersi di indebolire ulteriormente il proprio livello occupazionale e ritiene che l'ENI deve essere accompagnata nel processo di costruzione delle sue annunciate strategie che insistono su questo territorio.

5-06768 Carabetta: Sull'operatività di Fondazione Enea Tech e Biomedical.

  Luca CARABETTA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Luca CARABETTA (M5S), replicando, ritiene che non siano stati ancora del tutto chiariti taluni aspetti tra i quali individua almeno due criticità. La prima riguarda la sorte dei finanziamenti non ancora erogati e previsti dal decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto: «Sostegni-bis»). La seconda riguarda la coerenza della realizzabilità della nuova mission con l'esigenza di accelerare i tempi per l'implementazione della governance della nuova fondazione: in particolare si chiede come sia possibile realizzare quanto ci si propone in ordine alla filiera italiana del vaccino avanti con COVID-19 considerato che siamo in vista della fine dell'anno. Conclude evidenziando che i tempi molto lunghi per l'adozione del nuovo statuto della fondazione sembrano incompatibili da una parte con le esigenze delle imprese del settore e, dall'altra, con le richieste del mercato.

5-06769 Barelli: Misure di attrazione degli investimenti diretti esteri e per favorire il ritorno di produzioni già delocalizzate.

  Claudia PORCHIETTO (FI), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

  Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Claudia PORCHIETTO (FI), replicando, valuta favorevolmente il riferito interesse del Governo per le iniziative parlamentari sulla materia oggetto dell'interrogazione. Evidenzia, tuttavia, che altri Paesi europei, come ad esempio la Francia e la Germania, hanno già adottato misure volte ad agevolare il rientro delle produzioni delocalizzate: a titolo di esempio segnala che la Francia si sta muovendo in una logica di incentivo che prevede crediti di imposta. Auspica peraltro un'opportuna collaborazione Pag. 181 tra Esecutivo e Commissioni parlamentari competenti per individuare un'efficace strategia finalizzata al rientro delle imprese che nel passato hanno delocalizzato le loro attività economiche.

5-06770 Moretto: Misure di sostegno a favore dei cuochi professionisti e della ristorazione.

  Sara MORETTO (IV) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

  Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Sara MORETTO (IV), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta quantomeno perché aiuta a capire il motivo della mancata adozione del decreto interministeriale al quale è demandata l'attuazione della misura riconosciuta in favore dei cuochi professionisti dalla legge di bilancio 2021. Ritiene quanto mai opportuno rispondere alle aspettative di chi opera nel settore della cucina professionale italiana, che non solo rappresenta un'eccellenza mondiale ma costituisce anche un ambito in cui la presenza giovanile è assai rilevante, settore che è ancora in attesa della corresponsione del bonus. Rileva, quindi, che venire a conoscenza del fatto che la mancata corresponsione del bonus dipende da esigenze di verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze è, da un certo punto di vista, una buona notizia in quanto significa che la misura non è stata volutamente messa da parte per essere dimenticata. Auspica, tuttavia, che tali verifiche, relative anche alla coerenza con la disciplina europea di riferimento per il riconoscimento dei relativi benefici, non finiscano per snaturare la misura. Chiede infine che il Governo si impegni ad informare con continuità il Parlamento circa gli sviluppi della vicenda in questione in vista di una felice soluzione.

  Giorgia ANDREUZZA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 ottobre 2021. — Presidenza della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA.

  La seduta comincia alle 10.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208 Governo.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020.
Doc. LXXXVII, n. 4.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgia ANDREUZZA, presidente e relatrice, ricorda che la Commissione inizia l'esame in sede consultiva, del disegno di legge n. 3208, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021, e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4). L'esame si svolgerà secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del regolamento, in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge di delegazione, nominando un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione, le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti. L'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento, prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, la quale potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la Pag. 182normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata. In primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, questi dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012). In particolare, segnala che, secondo la prassi seguita per il disegno di legge comunitaria, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea. In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea. Rammenta che per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precluderne l'ulteriore esame presso la XIV Commissione.
  Illustra quindi i principali contenuti dei provvedimenti in titolo. Fa presente che il disegno di legge di delegazione europea per il 2021, predisposto dal Governo in base all'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, contiene le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive dell'Unione europea. Ricorda che in base al citato articolo 29 della legge n. 234 del 2012, infatti, la legge comunitaria annuale è stata sostituita da due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.
  Il disegno di legge di delegazione europea per il 2021 è composto di 13 articoli e dall'Allegato A. L'articolo 1 reca, come di consueto, la delega generale al Governo per l'adozione dei decreti legislativi per l'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolato, nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse, richiamando a tal fine gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativamente ai termini, alle procedure, ai principi e criteri direttivi per l'esercizio delle singole deleghe. Rammenta, peraltro, per la loro rilevanza sistematica, che tra i princìpi Pag. 183e criteri direttivi generali di delega elencati nel citato articolo 32, figurano, tra gli altri, la semplificazione dei procedimenti, il divieto di gold plating (ossia di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive), nonché la previsione di sanzioni penali solo per la tutela di interessi costituzionalmente protetti.
  Segnala che le direttive oggetto di delegazione di principale interesse della Commissione contenute nell'Allegato A sono, in ordine di elencazione, le seguenti: direttiva (UE) 2019/2121 (che riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere), per la quale l'articolo 3 del disegno di legge prevede specifici princìpi e criteri direttivi; direttiva (UE) 2019/2161 (attinente alla protezione dei consumatori) per la quale l'articolo 4 del disegno di legge prevede specifici princìpi e criteri direttivi; direttiva (UE) 2020/1504 e delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503 (relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese) con gli specifici princìpi e criteri direttivi dettati nell'articolo 5 del disegno di legge; direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.
  L'articolo 2 prevede la consueta delega legislativa al Governo, della durata di diciotto mesi, per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative, di competenza statale, per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili. Come noto, infatti, non esiste una normazione europea per le sanzioni, in ragione della diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri di regolare le conseguenze della loro inosservanza.
  Avverte che nell'illustrazione dell'articolato si soffermerà sui soli articoli e parti dell'Allegato A che riguardano argomenti di interesse della X Commissione e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per le altre disposizioni contenute nel testo dell'esame.
  Passando ai citati contenuti di interesse della Commissione segnala, in primo luogo, quanto recato nell'articolo 3 che detta i criteri di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132, mirando ad introdurre una disciplina organica e completa delle operazioni societarie aventi una rilevanza transfrontaliera (trasformazioni, fusioni e scissioni), eliminando barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico. Ricorda, brevemente, che la direttiva stabilisce che i progetti di operazioni transfrontaliere devono essere predisposti dagli organi di amministrazione o direzione della società. Ai soci e ai dipendenti è destinata una relazione che illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici e ne espone le implicazioni, corredata da un'ulteriore relazione di esperto indipendente. Specifiche norme disciplinano la pubblicità del progetto nello Stato membro di partenza, l'approvazione da parte degli organi societari nonché la tutela dei soci, dei creditori e dei lavoratori. Nel recepire le disposizioni e i principi dettati dal legislatore europeo, i criteri di delega ne estendono l'applicazione a una più ampia platea di imprese, includendo le operazioni che coinvolgono società diverse da quelle di capitali – ad esclusione delle società cooperative a mutualità prevalente –, o imprese che non hanno la sede o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea, o società regolate dalla legge di altro Stato anche non appartenente all'Unione europea. Sono inoltre disciplinate le operazioni che comportano il trasferimento del patrimonio a società preesistenti (fattispecie non previste dalla direttiva ma esistenti nel diritto interno), le scissioni tramite scorporo, nonché i casi in cui è ammesso il trasferimento di sede all'estero senza mutamento della legge regolatrice (italiana), fenomeno allo stato privo di idonea disciplina per il quale i criteri di delega prevedono la definizione di un regime transitorio applicabile Pag. 184ai trasferimenti anteriori rispetto al decreto delegato.
  Specifici criteri di delega vengono dettati in relazione alla tutela giurisdizionale da accordare alle operazioni in questione, nonché a tutela dei creditori pubblici, con specifiche procedure informative per verificare l'esistenza di obbligazioni verso amministrazioni o enti pubblici o l'eventuale mancato adempimento o rilascio di garanzie per obbligazioni nei confronti di tali amministrazioni o enti.
  Si prevede inoltre la precisazione del concetto di operazione abusiva o fraudolenta, finalizzata all'evasione o elusione del diritto dell'Unione o nazionale, ovvero per scopi criminali, nonché misure di semplificazione volte ad agevolare lo scambio dei certificati preliminari tra autorità competenti. Infine è prevista la definizione di disposizioni transitorie volte a regolare le fusioni transfrontaliere portate avanti secondo la disciplina dettata dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, che ricadranno nell'ambito applicativo della legge delega attuativa della direttiva 2019/2121, nonché la definizione di sanzioni penali per le violazioni, comprese tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 5 anni, ferme restando le fattispecie penali già oggetto di previsione. L'articolo è corredato di clausola di invarianza finanziaria. Il termine per il recepimento della direttiva è posto al 31 gennaio 2023.
  L'articolo 4 contiene i princìpi e criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. Fa presente che la direttiva in oggetto, cd. «Direttiva Omnibus», fa parte del pacchetto di misure in materia di tutela del consumatore lanciato nell'anno 2018 e noto come New Deal for consumers per rimediare alle lacune e alle incongruenze dell'acquis, emerse in esito al processo di valutazione della normativa consumeristica completato nel 2017. Tra le altre tre direttive che ne fanno parte ricorda la direttiva 2019/771/UE, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni tra consumatore e venditore, il cui recepimento, rammenta, è oggetto dello schema di decreto legislativo di cui all'atto del Governo n. 270 su cui la X Commissione ha espresso parere favorevole, con un'osservazione, il 22 settembre 2021. Segnala inoltre che del predetto pacchetto legislativo fa parte anche la direttiva 2020/1828/UE (la quale, come ha anticipato, è parimenti oggetto di delega legislativa al Governo del disegno di legge in esame), che contiene disposizioni di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri sulle azioni rappresentative – sia di tipo inibitorio che di tipo risarcitorio – a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, illustrata più oltre.
  Quanto al contenuto della direttiva 2019/2161/UE, rammenta, innanzi tutto, che essa modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio (concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) e le direttive 98/6/CE (relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori), 2005/29/CE (relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno) e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (che ha rafforzato il quadro dei diritti dei consumatori definendo le norme in materia di informazioni che devono essere ad essi fornite e disciplinando il diritto di recesso). La direttiva considera necessario creare un quadro sanzionatorio effettivo, proporzionato, dissuasivo e uniforme in tutti gli Stati membri per scoraggiare le infrazioni intra unionali alla disciplina a tutela dei consumatori. Norme sanzionatorie devono essere anche introdotte dagli Stati membri nella disciplina a tutela dei consumatori dalle clausole abusive nei contratti. Quanto ai rimedi individuali che possono essere esperiti dal consumatore avverso pratiche commerciali sleali, la direttiva dispone che i consumatori lesi da tali pratiche devono avere accesso a rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, se pertinente, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Quanto Pag. 185ai mercati online, la direttiva considera necessario affrontare alcune lacune dell'acquis in materia di tutela dei consumatori (marketplace), includendo, all'articolo 3, tra le pratiche commerciali sleali/ingannevoli vietate di cui all'Allegato I della direttiva 2005/29/CE quelle in cui un professionista, in risposta a una ricerca online del consumatore, gli fornisca informazioni sotto forma di risultati di ricerca senza rivelare l'esistenza di pubblicità a pagamento o di un pagamento destinato specificamente a ottenere una classificazione migliore dei prodotti all'interno dei risultati della ricerca. Inoltre, la direttiva allinea le definizioni contenute nella direttiva 2011/83/CE a quelle di cui alla direttiva (UE) 2019/770 (il cui recepimento è oggetto dello schema di decreto legislativo di cui all'atto del Governo n. 269), sui contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali. Vengono anche introdotti specifici obblighi di informazione supplementari per i contratti conclusi su mercati online considerato che i consumatori che si avvalgono di tali mercati, talvolta non capiscono chiaramente chi sono le loro controparti contrattuali e quali sono le conseguenze sui loro diritti e obblighi. Vengono poi implementate le informazioni concernenti il diritto di recesso del consumatore. In particolare, quanto ai requisiti formali dei contratti a distanza mediante mezzo che consente uno spazio o un tempo limitato per comunicare le informazioni, si specifica che il modello del modulo di recesso deve essere fornito dal professionista in un modo appropriato prima della conclusione del contratto. La direttiva considera anche che i consumatori, al momento di effettuare le loro decisioni di acquisto, si affidano sempre più spesso alle recensioni e raccomandazioni di altri consumatori. Per tutelare il consumatore da recensioni false o ingannevoli, la direttiva inserisce tra le pratiche commerciali sleali/ingannevoli, e dunque vietate, quelle che si concretano nel: rivendere ai consumatori biglietti per eventi, se il professionista ha acquistato tali biglietti utilizzando strumenti automatizzati per eludere qualsiasi limite imposto riguardo al numero di biglietti acquistabili pro capite; indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori senza che vi sia la certezza sulla loro effettiva provenienza; inviare, o incaricare un'altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti. La direttiva, inoltre, apporta modifiche alla direttiva 2005/29/CE, inserendo un esplicito riferimento alle attività di marketing che promuovano un bene come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre il bene ha una composizione significativamente diversa. Vengono poi affrontate alcune pratiche commerciali o di vendita particolarmente aggressive o ingannevoli, quali quelle nel contesto di visite presso l'abitazione del consumatore o in occasione di escursioni, che spesso sono rivolte a persone anziane o altre categorie di consumatori vulnerabili.
  Per quanto riguarda i criteri specifici di delega dettati nell'articolo 4 in commento, segnala che essi prevedono: a) l'adeguamento del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005) alla direttiva; b) il coordinamento delle disposizioni inerenti l'indicazione dei prezzi con quelle inerenti le vendite straordinarie, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (vendite di liquidazione, di fine stagione o promozionali); c-e) la revisione e l'adeguamento dell'apparato sanzionatorio amministrativo nelle materie oggetto della direttiva, nonché l'esercizio dei poteri sanzionatori da parte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), e la fissazione di un limite massimo edittale alle sanzioni in caso di pratiche commerciali scorrette o clausole vessatorie (almeno pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista); f) la definizione di modalità per l'indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti sul mercato da meno di trenta giorni e per beni che possono deteriorarsi o scadono rapidamente, nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo nonché stabilire il prolungamento a trenta giorni del termine di recesso per i contratti nel contesto di visite al domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e la disapplicazione, nei medesimi Pag. 186casi, delle esclusioni del diritto di recesso. Il termine per il recepimento è il 28 novembre 2021. Gli Stati membri applicano le disposizioni a decorrere dal 28 maggio 2022 (articoli 7 e 9 della direttiva).
  Come segnalato in precedenza, il disegno di legge include tra le direttive in recepimento anche la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga, a partire dal 25 giugno 2023, la direttiva 2009/22/CE, indicata nell'Allegato A e per la quale non vengono disposti specifici criteri di delega rinviando a quelli generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Ricorda che la predetta direttiva mira a contribuire al funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori consentendo a enti legittimati, che rappresentano gli interessi collettivi dei consumatori, di proporre azioni rappresentative per provvedimenti inibitori e provvedimenti risarcitori nei confronti di professionisti che violano le disposizioni del diritto dell'Unione (in settori quali i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l'energia, la salute, le telecomunicazioni e la protezione dei dati). Poiché sia i procedimenti giudiziari sia i procedimenti amministrativi potrebbero tutelare in modo efficace ed efficiente gli interessi collettivi dei consumatori, è lasciato alla discrezione degli Stati membri decidere se un'azione rappresentativa possa esse esperita tramite procedimento giudiziario o amministrativo, o tramite entrambi, a seconda del pertinente ambito giuridico o del settore economico in questione. Gli Stati membri designano gli enti che saranno autorizzati a proporre azioni rappresentative per conto dei consumatori (enti legittimati) e garantiscano che gli enti legittimati abbiano il diritto di chiedere almeno i seguenti provvedimenti: a) provvedimenti inibitori; b) provvedimenti risarcitori. I provvedimenti inibitori sono provvedimenti provvisori o definitivi tesi a far cessare o a vietare una pratica, che leda o possa ledere gli interessi collettivi dei consumatori. Un provvedimento risarcitorio impone al professionista di offrire rimedi quali un indennizzo, la riparazione, la sostituzione, una riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato, a seconda di quanto opportuno e previsto dal diritto dell'Unione o nazionale. Gli Stati membri devono garantire che: i consumatori che hanno espresso esplicitamente o tacitamente la propria volontà di essere rappresentati dall'ente legittimato in un'azione rappresentativa non possano essere rappresentati in un'altra azione rappresentativa o intentare un'azione individuale con la stessa causa e nei confronti dello stesso professionista; i consumatori non ricevano indennizzi più di una volta per la stessa causa; un provvedimento risarcitorio dia il diritto ai consumatori di beneficiare dei rimedi previsti senza che sia necessario intentare un'azione distinta; vengano stabilite norme sui limiti di tempo entro cui i singoli consumatori possono beneficiare di tali provvedimenti. L'ente legittimato e il professionista possono proporre congiuntamente una transazione concernente il risarcimento; l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa, dopo aver consultato l'ente legittimato e il professionista, possono invitare le parti a raggiungere una transazione entro un limite di tempo ragionevole; le transazioni approvate dall'organo giurisdizionale o dall'autorità amministrativa sono vincolanti per l'ente legittimato, il professionista e i singoli consumatori interessati (gli Stati membri possono stabilire norme che concedano ai consumatori interessati di accettare o rifiutare la transazione). La parte soccombente è tenuta a pagare le spese del procedimento. Gli Stati membri devono infine stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili al mancato rispetto o al rifiuto di rispettare un provvedimento inibitorio, un obbligo di informazione o di esibizione delle prove; e devono garantire l'attuazione di tali norme. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Il termine per il recepimento della direttiva è posto al 25 dicembre 2022.
  L'articolo 5 reca princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504, che modifica la direttiva 2014/ Pag. 18765/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937. Ricorda che la direttiva (UE) 2020/1504 modifica la direttiva MiFID (direttiva 2014/65) al fine di escludere dal relativo ambito applicativo e, dunque, dal regime autorizzatorio ivi previsto, i fornitori di servizi di crowdfunding, espressamente disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio. Rammenta, inoltre, che il crowdfunding è una soluzione fintech che offre alle piccole e medie imprese (PMI) e, in particolare, alle start-up e alle scale-up un accesso alternativo ai finanziamenti contribuendo così a un sistema finanziario più diversificato e meno dipendente dal credito bancario, limitando il rischio sistemico e il rischio di concentrazione. A livello nazionale, la possibilità di reperire capitale di rischio con modalità innovative, attraverso portali online (equity crowdfunding), è stata inizialmente introdotta dal decreto-legge n. 179 del 2012 per le cd. start-up innovative. L'equitybased crowdfunding consente, tramite un investimento online, di acquistare un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in cambio del finanziamento si acquistano i diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa. Successivamente la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 70), nel solco degli interventi volti a favorire l'accesso alla liquidità, ha esteso a tutte le piccole e medie imprese la possibilità di reperire capitale di rischio con modalità innovative, attraverso portali online (equity crowdfunding). Infine, la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 236-238 e 240 della legge n. 145 del 2018) ha modificato la disciplina relativa ai portali per la raccolta di capitali online da parte delle piccole e medie imprese estendendone l'operatività alla raccolta di finanziamenti tramite strumenti finanziari di debito e riservando la sottoscrizione a specifiche categorie di investitori. La Consob ha adottato i necessari regolamenti. A livello comunitario la disciplina è dettata dal citato regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese disciplina le campagne di crowdfunding fino a 5 milioni di euro su un periodo di 12 mesi. Il regolamento è entrato in vigore il 9 novembre 2020, ma si applica dal 10 novembre 2021. Esso stabilisce requisiti uniformi, proporzionati e direttamente applicabili per la fornitura di servizi di crowdfunding, per l'organizzazione, l'autorizzazione e la supervisione dei fornitori di servizi di crowdfunding, per il funzionamento delle piattaforme di crowdfunding, nonché per la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla fornitura di servizi di crowdfunding nell'Unione. Include nell'ambito di applicazione sia il crowdfunding basato sul prestito sia quello basato sull'investimento, definendo chiaramente le esclusioni (tra cui le offerte di crowdfunding superiori a un importo di 5 milioni di euro, che devono essere calcolate su un periodo di 12 mesi). I servizi di crowdfunding possono essere forniti solo da persone giuridiche stabilite nell'Unione, purché autorizzate conformemente all'articolo 12 del regolamento. Il regolamento impone alcuni obblighi di condotta ai fornitori di servizi di crowdfunding, tra i quali: agire in modo onesto, equo e professionale e nel migliore interesse dei loro clienti; non pagare né accettare remunerazioni, sconti o benefici non monetari per l'attività di canalizzare gli ordini degli investitori verso una particolare offerta di crowdfunding. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) è tenuta a istituire un registro pubblico (articolo 14) dei fornitori autorizzati e di tutte le piattaforme operanti nell'Unione. Più in dettaglio la direttiva 2020/1504 (articolo 1) aggiunge una lettera all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, che disciplina le esenzioni dalla normativa MiFID, esplicitamente annoverando tra i soggetti esclusi i fornitori di servizi di crowdfunding. L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 10 maggio 2021, le Pag. 188disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, con applicazione di tali misure a decorrere dal 10 novembre 2021. L'articolo 5 del disegno di legge di delegazione europea 2021, al comma 1, indica quindi gli specifici criteri e principi direttivi che, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, il Governo è chiamato a osservare nella definizione degli atti legislativi delegati. In particolare, la lettera a) delega il Governo ad apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 e della direttiva (UE) 2020/1504, garantendo il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare e assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria. La lettera b) autorizza il Governo a esentare i fornitori di servizi di crowdfunding dall'applicazione della disciplina degli intermediari contenuta nella Parte II del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo Unico della Finanza – TUF), in attuazione di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2020/1504. Le lettere c) e d) dispongono che il legislatore delegato preveda l'attribuzione della responsabilità per eventuali informazioni fuorvianti, imprecise o carenti in capo, rispettivamente, al titolare del progetto o al fornitore del servizio di crowdfunding, nei casi previsti all'articolo 23, par. 10 e all'articolo 24, par. 5 del regolamento (UE) 2020/1503. La lettera e) delega il Governo ad individuare la Banca d'Italia e la Consob quali autorità competenti, evitando sovrapposizioni e riducendo al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati. La lettera f) delega a individuare la Consob quale punto di contatto per la cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti e con l'ESMA. Le lettere g) e h) dispongono, ove opportuno, circa il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità competenti, nonché i loro poteri di indagine e vigilanza. La lettera i) autorizza il Governo ad attuare l'articolo 39 del regolamento (UE) 2020/1503 coordinando le sanzioni ivi previste con quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti. Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Con riguardo alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4), ricorda che, analogamente alle precedenti, è suddivisa in cinque parti e in cinque appendici segnalando tuttavia che, a differenza delle precedenti relazioni, l'articolazione del contenuto segue una impostazione per schede come quella della relazione programmatica per il 2021.
  La parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e a questioni istituzionali. Nella parte seconda, la più rilevante, la Relazione illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione. La parte terza è rivolta alla dimensione esterna dell'Unione europea. La parte quarta riguarda la comunicazione e la formazione sull'attività dell'Unione e, infine, la parte quinta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee. La Relazione è accompagnata da cinque appendici, che presentano, oltre all'elenco degli acronimi, dettagliate informazioni riguardanti: i Consigli dell'Unione europea e i Consigli europei svolti nel corso del 2020; i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia nel 2020; le direttive recepite dall'Italia nel medesimo anno; i seguiti dati agli atti di indirizzo (o documenti conclusivi) approvati dalla Camera e dal Senato.
  Fa presente che, con riferimento alla seconda parte e alle materie di competenza della X Commissione, rilevano, tra gli atti richiamati nella relazione, quelli relativi al capitolo 4 (imprese, concorrenza e consumatori), al capitolo 5 (ricerca e sviluppo tecnologico, comprese le politiche dello spazio), al capitolo 7 (energia) e al capitolo 15 (turismo, oltre che cultura come recita il titolo).
  Relativamente al capitolo 4 (imprese, concorrenza e consumatori), la Relazione riferisce (Scheda 4.1 – Finalizzazione dei negoziati sul QFP a supporto di PMI, trasformazione digitale, transizione verso la neutralità climatica ed economia circolare) in merito alle misure orientate a supportare i processi e gli investimenti innovativi Pag. 189delle imprese per sostenerne la competitività sui mercati nazionali e internazionali, come ad esempio, la costruzione della rete europea dei Digital Innovation Hubs (EDIHs) all'interno del «Programma Europa Digitale» per dotare PMI e pubbliche amministrazioni di servizi avanzati disponibili in modo diffuso nel territorio. Il Governo sottolinea, in particolare, la propria azione diretta: al rafforzamento, all'implementazione e al miglioramento dell'efficacia di misure agevolative, prevalentemente di natura fiscale, finalizzate al supporto del tessuto produttivo nazionale impegnato nella sfida della trasformazione digitale dei processi produttivi e dei modelli di business; alla qualificazione e riqualificazione di manodopera specializzata, presupposto necessario per l'attivazione di circoli virtuosi sul fronte dell'innovazione, e strumenti base necessari all'adozione del «patto per le competenze», delineato dalla Commissione europea in cui funzionalmente si inserisce la valorizzazione del sistema degli Istituti Tecnici Superiori attraverso il potenziamento di laboratori, anche virtuali, per lo sviluppo di nuove metodologie didattiche finalizzate all'utilizzo delle tecnologie abilitanti il paradigma 4.0 ed alla formazione sulle stesse di questa tipologia di istruzione professionalizzante.
  Nella Scheda 4.2 – Migliore applicazione e modernizzazione delle norme UE relative alla protezione dei consumatori – il Governo riferisce di aver rafforzato nel 2020 l'azione di tutela del mercato dei beni e servizi, della proprietà intellettuale e industriale e a tutela dei consumatori, nell'ambito della strategia di sicurezza interna dell'Unione europea, fornendo ampia collaborazione agli altri Stati membri, supportando le attività ideate e pianificate nello specifico settore e agevolando l'azione di coordinamento e raccordo informativo con Istituzioni e Agenzie europee. Il Governo è stato impegnato nelle attività negoziali relative alle due proposte di direttiva sulle azioni rappresentative e sulle regole di protezione dei consumatori (COM/2020) 184 e 185). La prima proposta consentirà una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori, in particolar modo in riferimento al commercio elettronico, assicurando ai consumatori i medesimi diritti, sia nei mercati elettronici che fisici, mentre quella che è poi divenuta la direttiva 2020/1828, che è stata precedentemente oggetto di illustrazione in sede di relazione sul disegno di legge di delegazione 2021, sulle azioni rappresentative fornirà uno strumento per proporre azioni a tutela degli interessi collettivi dei consumatori in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, alcuni dei quali ne sono attualmente privi. La Relazione segnala che nel settore in questione, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il controllo è stato orientato precipuamente verso il contrasto dell'illecita commercializzazione di dispositivi medici e di protezione individuale, nell'ottica di garantire lo svolgimento delle corrette pratiche di mercato e, al contempo, la più ampia tutela dei consumatori. L'Italia, altresì, ha partecipato all'operazione internazionale «LUDUS», finalizzata al contrasto al commercio di giocattoli contraffatti e/o insicuri, promossa da Europol nel corso del 2020 e, pertanto, non citata tra gli obiettivi di inizio anno.
  Nel settore delle comunicazioni elettroniche la Relazione (Scheda 4.3 – Promozione di investimenti innovativi nelle reti ad alta capacità e nei servizi digitali integrati e rilascio delle frequenze della banda 700 MHz) riferisce circa la realizzazione delle infrastrutture a banda ultralarga (Piano BUL) attraverso cofinanziamenti ed incentivi che prevedono l'utilizzo di fondi nazionali ed europei e la notifica dei regimi di aiuti di Stato alla Commissione europea. L'attività ha riguardato sia i lavori per il completamento dell'intervento nelle «aree bianche», in corso di realizzazione, che l'avvio della Fase II del Piano per la copertura delle aree grigie a fallimento tecnologico e il sostegno alla domanda tramite l'utilizzo di voucher per l'utenza, ritenuti interventi indispensabili per il raggiungimento dei target europei. Vengono ricordati in particolare: in materia di riduzione dei costi di installazione delle infrastrutture, il proseguimento della mappatura attraverso il Sistema informativo nazionale federato Pag. 190delle infrastrutture, che nel disegno del Governo funge da cruscotto per la gestione e il monitoraggio degli interventi sopra e sottosuolo; il piano WiFiItalia, che si aggiunge al piano WiFi4EU, mediante il quale alla fine del 2020 sarebbero stati attivati hot spot in oltre 700 comuni e 70 ospedali; il processo di liberazione della banda larga 700 mhz, destinata al 5G. La relazione riferisce, altresì, sugli sviluppi della strategia digitale del settore pubblico, con particolare riguardo al Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022, al consolidamento della strategia cloud (sulla base della qualificazione dei servizi SaaS e Cloud Service Provider (CSP) per la Pubblica Amministrazione, che soddisfano requisiti di sicurezza e di affidabilità), e al potenziamento del Cloud Marketplace (la piattaforma che pubblica il Catalogo dei servizi cloud qualificati da AgID). Il Governo ricorda inoltre l'adesione al progetto europeo GAIA-X in materia di cloud: in tale contesto l'Italia ha partecipato e contribuito all'organizzazione di tavoli europei sul tema e ha anche sottoscritto la dichiarazione congiunta dei 27 Stati membri Towards a next generation cloud for Europe del 15 ottobre 2020. La Relazione dà conto, inoltre, degli sviluppi di specifiche aree progettuali, con riferimento al sistema CIE (Carta d'identità elettronica), al Sistema pubblico di identità digitale (SPID), alla piattaforma pagoPA, all'Anagrafe nazionale della popolazione residente, e all'App IO.
  Con la Scheda 4.4 – Prosecuzione dell'esame della proposta di regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (euro 5 ed euro 6) – la Relazione sottolinea che il raggiungimento di un accordo interistituzionale sulla proposta in argomento fornirebbe certezza ai produttori di veicoli in merito alla legislazione applicabile in materia di emissioni inquinanti; viene, tuttavia, segnalato che durante il semestre di presidenza UE della Germania si sono tenuti tre triloghi informali che non hanno permesso di raggiungere un accordo. Peraltro la Relazione ricorda che l'epidemia di Covid-19 ha pesantemente perturbato la catena di approvvigionamento delle parti e delle componenti essenziali destinate alle macchine agricole e non stradali determinando ritardi nella produzione e completamento di tali prodotti muniti di motori di transizione nonché delle parti e dei componenti essenziali per i veicoli della categoria L (ciclomotori e motocicli), determinando un notevole calo della domanda di tali ultimi veicoli.
  Relativamente al capitolo 5 (Ricerca e sviluppo tecnologico) la relazione evidenzia che, a livello europeo, il Governo si è impegnato per portare avanti le posizioni negoziali dell'Italia sul nuovo programma di ricerca e innovazione dell'UE 2021-2027 «Orizzonte Europa» (che poi è stato approvato). Tra l'altro Orizzonte Europa doterà la ricerca europea di un nuovo organismo, il costituendo European Innovation Council (EIC), volto a contribuire in maniera significativa allo sviluppo dell'innovazione. In merito, si dà conto (Scheda 5.2) del sostegno alla partecipazione del sistema nazionale dell'innovazione ai bandi pilota di EIC, per i quali il sistema industriale italiano ha mostrato particolare interesse. Contestualmente, considerato che il 2020 ha costituito l'ultima annualità della programmazione 2014-2020, la Relazione segnala che è proseguita l'azione di assistenza ai partecipanti italiani al programma quadro Horizon 2020. Infine, la Relazione evidenzia che nel 2020 un'attenzione particolare è stata riservata all'EuroScience Open Forum, l'evento biennale scientifico più importante d'Europa, che si è tenuto a Trieste, Capitale della Scienza Europea 2020.
  Inoltre, in particolare (Scheda 5.1 – Programmazione sinergica dei finanziamenti in materia di ricerca e innovazione), il Governo riferisce che in materia di ricerca e innovazione, la sua azione si è sviluppata nell'ottica dei principi della Commissione europea espressi in «Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale», con particolare riferimento al pilastro «Potenziare le capacità e sostenere la transizione verso la sostenibilità e la digitalizzazione» e «Una nuova strategia industriale per l'Europa». Necessario presupposto Pag. 191 alla programmazione sinergica dei finanziamenti in materia di ricerca e innovazione è stata la realizzazione della mappatura degli attori nazionali che operano nell'ambito della stessa, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione. Tale mappatura, denominata Atlante 4.0, in continuo aggiornamento, di facile fruibilità da parte degli stakeholders, funge da orientamento alle imprese del tessuto produttivo nazionale che, sulle diverse basi, tecnologica, settoriale e geografica, sono in grado di rintracciare i partner di interesse e usufruire dei servizi che possano supportare iniziative di sviluppo competitivo basate sull'innovazione.
  Di particolare interesse per la X Commissione quanto riferito nella Scheda 5.3 – Attuazione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ed in materia di politiche per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo del settore spaziale. La Relazione sottolinea che la strategia nazionale nel settore aerospaziale è finalizzata a garantire un forte coordinamento nazionale sia per assicurare all'Italia un ruolo competitivo nelle nuove sfide internazionali, sia per consentire al Paese di avvantaggiarsi delle ricadute tecnologiche e industriali che ne derivano. A tale scopo, nel 2020, si è teso ad orientare i finanziamenti in settori strategici, mettendo a sistema i canali d'intervento tradizionali della politica spaziale nazionale con le risorse dei programmi europei e con gli investimenti privati, anche in base al «Piano Strategico Space Economy». È inoltre proseguita l'attuazione da parte del Governo del piano pluriennale di investimenti per la realizzazione di programmi ed infrastrutture internazionali, finalizzati a favorire la crescita industriale dell'Italia, attraverso lo sviluppo di tre linee programmatiche, riguardanti la scienza nello spazio, la tecnologia per lo spazio ed i servizi dallo spazio.
  Tra i progetti volti alla valorizzazione del capitale umano, al potenziamento delle infrastrutture di ricerca e al rafforzamento dei meccanismi di collaborazione pubblico-privato (Scheda 5.4), la Relazione segnala il Programma nazionale di ricerche aerospaziali – PRORA, programma che con il suo significativo peso in tema di ricerca e sviluppo imprenditoriale vuole dare ulteriore rilancio e incisività alle strategie del settore aerospaziale. La strategicità del settore aerospaziale, e del PRORA in particolare, richiede anche regole che rendono semplificata e agevolata la gestione dei programmi e delle attività.
  Relativamente al capitolo 7 (energia) la relazione riferisce in merito all'attività del Governo nel corso dell'iter del regolamento di esecuzione 2020/1294 sul meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile, finalizzata alla ricerca di un equilibro in grado di sostenere le tecnologie rinnovabili più innovative, in considerazione dei nuovi obiettivi climatici, e in linea con le specificità nazionali italiane (Scheda 7.1 – Obiettivi al 2030 in materia di rinnovabili e di efficienza energetica, efficiente funzionamento del mercato elettrico come fattore centrale per la decarbonizzazione, reti trans-europee dell'energia e PCI di interesse italiano). La relazione richiama inoltre le conclusioni del Consiglio dell'UE sulla strategia della Commissione europea per lo sviluppo di un mercato dell'idrogeno e ulteriori conclusioni sulla strategia per sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili offshore per un futuro climaticamente neutro, adottate nel 2020. In proposito, il documento ricorda che il Governo italiano ha posto l'accento sullo sviluppo dell'idrogeno verde, prendendo atto della necessità di un rapido processo di decarbonizzazione della produzione e dell'utilizzo attuale dell'idrogeno, e sulla necessità di un approccio tecnologicamente inclusivo, che possa valorizzare tutte le tecnologie offshore, compreso l'eolico e il solare flottante, le maree e il moto ondoso, peculiare del Mediterraneo. Il Governo dà conto della elaborazione del Piano Nazionale Energia e Clima, i cui obiettivi al 2030, in particolare per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica, sono stati sanciti dalla Commissione europea nel documento di valutazione dei singoli Piani degli Stati membri, pubblicato nel settembre 2020. Tra gli aspetti positivi del Piano italiano, la Commissione europea ha individuato: il phase out programmato dal carbone Pag. 192 nella produzione di elettricità; gli obiettivi sulla mobilità elettrica; la ricognizione del fabbisogno di investimenti e dei sussidi energetici esistenti. Infine, la relazione consuntiva dà conto dell'adozione, da parte dell'Italia, del piano di implementazione, previsto dall'articolo 20 del regolamento UE 2019/943 sul mercato interno dell'energia elettrica per l'adeguamento del sistema energetico, il raggiungimento dei target di decarbonizzazione ed una programmazione delle misure per l'efficienza e dei mercati elettrici e la loro concorrenza.
  Il Governo riferisce inoltre di aver preso parte al lavoro preparatorio per la revisione della direttiva CE 2003/96, sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, avviato dalla Commissione europea per dare attuazione al Green Deal (Scheda 7.2 – Revisione della tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità). Riferisce altresì della consultazione pubblica avviata in vista della revisione della disciplina in materia di aiuti di stato a favore dell'ambiente e dell'energia (Comunicazione della Commissione UE (2014/C 200/01, in scadenza al 31/12/2020 e prorogata al 31 dicembre 2021).
  Relativamente al capitolo 15 (per la parte riguardante il turismo) segnala, in particolare, quanto riferito nella Relazione alla Scheda 15.6 – Implementazione del Piano Strategico di Sviluppo del Turismo, ampliamento dell'offerta turistica e gestione in forma digitale dei riconoscimenti delle qualifiche professionali. In essa si evidenzia che sono stati allineati il Piano Strategico di Sviluppo del Turismo (PST) 2017-2022 e il relativo Piano di attuazione in funzione degli obiettivi europei declinati nelle proposte per il turismo nel Recovery and Resilience Facility (RRF), il principale elemento costitutivo di Next Generation Eu. Il Governo ricorda che sono stati predisposti interventi per ampliare l'offerta turistica e la disponibilità di dati attraverso la Strategia EUSAIR ed i PON Cultura nonché che sono state adottate nuove procedure e mezzi per la gestione in forma digitale dei riconoscimenti delle qualifiche professionali. La relazione sottolinea altresì che con la pandemia e le opportunità generate dai nuovi fondi europei (RRF e nuovo QFP) è stata rivista la programmazione strategica nazionale sul turismo e sono stati prioritizzati i macro obiettivi di sviluppo europei rispetto a quelli più meramente nazionali: nel futuro, si interverrà sui tavoli europei per un maggior sostegno e coordinamento a livello europeo all'ecosistema turistico duramente colpito dal Covid-19.
  Conclude avvertendo che, per evidenti motivi di sintesi e come per la legge di delegazione, anche per la Relazione consuntiva rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021.
Doc. LVII, n. 4-bis e Allegati.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2021.

  Giorgia ANDREUZZA, presidente, in sostituzione del relatore, Andrea Giarrizzo, impossibilitato ad essere presente alla seduta, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere presentata.

DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
C. 3278 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 193

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2021.

  Gavino MANCA (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 6 ottobre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.10 alle 10.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 ottobre 2021. — Presidenza della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA.

  La seduta comincia alle 15.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
Nuovo testo C. 3179 e abb.-A.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria Soave ALEMANNO (M5S), relatrice, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza, alla II Commissione giustizia, sulla proposta di legge AC. 3179 e abb.-A. Segnala che la proposta in titolo potrebbe essere all'esame dell'Assemblea a partire già dalla prossima settimana e che la Commissione referente, pertanto, ha chiesto che la X Commissione possa esprimere parere già nella seduta corrente. Ricorda che l'Assemblea, nella seduta del 29 luglio 2021 ha rinviato alla Commissione referente, su richiesta della relatrice Ingrid Bisa, il provvedimento in titolo a fronte dei rilievi fatti dalla Commissione bilancio.
  Espone, quindi, in sintesi i contenuti del provvedimento in esame, facendo presente che la proposta di legge AC. 3179 e abb.-A, composta di 12 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista. In particolare, la proposta: definisce come «equo» il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2); disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (articolo 3) ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (articolo 4); prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso (articolo 5); consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (articolo 6) prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (articolo 7); disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (articolo 5) e alla responsabilità professionale (articolo 8); consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dalle rappresentanze Pag. 194 professionali (articolo 9); istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (articolo 10); prevede una disposizione transitoria che estende l'ambito di applicazione della nuova disciplina alle convenzioni in corso, ancorché sottoscritte prima della riforma (articolo 11); abroga la disciplina vigente (articolo 12).
  Come accennato la V Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole condizionato volto, tra l'altro, ad espungere, dall'articolo 2, comma 1, l'estensione della disciplina sull'equo compenso, prevista per le convenzioni stipulate con imprese bancarie, assicurative e con imprese diverse da quelle piccole e medie, anche alle convenzioni stipulate con società veicolo di cartolarizzazione, nonché con le loro società controllate e con le loro mandatarie, posto che tale estensione implicherebbe un aumento dei costi dei servizi legali necessari al recupero del credito nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, nonché ad escludere, all'articolo 2, comma 3, dall'applicazione delle disposizioni sull'equo compenso – oltre alle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, con riferimento alle quali non è possibile escludere il verificarsi di effetti negativi per la finanza pubblica –, anche gli agenti della riscossione, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017. Inoltre è stata richiesta l'introduzione della clausola di invarianza finanziaria.
  Fa quindi presente che la Commissione giustizia, nella odierna seduta antimeridiana, ha corretto il testo come richiesto. Su tale testo, infine, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.10.