CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 maggio 2021
580.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 4 maggio 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2763 Zucconi recante disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.
Audizione di rappresentanti di Confcommercio.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.20.

Audizione di rappresentanti di Confesercenti.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16.20 alle 16.35.

Audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16.35 alle 16.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 maggio 2021. — Presidenza della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA.

  La seduta comincia alle 16.50.

DL 52/2021: Misure urgenti per la gruaduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
C. 3045 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina PALMISANO (M5S), relatrice, illustrando brevemente il provvedimento all'esame fa presente che esso prevede un dettagliato calendario per consentire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali e l'allentamento delle limitazioni degli spostamenti sul territorio nazionale, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia. Per quanto attiene al testo ricorda che il decreto-legge si compone di quattordici articoli e due allegati. In via generale gli articoli 1 e 2 dispongono in materia di spostamenti. L'articolo 1 prevede che dal 1° maggio al 31 luglio 2021, fatte salve le diverse previsioni disposte dal decreto medesimo, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. Fin dal 26 aprile, poi, vengono ripristinate le zone gialle e le zone bianche e sono, conseguentemente, consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano che si collocano in tali zone. Tra il 1° maggio e il 31 luglio 2021 è tuttavia confermato che nelle regioni (individuate con ordinanza del Ministro della salute) nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, si applicano le misure della zona rossa: è anche previsto che i presidenti di regione possono disporre l'applicazione delle misure della zona rossa nelle province o aree in cui venga superato il predetto parametro nonché in quelle in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini un alto rischio di diffusività.
  Fa quindi presente che l'articolo 2, dispone che gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle regioni e delle province autonome collocate in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi di cui al successivo articolo 9, spostamenti che sono comunque sempre consentiti, anche in mancanza della predetta certificazione, per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione. Inoltre, dal 1° maggio al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari imposti per gli spostamenti (attualmente dalle ore 5 alle ore 22, ai sensi dell'articolo 9 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021) e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Tale spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa. Con ordinanze del Ministero della salute verranno poi definiti i casi nei quali le certificazioni verdi COVID-19 possono consentire deroghe ai divieti di spostamento da e per l'estero o ad obblighi di sottoporsi a misure sanitarie per effettuare i medesimi spostamenti.
  Ricordato che l'articolo 3 disciplina le modalità per la ripresa delle attività scolastiche nelle istituzioni scolastiche e universitarie dell'intero territorio nazionale, segnala l'articolo 4 come di particolare interesse per la Commissione, recando esso misure concernenti la progressiva riapertura dei servizi di ristorazione al tavolo. In particolare al comma 1, si consente, dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, la consumazione al tavolo all'aperto per le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche a cena, sempre nel rispetto dei limiti orari imposti per gli spostamenti (attualmente fino alle ore 22) nonché dei protocolli e dalle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita agli alberghi e alle altre strutture ricettive, senza limiti di orario, la ristorazione limitatamente ai propri clienti che siano ivi alloggiati. Quest'ultima precisazione riprende quanto già stabilito con il comma 1 dell'articolo 27 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. Sottolinea, infatti, che l'articolo 1 del decreto-legge in esame conferma la validità delle misure contenute nel decreto del Presidente Pag. 67 del Consiglio dei ministri fino al 31 luglio 2021, salvo quanto diversamente disposto dal decreto-legge stesso. Peraltro tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recava altre deroghe rispetto alla disciplina restrittiva per la distribuzione degli alimenti. Tali deroghe riguardano: la ristorazione con consegna a domicilio e con asporto; le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale; gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti. Queste ultime attività rimangono pertanto consentite sulla base del rinvio al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, per cui la clausola relativa agli alberghi e alle altre strutture ricettive ha il valore di confermare – nell'ambito delle attività di ristorazione – la disciplina vigente (autorizzazione a fornire senza limiti di orario i pasti ai soli clienti ospitati), senza per questo far venir meno le altre deroghe altrimenti disciplinate ma non richiamate dall'articolo 4. Segnala, inoltre, che ai sensi del comma 2, dal 1° giugno 2021, nei medesimi territori ricadenti nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5 fino alle ore 18, nel rispetto dei protocolli e linee guida già citati al comma 1.
  Fa quindi presente che gli articoli 5 e 6 disciplinano, rispettivamente, lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico e di eventi sportivi (articolo 5) e le attività di piscine, palestre nonché gli sport di squadra (articolo 6) e segnala come di particolare interesse per la Commissione gli articoli 7 e 8. L'articolo 7 (Attività commerciali, fiere, convegni e congressi) consente, nella zona gialla, dal 15 giugno 2021, lo svolgimento di fiere in presenza, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedano afflusso di pubblico, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida le quali possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso del certificato verde di cui all'articolo 9. È inoltre consentito l'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Dal 1° luglio 2021, nella zona gialla, è altresì consentito lo svolgimento di convegni e congressi, nel rispetto comunque dei protocolli e delle linee guida. Ricorda che il settore fieristico e dei congressi è stato tra i settori più colpiti dalle limitazioni introdotte nel periodo pandemico per contrastare il diffondersi del virus. In particolare, rammenta che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, dal 1° settembre 2020, è stato consentito il riavvio delle manifestazioni fieristiche e dei congressi, a determinate condizioni volte a garantire la sicurezza e ad evitare il diffondersi dei contagi ma che poi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, in ragione del peggiorato andamento della curva epidemiologica, sono state nuovamente sospese, a decorrere dal 19 ottobre 2020, tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle svolte con modalità a distanza e sono state vietate le fiere di comunità. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha comunque consentito le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli del Capo del Dipartimento della protezione civile validati dal Comitato tecnico-scientifico, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Il di poco successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 ha poi vietato le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi, nonché i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. La chiusura è stata quindi confermata dai successivi provvedimenti emergenziali. Segnala che l'entità dell'impatto della crisi pandemica sul settore è plasticamente riassunta nei numeri riportati nella memoria depositata Pag. 68 da AEFI (Associazione esposizioni e fiere italiane), presso la X Commissione Attività produttive, commercio e turismo, in occasione dell'Audizione svoltasi in data 3 novembre 2020, ove si evidenzia come, nel periodo dal 23 febbraio al 31 luglio 2020 siano state annullate 88 manifestazioni internazionali e 93 nazionali nonché come a seguito della ripartenza dal 1° settembre, con la realizzazione di 43 manifestazioni internazionali e 69 nazionali, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre siano state annullate 13 manifestazioni internazionali e 46 nazionali che dovevano svolgersi nel periodo 26 ottobre – 24 novembre. Segnala, altresì, che nel corso della medesima audizione è stato fatto presente che – a differenza di molti altri settori – il mondo delle fiere non ha potuto neanche ridurre più di tanto i costi, durante la crisi pandemica, a causa della necessità di programmare gli eventi con anticipo e di dover quindi sempre tenere pronte le iniziative per il momento della ripresa.
  Sottolinea che in base a quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, sono consentite, nella zona gialla, dal 1° luglio 2021, le attività dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle autorità competenti. Resta ferma l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, secondo quanto già previsto dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
  Inoltre, evidenzia che il comma 2 dell'articolo 8 consente, dal 1° luglio 2021, in zona gialla, le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 (convertito dalla legge n. 74 del 2020). La disposizione prevede che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le «Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative» approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome dell'8 ottobre 2020, contengono protocolli e linee guida relativamente ai parchi tematici e di divertimento (tali Linee guida sono contenute nell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021). Le indicazioni si applicano a parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici (faunistici, acquatici ecc.) e ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi. Prevedono: adeguate informazioni sulle misure di prevenzione; sistemi di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line; la possibilità di rilevare la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi centigradi; la disponibilità di prodotti per l'igiene delle mani; la riorganizzazione degli spazi al fine di garantire l'accesso in modo ordinato e il distanziamento sociale; che tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali), salvo che per i parchi acquatici; regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, e attrazioni etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico; ricambio d'aria negli ambienti interni (per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria); disinfezione ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine giornata, delle attrezzature (es. armadietti, lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, mute, audioguide etc.); disposizioni specifiche per i servizi di ristorazione, Pag. 69di vendita di oggetti (es. merchandising/souvenir, bookshop), eventuali spettacoli nonché per le piscine e le aree solarium.
  Evidenzia, inoltre, che l'articolo 9 prevede regole per la disciplina, in ambito nazionale, delle certificazioni verdi COVID-19 (cosiddetto green pass), in corso di definizione a livello europeo. Lo strumento rappresenta, per i titolari, una modalità per agevolare la ripresa degli spostamenti e delle attività nel contesto della pandemia. La certificazione riguarda tre diverse fattispecie: a) i certificati di guarigione: hanno la validità di sei mesi dalla guarigione stessa; b) i certificati di avvenuta vaccinazione: hanno la validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale; c) i certificati che attestano l'esito negativo di un tampone: sono validi nelle 48 ore successive all'effettuazione dell'esame. Segnala che le fattispecie di certificazione così individuate corrispondono a quelle previste dalla proposta della Commissione europea di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata il 17 marzo 2021 (COM/2021/130 final). In attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ne definirà le modalità di rilascio in forma digitale avanzata (interoperabile e munita di codice a barre), e ove saranno indicati anche i dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi COVID-19 nonché le modalità di aggiornamento delle certificazioni, queste ultime sono rilasciate in forma cartacea o digitale in conformità al modello di cui all'allegato 1 al decreto-legge. Si prevede altresì il riconoscimento delle certificazioni verdi COVID-19, ove conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute, rilasciate da Stati membri dell'Unione europea e anche in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea. È prevista, infine, una clausola di cedevolezza rispetto alle disposizioni europee de iure condendo.
  Ricorda che l'articolo 10 provvede a coordinare i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020 con il nuovo termine di durata dello stato di emergenza, prorogato al 31 luglio 2021 a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, mentre l'articolo 11 proroga fino al 31 luglio 2021, data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini stabiliti dalle disposizioni legislative tassativamente elencate nell'allegato 2 annesso al decreto (concernenti, tra gli altri, per quanto di interesse della Commissione, la proroga delle forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari e delle forme di sottoscrizione e comunicazione di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato, per quanto attiene ai profili relativi alla tutela dei consumatori).
  Evidenzia poi che l'articolo 12 è volto a chiarire le modalità per il calcolo dell'anticipazione sull'indennizzo alle imprese di trasporto aereo di linea di passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico, previsto a compensazione dei danni subiti con l'emergenza COVID-19, disponendo che si applichino le stesse regole previste per il calcolo dell'indennizzo. La norma riveste il carattere dell'urgenza in quanto i tempi ordinari di concessione degli indennizzi a seguito dell'approvazione della Commissione europea si sono rivelati incompatibili con le esigenze di salvaguardia dell'operatività delle imprese di trasporto aereo di passeggeri e con gli obblighi di servizio pubblico alle quali le stesse sono sottoposte.
  Segnala, inoltre, che l'articolo 13 riguarda le sanzioni: confermando la natura di illecito amministrativo per le violazioni delle restrizioni agli spostamenti, sanzionate con il pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro (comma 1), prevede poi, al comma 2, che le condotte di alterazione o falsificazione (anche se riguardano documenti informatici), aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19, costituiscano illeciti penali, sanzionati con le pene previste dal codice penale per i delitti di falsità in atti.
  Ricorda, in ultimo, che l'articolo 14, reca la disposizione relativa all'entrata in vigore del provvedimento.
  Per quanto riguarda il disegno di legge di conversione fa, infine, presente che esso Pag. 70consta di un unico articolo contenente, al comma 1, la clausola di conversione e, al comma 2, l'entrata in vigore stabilita nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Giorgia ANDREUZZA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.