CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2020
469.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e X)
COMUNICATO
Pag. 7

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza della presidente della X Commissione, Martina NARDI. – Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Del Re.

  La seduta comincia alle 11.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.
Atto n. 207.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Martina NARDI, presidente e relatrice per la X Commissione, anche a nome del vicepresidente della III Commissione, onorevole Cabras, avverte che con riferimento al provvedimento in titolo il parere di competenza delle Commissioni riunite dovrà essere reso entro il 12 dicembre 2020.
  Avverte, altresì, che svolgerà la relazione in sostituzione della relatrice per la X Commissione, Sara Moretto, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna.

  Simona SURIANO (M5S), relatrice per la III Commissione, ricorda che il provvedimento che le Commissioni riunite si accingono ad esaminare persegue la finalità di interrompere il collegamento tra conflitti e sfruttamento illecito dei minerali, al quale si collegano gravi violazioni dei diritti umani. Ulteriore finalità è rappresentata dalla responsabilizzazione degli attori economici che operano nella catena di approvvigionamento di minerali e metalli originari da zone di conflitto o ad alto rischio.
  Segnala che lo Schema di decreto legislativo è volto, pertanto, a disciplinare e rendere concreto il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione dei minerali in questione imponendo obblighi diretti in materia di trasparenza e tracciabilità delle operazioni Pag. 8 economiche connesse all'estrazione e allo sfruttamento di minerali provenienti da regioni instabili del mondo.
  Evidenzia, infatti, che i proventi di tali attività, che devono sostenere la crescita dello sviluppo delle popolazioni locali, sono esposti al rischio di finanziare gruppi armati o organizzazioni criminali transnazionali e di violare i diritti umani nell'alimentare fenomeni di sfruttamento di lavoro, spesso minorile, di violenze sessuali fino a stupri di massa, il più delle volte ai danni delle donne, di scomparsa di persone, trasferimento forzato fino alla distruzione di luoghi di rilevanza spirituale o culturale, e di incentivare corruzione e riciclaggio di danaro.
  Rileva che il processo che ha portato alla formazione del provvedimento in titolo è stato fortemente plasmato da un'intensa azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica da parte di cittadini, consumatori e attori della società civile che hanno indotto organizzazioni internazionali e regionali come l'OCSE (Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione in Europa) e l'Unione europea, nonché i Governi degli Stati nazionali dell'UE a colmare la lacuna giuridica relativa ad obblighi per gli operatori economici rispetto ad eventuali legami con attività illecite di estrazione e commercio di minerali provenienti da aree di conflitto o ad alto rischio.
  Osserva che con diverse risoluzioni (del 7 ottobre 2010, 8 marzo 2011, 5 luglio 2011, 26 febbraio 2014), il Parlamento europeo ha invitato l'Unione a legiferare sulla base del modello della legislazione statunitense sui minerali da conflitto, anche in risposta alle sollecitazioni provenienti dalla società civile nella direzione di una maggiore responsabilizzazione degli operatori economici, anche in omaggio ai Principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani, adottati nel 2011 dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.
  Sottolinea che nel 2013 l'OCSE ha quindi redatto una Guida sulla «dovuta diligenza» nella catena di fornitura dei minerali e metalli da zone di conflitto o ad alto rischio, avente portata globale e riferita a tutte le catene di approvvigionamento, con cui sono state fornite raccomandazioni dettagliate per supportare le imprese nel favorire il rispetto dei diritti umani ed evitare di contribuire, anche involontariamente o indirettamente, a finanziare conflitti armati e ad alimentare insicurezza ed instabilità.
  Successivamente, nel 2017, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, su proposta della Commissione, hanno adottato il regolamento (UE) 2017/821 del 17 maggio 2017 che stabilisce degli obblighi, che si applicheranno dal 1° gennaio 2021, in materia di dovere di diligenza per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio. Il regolamento ha demandato ai singoli Stati membri l'adozione della regolamentazione per assicurare che tali obblighi siano rispettati dagli importatori dell'Unione.
  Ricorda che dall'entrata in vigore del sopra citato Regolamento, avvenuta l'8 giugno 2017, gli Stati membri sono, pertanto, tenuti a dare attuazione in particolare alla disposizione di cui all'articolo 10 del regolamento, relativa all'individuazione dell'autorità responsabile, nonché all'articolo 14, paragrafo 1, per la disciplina dei casi di infrazione.
  Quanto all'Italia, il Governo ha inteso dare attuazione all'articolo 10 del regolamento mediante la legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117), in particolare prevedendo all'articolo 21 la designazione del Ministero dello Sviluppo economico quale Autorità nazionale competente ai fini dell'attuazione del sopra citato regolamento. Lo stesso articolo 21 ha conferito una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento comunitario.
  Prima di procedere alla descrizione dell'articolato, segnala che, come indica la relazione tecnico-finanziaria, le imprese importatrici a livello nazionale coinvolte, in base ai dati ISTAT riferiti al 2017, risulterebbero Pag. 9 circa 520. Tale valore si riduce a 430 PMI se ci si riferisce alle aziende operanti in Italia come importatrici di minerali e metalli di interesse del regolamento e che importano volumi annui sotto le soglie previste dalla normativa europea. Sarebbero invece 90 le imprese operanti al di sopra di tali soglie. Evidenzia, inoltre, che i settori industriali coinvolti dall'impatto del provvedimento a valle del processo estrattivo sono assai rilevanti: si va dall'industria automobilistica, all'elettronica, all'industria aerospaziale, al settore degli imballaggi, all'edilizia, all'illuminazione, all'industria dei macchinari e delle attrezzature industriali e alla gioielleria. Si tratta, con tutta evidenza, di comparti produttivi assai importanti per il sistema economico nazionale e anche ai fini dell'internazionalizzazioni delle imprese italiane e delle politiche di penetrazione commerciale da parte dell'Italia.
  Evidenzia che, come emerge dalla stessa relazione tecnico-finanziaria, gli operatori economici hanno fin qui evidenziato difficoltà, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese, nell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento data la complessità di tale catena a livello mondiale e la scarsa conoscenza delle evoluzioni in materia a livello internazionale, in particolare in ambito OCSE. Appare, pertanto, cruciale lo sforzo finalizzato alla formazione del personale chiamato ad individuare le aree di rischio, facendo riferimento sia alla normativa europea per il riconoscimento dei singoli regimi delle imprese, sia alla Guida OCSE.
  Passando alle disposizioni contenute nello Schema di decreto legislativo in titolo di specifica attenzione per la III Commissione, segnala l'articolo 1, concernente l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, relativi alla disciplina per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione (tra cui si annoverano anche le fonderie e le raffinerie) di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio, in base alle definizioni contenute dal regolamento.
  Nell'ambito delle competenza della III Commissione, richiama la definizione di «zone di conflitto o ad alto rischio», contenuta nel regolamento (art. 2, lettera f)) e in linea con le Linee guida dell'OCSE, con cui ci si riferisce a «zone teatro di conflitti armati, fragili in quanto reduci da conflitti o zone caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, o da violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti dell'uomo».
  Precisa che si tratta di una definizione conforme ad alcuni principi chiave del diritto internazionale – contenuti nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei relativi Protocolli addizionali – che «dovrebbero inoltre permettere un facile raffronto con le informazioni da fonti aperte in merito alla situazione sul campo nelle zone di conflitto o ad alto rischio e aiutare le imprese a determinare in modo più generale i rischi nella loro catena di approvvigionamento e l'impatto potenziale delle loro operazioni».
  Ricorda che nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 figurano orientamenti specifici per quanto riguarda i «conflitti armati», che comprendono tutti i casi di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato scoppiato fra due o più Parti, anche qualora una di queste non riconosca lo stato di guerra, nonché tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di una Parte, anche in assenza di resistenza armata. A norma del Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949 (Protocollo II, 1977), il concetto di conflitto armato non si applica alle situazioni di tensioni e disordini interni, come le sommosse, gli atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti analoghi.
  Quanto alle zone «fragili in quanto reduci da conflitti o zone caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, o da violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti dell'uomo», precisa che si tratta Pag. 10di zone in cui le ostilità attive sono cessate e che si trovano in una situazione di fragilità: ciò significa che la regione o lo Stato ha una scarsa capacità di svolgere le funzioni essenziali di governance e non è in grado di sviluppare relazioni reciprocamente costruttive all'interno della società a causa della precedente situazione di conflitto. Tali zone sono maggiormente vulnerabili agli shock interni o esterni, come le crisi economiche o le calamità naturali. In questi casi, come in quelli descritti nel seguito della definizione (ossia, zone caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti), gli operatori economici devono accertare la debolezza delle istituzioni o la mancanza di governance e violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale e violazioni dei diritti dell'uomo per stabilire che si tratti di una zona di conflitto o ad alto rischio. L'esistenza di violazioni del diritto internazionale è dunque una condizione che si aggiunge alle condizioni di zone fragili in quanto reduci da conflitti e di zone caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti. In merito a quest'ultimo aspetto, l'assenza di una procedura formale per la concessione di licenze di estrazione potrebbe essere, ad esempio, una prova della mancanza di governance.
  Evidenzia che tali significativi elementi sono enunciati nella raccomandazione (UE) 2018/1149 della Commissione del 10 agosto 2018 contenente orientamenti non vincolanti per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio e degli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento ai sensi del regolamento n. 821 del 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio. La raccomandazione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento, rinvia ad un elenco indicativo, non esaustivo e regolarmente aggiornato di zone di conflitto o ad alto rischio, fornito da periti esterni e compilato sulla base delle informazioni fornite dai governi, dalle organizzazioni internazionali, dalle università e dai regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. La raccomandazione reca peraltro un elenco delle «fonti aperte» sopra citate, alle quali le imprese devono attingere, tra le quali si annoverano le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, le Ambasciate locali e le Delegazioni dell'UE e anche le situazioni Paese stilate dal Dipartimento di Stato USA, i rapporti di numerose agenzie ONU, di Amnesty International, Global Witness, Human Rights Watch, la Croce Rossa Internazionale, il Global Peace Index e così via. Segnala che la raccomandazione fornisce anche elementi di chiarimento sugli indicatori di rischio relativi ai luoghi di origine e di transito dei minerali, relativi ai fornitori e alle circostanze che costituiscono indicatori di rischio: ad esempio, la presenza di frontiere permeabili e la non rigorosa applicazione di normativa doganale per le merci; la segnalazione di casi di corruzione nei settori estrattivo e del commercio; l'inesistenza di leggi contro il riciclaggio di denaro o in materia di vigilanza bancaria; il prevalere di transazioni basate sul denaro contante.
  Richiama, quindi, l'attenzione sull'articolo 3, concernente azioni per l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento, che dispone che l'Autorità nazionale partecipi ai lavori presso la Commissione europea, in particolare al gruppo di esperti e al Comitato di cui all'articolo 15 del regolamento, e presso le organizzazioni internazionali, in particolare l'OCSE. Tali attività sono svolte dal MISE di concerto con il MAECI (comma 1).
  Segnala, inoltre l'articolo 8, che istituisce un Comitato presso il MISE, in supporto dell'Autorità nazionale, con compiti di coordinamento delle attività e composto da un rappresentante ed un supplente per ciascuna delle seguenti Amministrazioni: Ministero dello Sviluppo economico/Autorità; Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale; Ministero dell'Economia e delle finanze; Ministero della Giustizia e, ove necessario, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora invitata. Ricorda che tale Comitato si riunisce almeno due volte l'anno per svolgere attività di coordinamento tra le Amministrazioni partecipanti e per assicurare l'applicazione Pag. 11effettiva ed uniforme del regolamento, anche ai fini della relazione da presentare alla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno.
  Segnala, infine, l'articolo 9, in materia di cooperazione e scambio di informazioni, che stabilisce che l'Autorità scambi informazioni con la Commissione europea, con le Autorità doganali e le Autorità competenti degli Stati membri, in conformità con l'articolo 13 del Regolamento.
  Tutto ciò premesso, nel preannunciare un parere favorevole quanto ai profili di competenza della III Commissione, auspica in ogni caso un'ampia condivisione da parte delle Commissioni riunite sulle importanti finalità del provvedimento in esame.

  Martina NARDI, presidente e relatrice per la X Commissione, in sostituzione della relatrice per la X Commissione, Sara Moretto, impossibilitata ad essere presente alla seduta odierna, ad integrazione di quanto già esposto dalla relatrice per la III Commissione, Simona Suriano, e rinviando comunque alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, illustra brevemente gli altri articoli del provvedimento in titolo soffermandosi, in particolare, sugli aspetti che riguardano maggiormente i profili di interesse della X Commissione.
  L'articolo 2 dello schema in esame designa il MISE quale Autorità nazionale competente, veste nella quale esso assicura l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento (UE) 2017/821, svolgendo i compiti ed esercitando le funzioni previste dagli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 16 del medesimo regolamento. Ricorda che l'articolo 3 del regolamento prevede obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di minerali o metalli. Le autorità competenti dello Stato membro sono incaricate di svolgere appropriati controlli ex post ai sensi del successivo articolo 11 (allo scopo di garantire che gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli adempiano agli obblighi connessi al sistema di gestione – articolo 4 –, alla gestione del rischio – articolo 5 –, alla realizzazione di audit da parte di soggetti terzi – articolo 6 – e alla comunicazione – articolo 7. L'articolo 10 del regolamento dispone che ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti responsabili della sua applicazione. L'articolo 12 del regolamento prevede che le autorità competenti degli Stati membri conservano la documentazione dei controlli ex post di cui all'articolo 11 per almeno cinque anni. L'articolo 13 del regolamento dispone che le autorità competenti degli Stati membri si scambiano informazioni, anche con le rispettive autorità doganali, sulle questioni riguardanti il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e i controlli ex post effettuati. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano tra loro e con la Commissione europea informazioni in relazione alle carenze riscontrate nell'ambito dei controlli ex post e alle norme applicabili in caso di infrazione di cui al successivo articolo 16. Quest'ultimo prevede che gli Stati membri prevedono norme relative a sanzioni da applicare in caso di infrazione del regolamento, notifichino le norme sanzionatorie alla Commissione europea e le loro eventuali successive modificazioni. In caso di infrazione del regolamento, le autorità competenti degli Stati membri notificano all'importatore dell'Unione le misure correttive che egli deve adottare.
  L'articolo 3, comma 1, dello schema all'esame, come ha accennato la relatrice per la III Commissione, riguarda la partecipazione dell'Autorità ai lavori presso la Commissione europea, in particolare, al gruppo di esperti e al Comitato di cui all'articolo 15 del regolamento, e la partecipazione ai lavori OCSE e di altri organismi internazionali. Tali attività sono svolte in concerto con il rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 indica le diverse attività di promozione dell'Autorità per la diffusione dei contenuti del regolamento e dei meccanismi di dovuta diligenza da parte degli importatori e lungo tutta la catena di approvvigionamento, in particolare a favore delle PMI, ivi inclusi gli strumenti e le misure di sostegno dell'Unione europea. Si prevede, inoltre, che l'Autorità svolga attività di sensibilizzazione presso la società civile per diffondere la conoscenza Pag. 12delle finalità e degli obiettivi del regolamento. Il comma 3 stabilisce che l'Autorità si dota di una piattaforma web per realizzare le attività di promozione e supporto degli importatori e delle imprese nella catena di approvvigionamento. Si prevede l'utilizzo della piattaforma, con accesso riservato, per gestire digitalmente i controlli ex post, come pure per creare aree di comunicazione e di scambio di informazioni con il Comitato per il coordinamento delle attività e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Al comma 4 si prevede che l'Autorità effettui attività periodiche di monitoraggio e di valutazione dell'impatto del regolamento sulle PMI italiane attraverso specifiche indagini, collaborando anche con le associazioni di categoria che le rappresentano.
  Al riguardo, la relazione tecnico-finanziaria contiene una serie di precisazioni. Nel dettaglio, destinatari diretti del regolamento e del provvedimento in esame sono gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro, provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio, i cui volumi di importazione annui sono pari o superiori alle soglie definite per ciascuna delle voci doganali riferite ai minerali e metalli dell'Allegato I del regolamento. La quantificazione delle imprese importatrici a livello nazionale, anche e a seguito di incontri e consultazioni con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è risultata difficile a causa della complessità nella raccolta dei dati e dell'ampiezza della portata del regolamento. Tuttavia, sulla base di dati forniti da Istat per l'annualità 2017 si è proceduto ad una stima indicativa delle imprese importatrici che risultano circa 520. In particolare, l'universo delle imprese che operano in Italia come importatori di minerali e metalli di interesse del regolamento, individuate sulla base delle 23 voci doganali dell'Allegato I del regolamento, è composto da circa 430 imprese (PMI) che importano volumi annui sotto le soglie previste dalla normativa europea e oltre 90 sopra tali soglie. Queste ultime risultano concentrate per oltre il 40 per cento nel settore dell'oro (grezzo o semilavorato), in quello dei metalli di ossidi e idrossidi di stagno e tantalati (oltre il 20 per cento) e dei lavori in tungsteno (circa 12 per cento). Il regolamento stabilisce norme diverse per le imprese a monte e per quelle a valle. Le imprese a monte (le industrie estrattive, i commercianti di materie prime, le fonderie, le raffinerie), in qualità di importatori, devono rispettare norme obbligatorie sul dovere di diligenza, secondo quanto disposto dal regolamento. Le imprese a valle rientrano in due categorie: quelle che importano i prodotti sotto forma di metalli, che sono tenute anch'esse tenute a rispettare le norme obbligatorie sul dovere di diligenza, e quelle che operano in una fase successiva che non hanno obblighi a norma del regolamento, ma che ci si aspetta che utilizzino le relazioni e altri strumenti per rendere il loro dovere di diligenza più trasparente in relazione agli obblighi previsti dalla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario recepita nel nostro ordinamento. Inoltre, l'AIR riferisce che, secondo la stima della Commissione europea, il costo per le imprese per l'adozione di sistemi di due diligence variano dallo 0,014 per cento (costo iniziale) allo 0,011 per cento (costo annuale) del fatturato annuo.
  L'articolo 4 dello schema in titolo richiama gli obblighi di dovuta diligenza degli importatori, previsti dagli articoli da 4 a 7 del regolamento, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021; gli importatori hanno l'obbligo di fornire le informazioni richieste dall'Autorità relative al regime adottato.
  Il successivo articolo 5 disciplina la procedura di effettuazione dei controlli ex post, ai quali assoggetta gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, ivi compresi gli importatori che partecipano ai regimi per l'esercizio del dovere di diligenza riconosciuti, e gli importatori che si approvvigionano da fonderie e raffinerie responsabili globali, che figurano nell'elenco della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento. L'Autorità, acquisito il parere del Comitato coordinatore delle attività, definisce il programma annuale dei controlli ex post, sulla base delle informazioni fornite Pag. 13dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e seguendo un approccio basato sul rischio. Tutti gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, il cui volume di importazione annuo è pari o superiore al volume annuo di cui all'allegato I del medesimo regolamento, sono soggetti ai controlli ex post che sono eseguiti con priorità nei confronti degli importatori con i più alti livelli di volumi di importazione annui e degli importatori le cui importazioni di minerali e metalli provengono direttamente da zone di conflitto o ad alto rischio o le attraversano. L'Autorità dispone, comunque, i controlli ex post nei casi in cui sia in possesso di informazioni rilevanti relative all'osservanza del regolamento da parte di un importatore dell'Unione, anche sulla base di comprovate indicazioni fornite da terzi.
  L'articolo 6 riguarda la procedura di definizione e attuazione di misure correttive. Esso dispone che, qualora l'Autorità abbia verificato infrazioni al regolamento, ne dà comunicazione all'importatore e contestualmente prescrive le relative misure correttive da applicare e gli specifici adempimenti. L'importatore presenta all'Autorità, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, il piano di attuazione delle misure correttive e i relativi tempi di esecuzione. L'Autorità, entro trenta giorni dalla ricezione del piano, lo approva o, sentito l'interessato, prescrive le eventuali modifiche da apportare allo stesso. Il piano, aggiornato con le modifiche prescritte, è comunicato dall'importatore all'Autorità non oltre cinque giorni dalla ricezione delle prescrizioni. Entro quindici giorni dalla data di ultimazione delle misure prevista dal piano, l'importatore comunica all'Autorità l'avvenuta esecuzione delle misure correttive. L'Autorità, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importatore, verifica la corretta esecuzione del piano.
  L'articolo 7 introduce alcune sanzioni amministrative. In particolare, l'Autorità svolge le attività di accertamento e di irrogazione delle nuove sanzioni amministrative. È prevista la sanzione amministrativa pecuniaria (da 2.000 a 20.000 euro) per l'importatore che, entro i termini indicati dall'Autorità: non ottempera alle richieste di fornire le informazioni e la documentazione atte a dimostrare l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, la documentazione relativa ai rapporti di audit effettuati da un soggetto terzo indipendente nonché ogni altra informazione e documentazione che l'Autorità ritenga necessaria per accertare il rispetto degli obblighi del regolamento; non ottempera alle richieste di integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Autorità stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; non consente, nelle date indicate nella richiesta, le ispezioni e gli accertamenti disposti dall'Autorità presso i locali aziendali. Gli importatori sono tenuti a fornire l'assistenza necessaria all'espletamento delle operazioni, a consentire l'accesso ai siti e a fornire le informazioni ed i documenti richiesti. L'importatore che, secondo le modalità e nei termini indicati nel piano approvato dall'Autorità, non adotta le misure correttive è, invece, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro. Per tutto quanto non previsto dal decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
  L'articolo 8 prevede, come precedente indicato dalla relatrice per la III Commissione, l'istituzione presso il MISE, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, del Comitato per il coordinamento delle attività, allo scopo di fornire supporto all'Autorità nello svolgimento delle proprie funzioni.
  L'articolo 10 dello schema in esame autorizza la spesa di 500.010 euro annui a decorrere dal 2021, per far fronte all'attuazione del provvedimento in esame e per assicurare l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento. Tali risorse sono destinate all'espletamento delle funzioni dell'Autorità di cui agli articoli 2, 3, 5, 6 e 9. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del Pag. 142012. Inoltre, l'Autorità fa ricorso a risorse aggiuntive provenienti dalla destinazione della quota parte dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7. A tal fine, le predette sanzioni sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella misura del cinquanta per cento, al MISE ai fini dell'integrazione delle risorse volte alla realizzazione delle attività di controllo.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), intervenendo da remoto, sottolinea la rilevanza del provvedimento in esame e ricorda che la nuova disciplina entrerà in vigore il 1° gennaio 2021: al riguardo, chiede chiarimenti al Governo circa l'adozione di eventuali misure di sostegno per le imprese che dovranno essere informate e dovranno uniformarsi agli obblighi previsti dalla normativa in esame. Propone, altresì, di avviare una riflessione sul possibile inserimento di ulteriori minerali nell'elenco di cui al regolamento (UE) 2017/821, con particolare riferimento al cobalto, estratto in Congo.

  La viceministra Emanuela Claudia DEL RE, nell'evidenziare il valore prioritario che la Farnesina annette al provvedimento in esame anche in fini di una strategia complessiva di transizione verso un modello di economia circolare, risponde all'onorevole Quartapelle ribadendo che destinatari del provvedimento sono gli importatori il cui volume di importazioni annuo è pari o superiore alle soglie definite nell'Allegato I del regolamento con riferimento alle singole voci doganali relative ai minerali e metalli. Secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica e dalla stessa relatrice, la stima delle imprese che operano in Italia come importatori di minerali e metalli di interesse del regolamento è pari a circa 520 imprese, di cui 430 sono imprese (PMI) che importano volumi annui inferiori alle soglie indicate dal regolamento e 90 sopra tali soglie (di cui il 40 per cento concentrate nel settore dell'oro). Il quadro dei settori industriali coinvolti dall'impatto del provvedimento si amplia, tuttavia, se si considerano anche quelli che partecipano al commercio e alla lavorazione dei minerali e dei metalli a valle del processo e che includono l'industria automobilistica, l'elettronica, l'industria aerospaziale, il settore degli imballaggi, l'edilizia, l'illuminazione, l'industria dei macchinari e delle attrezzature industriali, oltre alla gioielleria.

  Martina NARDI, presidente e relatrice per la X Commissione, d'intesa con il vicepresidente Cabras, concordi le Commissioni, avverte che eventuali richieste concernenti approfondimenti conoscitivi o istruttori, anche attraverso lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni, considerato il termine per l'espressione del parere, dovranno pervenire entro venerdì 13 novembre 2020.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.20.