CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 settembre 2021
653.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e IX)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 9 settembre 2021. — Presidenza della presidente della IX Commissione, Raffaella PAITA.

  La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE.
Atto n. 279.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Raffaella PAITA, presidente, avverte che, in data 11 agosto 2021, sulla base delle determinazioni dell'ufficio di presidenza della Commissione trasporti, ha chiesto al Ministro per i rapporti con il Parlamento di disporre di tempi congrui per l'esame di sette schemi di decreto legislativo assegnati nelle sedute del 5 e del 9 agosto, tra cui lo schema di decreto in esame. Ciò in considerazione della consolidata prassi parlamentare secondo la quale gli schemi di decreto trasmessi in prossimità o in pendenza della sospensione dei lavori parlamentari sono assegnati alle Commissioni alla ripresa dei lavori, al fine di consentire alle stesse di fruire integralmente dei termini previsti dalla legge o dal regolamento. Tale prassi nel caso di specie non ha potuto trovare applicazione in quanto gli atti sono stati trasmessi al Parlamento nell'imminenza della scadenza dei termini di delega (termini peraltro prorogati di tre mesi proprio a seguito dell'assegnazione).

  Il Ministro D'Incà, con lettera in data odierna, ha fatto presente che i termini per l'espressione dei pareri potranno essere concordati, in relazione ai singoli atti, con i rappresentanti del Governo presenti in seduta, al fine di tenere conto delle esigenze della Commissione e della necessità di adottare entro i termini previsti i decreti legislativi.
  Constatata, quindi, l'assenza del rappresentante del Governo, osserva che la questione dovrà essere affrontata in altra seduta. Pag. 4
  Quindi, avverte che, in sostituzione del deputato Nobili, impossibilitato a partecipare alla seduta, svolgerà lei stessa la relazione introduttiva per la IX Commissione sull'atto in esame, riferendo sulla norma di delega, contenuta nella legge di delegazione europea del 2019-2020, approvata nel 2021, che all'articolo 8 contiene appunto la delega sulla direttiva (UE) 2019/789. Sul testo dello schema di decreto – che è aderente alle fonti che ha appena citato – riferirà invece il deputato Vacca, relatore per la Commissione cultura.
  Riferisce che, in estrema sintesi, la direttiva n. 789 affronta, sia pure sotto un aspetto assai parziale, il tema del diritto d'autore su internet.
  Come è noto, capita spesso che contenuti culturali – specie televisivi e radiofonici – siano riprodotti fuori dei canali tradizionali e siano ritrasmessi in modo e in volumi del tutto incontrollati dall'originario autore del prodotto, sì da frustrare le legittime pretese di esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi (che – come i colleghi sanno – sono i diritti diversi da quello del creatore dell'opera, quali quelli dell'interprete, dell'attore, del pianista che suona una partitura altrui, eccetera).
  Il tema è di portata enorme, fino a lambire il dilemma dei cosiddetti giganti della rete; la direttiva ha però un'ambizione più limitata e concerne la ritrasmissione da parte di stazioni televisive che hanno già acquisito il prodotto culturale da trasmettere e dispongono di strumenti ulteriori rispetto al canale televisivo per la diffusione del prodotto (per esempio, i siti web dei canali televisivi e radiofonici, che si atteggiano a servizi on line accessori).
  La direttiva mira a cogliere le possibili opportunità dello sviluppo tecnologico su questo fronte e a fornire una più ampia diffusione negli Stati membri di programmi televisivi e radiofonici che hanno origine in altri Stati membri. In considerazione della loro natura di strumenti importanti di promozione della diversità culturale e linguistica e della coesione sociale, si ritiene così di facilitare la concessione di licenze di diritto d'autore e di diritti connessi.
  Sempre più spesso – come accennato – le trasmissioni vengono offerte anche tramite servizi on line accessori: contemporaneamente alla trasmissione iniziale, restano a disposizione degli utenti in una versione inalterata e integrale utilizzando varie tecniche di ritrasmissione, tra cui il cavo, il satellite, il digitale terrestre ma anche e soprattutto internet.
  Nel contempo, cresce la domanda di accesso a trasmissioni televisive e programmi radiofonici provenienti da un diverso Stato membro, ad opera ad esempio di minoranze linguistiche o di chi vive in uno Stato membro diverso dal proprio.
  In questo contesto, l'articolo 3 stabilisce il principio del «Paese d'origine», in virtù del quale i servizi on line accessori sono, ai fini del pagamento del diritto d'autore e dei diritti connessi, considerati come aventi luogo esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva (in parole semplici: l'emittente) che fornisce il servizio. Il principio si applica alle azioni di comunicazione e messa a disposizione del pubblico di programmi radiofonici e programmi televisivi «in maniera tale che ciascuno possa accedere a esse dal luogo e nel momento da esso scelti». Le trasmissioni di eventi sportivi sono esplicitamente escluse.
  Spetta agli Stati membri fare in modo che, nel fissare l'importo del pagamento dei diritti, le parti contraenti tengano conto «di tutti gli aspetti del servizio on line accessorio». Tra queste rilevano la durata della disponibilità on line, il pubblico e le versioni linguistiche fornite.
  La tutela del diritto d'autore è assicurata attraverso il rilascio alle emittenti – contro corrispettivo – di apposite licenze, che sono negoziate da organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi (come, per esempio in Italia, la SIAE).
  Afferma che gli preme ricordare che la Commissione trasporti nello scorso mese di novembre 2020 ha esaminato in sede consultiva la legge di delegazione europea, esprimendo parere favorevole. Nella legge di delegazione europea, all'art. 8, erano contenuti specifici criteri di delegazione per la Pag. 5direttiva n. 789, ulteriori rispetto a quelli della legge n. 234 del 2012.
  Tra i criteri di delega specifici merita ricordare quello volto a individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/789. Tale criterio intende garantire omogeneità con quanto previsto dalla normativa sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali di cui al decreto legislativo n. 35 del 2017 («Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno»).
  La materia assume – come è dato intendere – anche aspetti molto dettagliati dal punto di vista tecnico-giuridico, per i quali spera gli sia consentito di rinviare al dossier predisposto dal Servizio studi.
  Nel riservarsi una replica, conclude e lascia l'esposizione degli aspetti di dettaglio sullo schema di decreto legislativo al deputato Vacca.

  Gianluca VACCA (M5S), relatore per la VII Commissione, riferisce che lo schema di decreto legislativo si compone di tre articoli: l'articolo 1 interviene con alcune modifiche sulla legge n. 633 del 22 aprile 1941 (la legge sul diritto d'autore), l'articolo 2 reca alcune disposizioni transitorie, mentre l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  Come evidenziato dal Governo nella relazione illustrativa dello schema in esame, il legislatore delegato ha ritenuto di sovrapporre le due discipline relative alla ritrasmissione via cavo e non via cavo, optando per l'eliminazione dei riferimenti normativi alla distribuzione via cavo presenti nella legge sul diritto d'autore.
  Tale soluzione, secondo quanto emerge nella relazione, tiene conto dell'attuale contesto di riferimento nello Stato italiano, dove la distribuzione via cavo non ha avuto un significativo sviluppo.
  Questa scelta risulta inoltre più in linea, secondo il Governo, con quanto previsto dall'articolato della direttiva, dove emerge in più punti la volontà di assicurare una certezza giuridica agli operatori del settore e di superare le disparità normative nazionali per quanto riguarda i servizi di trasmissione.
  Ciò premesso, l'articolo 1, in attuazione della direttiva, apporta modifiche di carattere ordinamentale alla normativa interna in materia di diritto d'autore, intervenendo, come accennato in precedenza, sulla legge n. 633 del 1941.
  Tali interventi normativi recepiscono le disposizioni europee relative ai servizi online accessori, all'applicazione a questi ultimi del principio del Paese d'origine, all'esercizio dei diritti sulla ritrasmissione e alla trasmissione di programmi mediante immissione diretta.
  In particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d), f) e h), intervengono sopprimendo i riferimenti normativi alla ritrasmissione via cavo contenuti negli articoli 16, 16-bis, 79, 85-bis e 180-bis della legge sul diritto di autore, con la conseguenza di dar vita a una disciplina organica e uniforme di tutte le ritrasmissioni, indipendentemente dalla tecnica adottata: la scelta, rileva la relazione del Governo, è in linea con la ratio della direttiva europea che promuove l'applicazione degli stessi principi in chiave di neutralità tecnologica.
  In quest'ottica anche l'articolo 1, comma 1, lettera g), nell'apportare modifiche all'articolo 110-bis della legge sul diritto d'autore, allinea il testo alla scelta di non distinguere la ritrasmissione sulla base delle tecnologie utilizzate, in ossequio al predetto principio di neutralità tecnologica.
  L'articolo 1, comma 1, lettera e) inserisce nella legge sul diritto d'autore gli articoli 16-ter, 16-quater e 16-quinquies, che recepiscono, rispettivamente, le disposizioni della direttiva dedicate alla ritrasmissione, ai servizi online accessori e all'emissione diretta.
  In particolare, l'articolo 16-ter recepisce l'articolo 4 della direttiva concernente l'esercizio, da parte dei titolari dei diritti diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, dei diritti sulla ritrasmissione. Si Pag. 6prevede che i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi possano concedere o rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione esclusivamente attraverso un organismo di gestione collettiva di tali diritti.
  L'articolo 16-quater recepisce l'articolo 3 della direttiva concernente i servizi online accessori degli organismi di diffusione radiotelevisiva, applicando ad essi il principio del Paese d'origine. La direttiva oggetto di recepimento – come accennato dalla collega relatrice per la IX Commissione – ha lo scopo di evitare che gli organismi di diffusione che mettono a disposizione online programmi collegati in via subordinata alle loro trasmissioni debbano munirsi di licenza di ciascuno Stato membro. Tale pratica, infatti, risulterebbe di difficile attuazione e l'assenza di licenza determinerebbe una frammentazione dello spazio audiovisivo europeo non agevole sotto il profilo tecnologico e in conflitto con gli stessi obiettivi europei.
  Per quanto concerne, invece, la filiera industriale dell'audiovisivo e degli eventi sportivi audiovisivi, e al fine di tutelare tali settori, l'articolo 16-quater, uniformandosi a quanto chiesto dall'articolo 3 della direttiva, prevede che il principio del Paese di origine trovi applicazione limitatamente ai programmi radiofonici e televisivi di informazione e di attualità ovvero ai programmi di produzione propria.
  L'articolo 16-quinquies recepisce l'articolo 8 della direttiva concernente la trasmissione di programmi attraverso immissione diretta. In particolare, l'articolo stabilisce che – quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono i loro segnali portatori di programmi per emissione diretta esclusivamente ai distributori di segnali, senza trasmettere direttamente i loro programmi al pubblico, e i distributori di segnali inviano tali segnali portatori di programmi ai loro utenti per consentire loro di guardare e ascoltare i programmi – si intende che vi sia un atto unico di comunicazione al pubblico, a cui partecipano sia gli organismi di diffusione radiotelevisiva che i distributori di segnali con i loro rispettivi contributi. In pratica i due soggetti coinvolti – l'organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali – partecipano, ognuno in base al proprio contributo, all'atto di comunicazione al pubblico. Conseguentemente si prevede che ciascuno dei due soggetti coinvolti – l'organismo di diffusione radiotelevisiva e i distributori di segnali – deve ottenere l'autorizzazione dei titolari dei diritti in relazione al contributo specifico da loro fornito alla trasmissione del programma.
  L'articolo 1, comma 1, lettera d) inserisce nella legge sul diritto d'autore l'articolo 79-bis in attuazione di quanto contenuto nell'articolo 5 della direttiva.
  L'articolo 79-bis in questione dispone che, qualora gli organismi di diffusione radiotelevisiva e gli operatori dei servizi di trasmissione avviino trattative finalizzate alla conclusione di un accordo per l'autorizzazione alla ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici, tali trattative debbono essere condotte secondo i principi di buona fede di cui all'articolo 1337 del codice civile.
  L'articolo 1, comma 1, lettera f) dello schema, invece, modifica l'articolo 110-bis della legge sul diritto di autore, prevedendo che, in caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione di un'emissione di radio diffusione, le parti interessate possono fare ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formazione di una proposta di contratto.
  L'articolo 2 dello schema di decreto prevede alcune norme transitorie, in linea con quanto stabilito dalla direttiva.
  In particolare, per gli accordi relativi ai servizi online accessori in vigore alla data del 7 giugno 2021 trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 16-quater a decorrere dal 7 giugno del 2023, qualora gli accordi scadano dopo tale data; per le autorizzazioni per gli atti di comunicazione al pubblico mediante emissione diretta in vigore al 7 giugno 2021 trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 16-quinquies a decorrere dal 7 giugno 2025, qualora le autorizzazioni in questione scadano dopo tale data.
  L'articolo 3, infine, stabilisce l'invarianza finanziaria del provvedimento.

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  Paolo LATTANZIO (PD), dichiarandosi contento che si giunga finalmente al recepimento della direttiva europea sul copyright e alla sua discussione in Parlamento, evidenzia come l'intervento normativo in esame sia parte di un intervento più ampio, che si realizza anche mediante gli altri due provvedimenti delegati assegnati per il parere alle Commissioni VII e IX (l'atto n. 288 e l'atto n. 295), che saranno esaminati dalla prossima settimana. Volendo ricapitolare l'intervento complessivo in estrema sintesi, ritiene che si debbano porre in evidenza due finalità principali: emerge chiaramente, innanzitutto, la volontà di ricondurre a un quadro di regole le modalità comunicative ed editoriali del mondo moderno, imponendo un quadro normativo per disciplinare fenomeni e scenari che il mercato ha già messo in atto; in secondo luogo, emerge la volontà di riequilibrare i rapporti di forza, tutelando le parti deboli e, tra l'altro, il comparto dei giornalisti e dell'editoria giornalistica, che costituisce la parte debole del nuovo sistema dell'informazione. Fa presente, soprattutto ai colleghi della IX Commissione, che la VII Commissione ha intanto iniziato l'esame di proposte di legge in materia di intermediazione e gestione dei diritti d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio (C. 1305 e abbinate), al fine di disegnare una nuova cornice normativa per questa essenziale funzione.

  Federico MOLLICONE (FDI), ringraziando il deputato Lattanzio per aver ricordato il lavoro in corso di svolgimento presso la Commissione cultura, sottolinea come la nuova disciplina introdotta con i provvedimenti delegati modifichi l'ecosistema dei diritti d'autore e dei diritti connessi. Data l'importanza del tema, ritiene essenziale confrontarsi con il Governo e con le categorie direttamente interessate. Sottolinea infatti che, mentre non ci sono criticità sull'attuazione della direttiva n. 789, gli altri decreti delegati presentano aspetti dubbi, per i quali occorrerà trovare una sintesi tra diverse posizioni.
  Dopo una breve descrizione dei contenuti della direttiva, evidenzia che il settore dei contenuti audiovisivi gioca un rilevante ruolo economico, sociale e culturale. Sottolineando che l'Europa ha un forte settore dei media, che crea crescita e occupazione e che diffonde la cultura e i valori europei nel mondo, ricorda che oggi il 49 per cento degli utenti internet in Europa accede a musica o contenuti audiovisivi online; il 40 per cento delle persone di età compresa tra i 15 e 24 anni guarda la tv online almeno una volta a settimana. Dal 2015, il digitale è diventata la prima fonte di ricavi dell'industria discografica.
  Ritiene necessario, quindi, garantire a ciascuno l'accesso ai servizi ed ai contenuti mediante i propri dispositivi elettronici liberamente all'interno del territorio europeo, senza limitazioni nazionali o discriminazioni geografiche ingiustificate, e nel contempo garantire alle imprese un level playing field, come si dice in gergo concorrenziale, in cui poter offrire i propri beni e servizi nell'ambito di un quadro regolamentare armonizzato che consenta loro di essere maggiormente competitive anche su scala globale.
  Evidenzia come l'attuazione della direttiva SAT-CAB (cavo-satellite) consenta di stabilire norme sull'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi volte a promuovere la fornitura transfrontaliera di trasmissione online e la ritrasmissione di programmi televisivi o radiofonici, effettuata da soggetti diversi dall'emittente iniziale. Rileva come il combinato disposto della direttiva SAT-CAB e della direttiva Copyright, con un peso particolare di quest'ultima, delinei una misura di grande rilevanza strategica per il settore editoriale, che sana l'enorme squilibrio rilevato dall'AGCOM sin dal 2014, nel suo rapporto sui servizi di Internet e la pubblicità online, tra il valore che la produzione di contenuti editoriali genera per il sistema di Internet e i ricavi percepiti dai produttori degli stessi contenuti: uno squilibrio che provoca danni incalcolabili al finanziamento dell'intero sistema dell'informazione e rischia di comprometterne il funzionamento.
  Rileva che le nuove disposizioni aiuteranno anche i consumatori, evidenziando che i consumatori dei diversi Stati membri non hanno le medesime opportunità di accesso a offerte legali in termini di disponibilità, Pag. 8 convenienza e qualità. Riferisce che un'indagine condotta tra gli utenti di 40 paesi, tra cui gli Stati membri dell'Unione europea, ha fatto emergere che solo il 29 per cento dei consumatori sono soddisfatti della qualità e del livello di dettaglio delle offerte disponibili sulla propria Tv. Permettere agli utenti di confrontare tra offerte di servizi online provenienti anche da oltre i confini nazionali amplierebbe la loro scelta, consentendo loro di decidere il Paese e il service provider da cui acquistare tali servizi. Ritiene che questa sia una possibilità particolarmente importante per i consumatori che vivono in Paesi con tradizioni culturali o linguistiche comuni, per non parlare di quanti vivono permanentemente in un Paese diverso dal proprio e desiderano accedere ai contenuti disponibili «a casa», o di quanto desiderano scoprire altre produzioni europee.

  Raffaella PAITA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.