CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 agosto 2020
422.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-04504 Lucchini: Estensione dell'agevolazione cosiddetta «sismabonus» anche agli edifici ricadenti nelle zone sismiche 4.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La legislazione antisismica italiana, allineata alle più moderne normative a livello internazionale, prescrive norme tecniche in base alle quali un edificio debba sopportare senza gravi danni i terremoti meno forti e senza crollare i terremoti più forti, salvaguardando prima di tutto le vite umane.
  Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 sono stati adottati i criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale, basati sugli studi e le elaborazioni più recenti relative alla pericolosità sismica del territorio, ossia sull'analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo – generalmente 50 anni – da un evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo.
  Sulla base di detta Ordinanza, le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l'adozione della classificazione sismica del territorio (decreto legislativo n. 112 del 1998 e decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 – Testo Unico delle Norme per l'Edilizia), hanno compilato l'elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale.
  Conseguentemente, i Comuni classificati come zona sismica 4 sono i comuni ubicati in zone meno pericolose, ovvero in zone nelle quali la probabilità di verificazione di terremoti è molto bassa.
  Quanto al sismabonus, si è scelto di concentrare le risorse per favorire la realizzazione degli interventi edilizi antisismici sugli immobili localizzati in aree a maggiore sismicità e cioè nelle zone 1, 2 e 3.
  La Regione del Veneto ha provveduto a classificare il proprio territorio sulla base dei sopra menzionati criteri.
  Pertanto, la medesima Regione potrà, anche sulla base degli studi citati nell'atto di sindacato ispettivo redatti dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università degli Studi di Padova, procedere ad una revisione della classificazione sismica, da sottoporre alla valutazione tecnica del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e, conseguentemente, per effetto della stessa, consentire, in ragione dell'ubicazione degli immobili in Zone sismiche 1, 2 e 3, la fruizione del beneficio di legge, ivi compreso quello previsto dall'articolo 119 del decreto-legge rilancio.

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ALLEGATO 2

5-04505 Gagliardi: Ripristino della viabilità a seguito del crollo del Viadotto di Albiano sul fiume Magra (MC).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Al fine di accelerare la ricostruzione del ponte di Albiano, si è provveduto a nominare il Presidente della Regione Toscana quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge «sblocca cantieri».
  Il Commissario Straordinario, con propria ordinanza del 23 luglio 2020, ha individuato ANAS quale soggetto attuatore dell'intervento, sia provvisorio che definitivo, di ripristino del collegamento fra Albiano Magra e Santo Stefano Magra.
  Entro la data del 7 agosto ANAS presenterà un cronoprogramma dei lavori.
  Per il giorno 11 agosto è stata convocata la Conferenza dei servizi per deliberare la realizzazione delle rampe per l'accesso all'autostrada A15 dall'abitato di Albiano Magra e, contemporaneamente, il Commissario sta pianificando tutte le operazioni relative alla realizzazione del nuovo ponte, comprese la rimozione delle macerie.
  Per quanto attiene alla realizzazione delle rampe di accesso sul tratto autostradale A12, è in corso un confronto con la Provincia e gli enti interessati per stabilire le modalità di realizzazione delle stesse, non trattandosi di intervento finalizzato ad agevolare la viabilità locale e, pertanto, allo stato, non compreso tra i compiti affidati al Commissario.

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ALLEGATO 3

5-04506 Alberto Manca: Modalità di prosecuzione dei lavori di realizzazione della diga di Cumbinadovu nel territorio del comune di Orgosolo (NU).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Relativamente allo stato di avanzamento dell'iter per la ripresa dei lavori di costruzione della diga di Cumbinadovu, si segnala che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti già nel mese di luglio 2019 ha espresso il parere favorevole di competenza sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.
  Al momento risulta conclusa la procedura di aggiudicazione della progettazione definitiva e, non appena verranno acquisite le prescritte autorizzazioni, si procederà mediante appalto integrato alla progettazione esecutiva e alla realizzazione dei lavori.
  Quanto alla valutazione di eventuale assoggettabilità a procedura VIA, ricordo che si tratta di valutazione di competenza del Ministero dell'ambiente, il quale ha rappresentato che al momento non risulta alcuna istanza di valutazione ambientale relativa all'opera e che, qualora la stessa ricada nell'allegato II alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualsiasi modifica progettuale dovrà essere sottoposta alla verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo.
  Ad ogni modo, nel caso di progetti di estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali del progetto, il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del richiamato decreto legislativo.

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ALLEGATO 4

5-04507 Braga: Completamento della strada pedemontana veneta e verifica della sua sostenibilità economica, ambientale e sociale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La progettazione, costruzione e gestione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta è regolata dalla Convenzione sottoscritta il 21 ottobre 2009 tra l'ATI – consorzio stabile SIS ed il commissario delegato, nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3802/2009.
  L'opera è di competenza della Regione del Veneto, che svolge le funzioni di soggetto concedente.
  Secondo il progetto approvato, l'opera ha caratteristiche di superstrada a pedaggio e, ad ultimazione lavori, si estenderà da Montecchio Maggiore a Spresiano, per una lunghezza complessiva di circa 95 chilometri. Il tracciato previsto si sviluppa attraverso il distretto industriale di Thiene-Schio, Bassano del Grappa, Montebelluna e la zona a nord di Treviso; sono previste tre interconnessioni, rispettivamente con le autostrade A4, A31 ed A27, e la sede stradale prevista è di due carreggiate ciascuna con due corsie per senso di marcia.
  Il 20 settembre 2010 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera da parte del commissario delegato e nel mese di novembre 2011 sono stati avviati i lavori.
  Il 15 febbraio 2011 la società Superstrada Pedemontana Veneta è subentrata all'ATI SIS firmataria della convenzione originaria.
  Nell'anno 2015 è stato rimodulato il Piano Economico Finanziario sulla base delle indicazioni fornite dai soggetti finanziatori (Cassa Depositi e Prestiti e BEI).
  Nel 2016, cessata la gestione emergenziale, le competenze inerenti la realizzazione dell'intervento sono state riassegnate alla Regione del Veneto.
  Dal mese di giugno 2019 è percorribile il primo tratto di circa 7 chilometri (dalla progressiva 23,6 al chilometro 29,3).
  Come ricordato dall'Onorevole interrogante, per l'esecuzione di tale intervento è prevista l'erogazione di un contributo pubblico pari a 370 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 18 del decreto- legge n. 69 del 2013.
  Per assicurare la bancabilità del progetto alla luce dei dati aggiornati, il contratto di concessione è stato aggiornato includendo una garanzia da parte della Regione del Veneto e l'obbligo, da parte della società concessionaria, di riversare alla Regione i ricavi da pedaggio.
  Concludo evidenziando che l'opera è di competenza esclusivamente regionale e che, pertanto, la Regione del Veneto è tenuta ad effettuare tutte le verifiche, anche di natura contrattuale.

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ALLEGATO 5

5-04508 Mazzetti: Contenuti della trattativa tra il Governo e la società Autostrade per l'Italia in ordine alle concessioni autostradali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione alla procedura avviata nei confronti di ASPI, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 14 luglio scorso, ha esaminato le due nuove proposte transattive, trasmesse dalla medesima società, e ha ritenuto di avviare l’iter per la formale definizione della transazione, ritenendo la revoca una soluzione, allo stato, meno vantaggiosa per l'interesse pubblico, considerate le conseguenze che la stessa avrebbe determinato sul piano tecnico, giuridico, economico, finanziario ed occupazionale.
  Per contro, la decisione assunta consente la gestione dell'infrastruttura autostradale con una più rigorosa determinazione degli obblighi in capo al concessionario e dei controlli del suo operato; garantisce la tutela dei risparmiatori e dei lavoratori; prevede un'accelerazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non effettuati negli anni passati, senza che siano però pagati dall'utenza o previsti in tariffa; eleva gli standard di sicurezza, nonché l'effettuazione di nuovi consistenti investimenti ristabilendo, attraverso la previsione della complessiva riscrittura dell'attuale convenzione, il giusto equilibrio tra l'interesse pubblico del concedente e quello privato del concessionario, evitando qualunque forma di ingiustificato vantaggio o privilegio a favore di quest'ultimo.
  Gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle infrastrutture, del Ministero dell'economia e Cassa depositi e prestiti sono attualmente impegnati a dare corso alla decisione su queste due proposte transattive, ovviamente nel minore tempo possibile, nonostante l'evidente complessità dell'operazione. L'analisi del nuovo piano economico-finanziario e la riscrittura della concessione derivano dal trasferimento, in data 23 luglio, da parte di ASPI del nuovo piano economico-finanziario, sul quale gli uffici stanno lavorando. Il Ministero delle infrastrutture e anche il Ministero dell'economia stanno verificando i contenuti di questo documento, la sua corrispondenza ai contenuti della proposta e individuando le priorità di investimenti e di interventi di manutenzione dei prossimi 24 mesi.
  Ovviamente di tutte le attività svolte si provvederà a dare ampia comunicazione, tempestiva e trasparente, alle Camere ed all'opinione pubblica.

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ALLEGATO 6

D.L. n. 83/2020: Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. C. 2617 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
    esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 83 del 2020, recante Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (C. 2617 Governo);
    ricordato che il provvedimento in esame proroga fino al 15 ottobre 2020 la dichiarazione dello stato di emergenza che scadeva il 31 luglio, prorogando contestualmente le scadenze dei termini previsti da disposizioni di rango primario adottate in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    preso atto che, nell'allegato in cui sono elencate le disposizioni il cui termine è prorogato figurano:
    al numero 7, la proroga dell'articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, che autorizza taluni soggetti ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al codice dei contratti pubblici,
    al numero 34, la proroga del termine previsto dall'articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, recanti misure per favorire l'esecuzione di interventi di edilizia scolastica;
    evidenziato che il citato allegato non reca invece la proroga della disposizione di cui all'articolo 30-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 secondo cui, in connessione con l'emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione presso le strutture sanitarie pubbliche e private sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani, di cui appare invece opportuno prorogarne l'applicazione;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   In relazione all'allegato 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire, tra le disposizioni il cui termine è prorogato, anche l'articolo 30-bis del decreto-legge n. 23 del 2020.

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ALLEGATO 7

Interventi a favore del pomodoro San Marzano. Nuovo testo C. 229 Paolo Russo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 229 Paolo Russo recante Interventi a favore del pomodoro San Marzano, adottato dalla Commissione di merito;
   preso atto che l'articolato in esame individua la finalità della legge nella valorizzazione e sostegno della coltivazione del pomodoro San Marzano, di cui riconosce il valore sul piano del patrimonio culturale nazionale e declina le misure, anche finanziarie, per la realizzazione della suddetta finalità,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE