CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 luglio 2019
219.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-02283 Plangger: Realizzazione del pozzo di spinta per la costruzione del gasdotto TAP in modo difforme da quanto prescritto dall'autorizzazione VIA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, si osserva preliminarmente che il parere di VIA non costituisce un'approvazione, ma si limita a verificare la compatibilità ambientale delle opere sulla base di un progetto «definitivo». e consegue che non tutte le variazioni in sede esecutiva comportano la necessità di una nuova valutazione ambientale ma solo quelle che ricadono nella fattispecie indicata alla lett. h) dell'allegato II-bis, alla Parte II, del D.Lgs 152/2006 (modifiche che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi).
  Con particolare riferimento al pozzo di spinta, la prescrizione A.5) prevede che, prima di procedere a qualsiasi operazione inerente alla costruzione del micro tunnel cd alle opere ad esso connesse, venga presentato il progetto esecutivo di tutte le opere previste all'approdo che, a sua volta, dovrà essere assoggettato a procedura di verifica di esclusione della VIA, procedura che è stata svolta e conclusa dalla Commissione Tecnica VIA/VAS con parere n. 2659 del 2 marzo 2018 anche all'esito dell'analisi istruttoria svolta dall'apposito Gruppo istruttore.
  Per quanto concerne, infine, le asserite difformità delle dimensioni del pozzo di spinta rispetto al progetto approvato, si osserva che dalla tavola «OP100-C10713-160-C-DQT-0002-03» non è dato ricavare le misure di 14x12x8,15(h) riportate nell'atto ispettivo.

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ALLEGATO 2

5-02285 Traversi: Verifica del rispetto della normativa ambientale con riguardo alla nuova localizzazione a Vezzano Ligure (SP), in località Saliceti, del biodigestore precedentemente previsto a Boscalino (SP).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, si fa presente che, secondo quanto riferito dalla Regione Liguria, sulla base degli indirizzi del PGR 2015, a suo tempo assoggettato a VAS e ad inchiesta pubblica, le Province e la Città Metropolitana di Genova hanno elaborato, rispettivamente, i Piani d'Area provinciali ed il Piano metropolitano, a loro volta assoggettati a VAS (avviatasi nel 2016 e conclusasi con il parere motivato positivo con prescrizioni in data 21 dicembre 2017), approvandoli poi a conclusione positiva della fase di verifica di ottemperanza alle prescrizioni del parere motivato VAS. Tra questi, il Piano d'Area della Provincia della Spezia è stato definitivamente approvato il 6 agosto 2018. I quattro Piani d'Area provinciali ed il Piano metropolitano sono stati poi recepiti nel Piano d'Ambito, approvato anch'esso il 6 agosto 2018. L'assetto impiantistico complessivo prefigurato prevede un impianto di trattamento TMB/CSS, una discarica di servizio e un biodigestore per ogni provincia.
  Con specifico riferimento al Piano d'Area omogenea spezzino, sempre secondo quanto riferito dalla Regione, lo stesso ha sottolineato il ruolo centrale dell'impianto di trattamento dell'indifferenziato di Saliceti, mentre per la realizzazione del digestore anaerobico ha confermato l'adeguatezza dell'area di Boscalino, Arcola, ma ha anche stabilito di ritenere «possibile la collocazione di un impianto per la digestione anaerobica della frazione organica in una delle aree già identificate», mediante applicazione dei criteri di selezione con i conseguenti esiti localizzativi, al capitolo 10 del Piano Provinciale di Gestione del 2003, che risultano tutt'ora conformi ai nuovi criteri forniti dalla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lett. h/i del D.Lgs. 152/2006, «se non decadute in ragione di elementi di valutazione aggiornati anche alla luce degli eventi atmosferici verificatisi sul territorio a partire dal 2011, che hanno comportato una revisione dei criteri di salvaguardia per il dissesto idro-geologico». Tra queste aree è compresa anche l'area in località Saliceti attigua all'attuale impianto di trattamento RSU.
  Alla luce delle considerazioni esposte, per quanto attiene alla proposta presentata da ReCos S.p.A. di realizzazione di un impianto per il trattamento ed il recupero della FORSU con produzione di biometano e compost di qualità in loc. Saliceti, la Regione ha infine rappresentato che la stessa potrà compiutamente essere valutata nella fase di Valutazione di Impatto Ambientale integrata nell'iter del richiesto Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, nel corso della quale potranno e dovranno adeguatamente essere valutati aspetti quali impatti cumulativi e confronto comparativo tra opzioni alternative.

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ALLEGATO 3

5-02287 Lucchini: Mancato pagamento dei corrispettivi per danno ambientale dovuti dalla società Herambiente SpA al comune di Zocca (MO) per il conferimento dei rifiuti nella discarica di Roncobotto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, preme evidenziare, in via preliminare, che la vicenda non attiene alla disciplina del danno ambientale, attribuita dal D.Lgs. n. 152/2006 alla competenza dello Stato, bensì all'indennità di disagio ambientale, istituita con deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna 11 febbraio 2013, n. 135. La stessa prevede che i gestori degli impianti riscuotano, insieme alla tariffa di conferimento dei rifiuti in discarica, anche la c.d. indennità di disagio ambientale, che viene trasferita ai Comuni con vincolo di destinazione per la concessione di agevolazioni tariffarie ai cittadini e per realizzare progetti di risanamento ambientale.
  Occorre, peraltro, precisare che, mentre la disciplina del danno ambientale attribuisce al Ministro dell'ambiente le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente, in presenza di impianti di discarica regolarmente autorizzati dove i rifiuti sono legittimamente conferiti non si può, evidentemente, parlare di danno ambientale se non è dimostrato che vi siano delle contaminazioni alle matrici ambientali.
  Nel caso del Comune di Zocca, la fattispecie che si configura attiene, viceversa, all'indennità di disagio ambientale, derivante dalla presenza di una discarica rientrante in una delle categorie di impianti di gestione dei rifiuti che generano impatti sulle matrici ambientali, sia nel Comune sede dell'impianto stesso, sia nei Comuni limitrofi.
  Più nello specifico, secondo quanto riferito dal Comune, Meta S.p.A., ora Herambiente S.p.A., aveva realizzato sul territorio comunale una discarica in località Roncobotto. Nella convenzione tra il Comune ed Herambiente, stipulata nel 2003, veniva stabilita la corresponsione, da parte di Herambiente, di un ristoro del disagio ambientale commisurato ai rifiuti conferiti nella discarica medesima. Tale indennizzo era quantificato, dal 1o gennaio 2009, in euro 18 a tonnellata e soggetto a rivalutazione. Nel 2013 Herambiente ha dichiarato risolta la convenzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. Si è aperta, a quel punto, una controversia tra Herambiente ed il Comune in relazione alla quantificazione dell'indennità di disagio ambientale. Il tema attiene, quindi, alla riscossione dell'indennità.
  Nel 2016 il Comune di Zocca ha notificato alla Società un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 2.034.282,93, al quale Herambiente ha proposto opposizione. Il Giudice ha invitato le parti ad una mediazione per risolvere la controversia. La transazione, preceduta e accompagnata dai numerosi pareri dei soggetti coinvolti, tra cui quelli del Revisore dei conti e della Corte dei Conti, e si è conclusa con la corresponsione al Comune di una somma complessiva di euro 1.400.652,00, dunque pari al 70 per cento circa della somma pretesa.

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ALLEGATO 4

5-02469 Muroni: Riduzione dell'inquinamento dei mari mediante il recepimento delle direttive dell'Unione europea e la messa in opera del sistema Sauro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, nel condividere le preoccupazioni rappresentate relativamente al tema delle plastiche nelle acque marine, si fa presente, innanzitutto, che il Ministero dell'ambiente, quale Autorità competente per l'implementazione della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina, ha aggiornato con DM del 15 febbraio 2019 la determinazione del buono stato ambientale e la definizione dei traguardi ambientali per tutti i descrittori qualitativi del medesimo, compresi i rifiuti marini (descrittore 10). A tale riguardo, peraltro, si segnala che il Ministero dell'ambiente è a capo, dal 2015, del coordinamento di un programma di monitoraggio nazionale che comprende, per il descrittore 10, i rifiuti marini spiaggiati, flottanti, i microrifiuti e i rifiuti ingeriti da animali marini. Come previsto dalla Direttiva, che si compone di diverse fasi ripetute ogni sei anni, anche il programma di monitoraggio è attualmente in revisione e si prevede il suo aggiornamento entro il 2020.
  Per quanto attiene al brevetto denominato «SAURO», detta soluzione tecnologica è stata brevettata dal Dipartimento di Protezione Civile in data 8 agosto 2014 con il titolo «Trasportatore per il sollevamento di rifiuti galleggianti o vicini al pelo libero dell'acqua». Successivamente il brevetto è stato esteso in Europa con certificato di registrazione dell'11 aprile 2018 depositato in Francia, Germania, Finlandia e Regno Unito; in Giappone con certificato rilasciato il 27 aprile 2018 ed è in corso di regolarizzazione anche in Canada. Nel dicembre 2015 è stata svolta una dimostrazione pratica del prototipo, utilizzando un modello in scala dell'apparecchiatura realizzato dal Dipartimento di scienze della terra dell'Università di Firenze, installato su un modello galleggiante di Offshore Supply Vessel (OSV). La Protezione Civile ha segnalato che il sistema in parola non è immediatamente operativo e che sono in corso interlocuzioni con il CNR per la valorizzazione del brevetto.
  Si rappresenta, inoltre, che il sistema «SAURO» è stato oggetto di apposita convenzione, siglata nel 2015, tra il Dipartimento di Protezione Civile e la Marina Militare Italiana, che stabiliva le modalità di collaborazione finalizzate allo studio e allo sviluppo dello stesso. Il suddetto accordo è scaduto nel 2016 e la Forza armata ha rappresentato la propria disponibilità al rinnovo dello stesso e ad utilizzare una unità navale per la sperimentazione di un prototipo dell'apparecchiatura in scala reale.
  Il Ministero dell'Ambiente, dal canto suo, potrà rendersi disponibile a valutare l'opportunità di una sperimentazione del progetto, anche sulla base di accordi con le altre amministrazioni territoriali competenti.
  Per quanto attiene, infine, alla direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente, pubblicata sulla G.U. dell'Unione europea del 12 giugno scorso, il Ministero si adopererà per un solerte recepimento, nel rispetto del termine di due anni fissato dall'articolo 17 della Direttiva medesima, nel corso del quale sarà assicurata anche la consultazione dei soggetti portatori di interesse.

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ALLEGATO 5

5-02470 Gagliardi: Mancata nomina del presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre e di membri del Consiglio direttivo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste, come è stato già evidenziato in altre occasioni, si ribadisce anche in questa sede, in via preliminare, che le procedure di nomina degli Organi degli Enti Parco si espletano attraverso atti provvedimentali articolati e complessi che richiedono tempi tecnici non eludibili. In particolare, per quanto riguarda la nomina dei Presidenti di Ente Parco Nazionale, la legge 394/91 all'articolo 9, comma 3, prevede la necessità di conseguire l'intesa con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il Parco Nazionale. Ai fini del raggiungimento dell'intesa, e in applicazione del principio di leale collaborazione, occorre, dunque, porre in essere ogni opportuna trattativa volta a superare le eventuali divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo. Peraltro, una volta raggiunta l'intesa, è necessario acquisire il parere delle Commissioni ambiente di Camera e Senato.
  In tale contesto, il Ministero dell'ambiente, al fine di rafforzare la centralità, nell'azione di governo, della tutela e della salvaguardia della biodiversità, e di velocizzare le tempistiche dell'iter approvativo, ha ritenuto di primaria importanza svolgere un lavoro di riflessione complessiva per le attività di nomina degli incarichi ancora vacanti, e ha condotto continui e costanti incontri con tutte le Regioni interessate.
  Per quanto attiene, nello specifico, l'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, con decreto ministeriale n. 46 del 1o marzo 2016 è stato nominato il Consiglio Direttivo. Successivamente, due rappresentanti della Comunità del Parco sono decaduti dall'incarico. L'Ente Parco, con nota del 13 giugno scorso, ha trasmesso la deliberazione con cui sono stati designati i due nuovi rappresentanti del Consiglio Direttivo, per i quali il Ministero sta svolgendo le verifiche circa la sussistenza dei requisiti di legge ai fini della nomina. Si segnala, altresì, che è stata raggiunta la necessaria intesa con il Presidente della Regione Liguria e che, a breve, sarà pronto il pacchetto complessivo delle nomine di tutti gli incarichi ancora vacanti, tra cui rientra anche quello in argomento – nella persona di Donatella Bianchi – che si ritiene potrà essere presentato per il parere di Camera e Senato entro la fine di luglio.

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ALLEGATO 6

5-02471 Pellicani: Ritardi nelle opere a tutela della laguna di Venezia conseguenti alla mancata adozione del nuovo «protocollo fanghi».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste si osserva che, in considerazione dell'esigenza di operare una complessiva revisione della regolazione dei sedimenti della Laguna di Venezia e addivenire al superamento del Protocollo Fanghi datato 8 aprile 1993, anteriore e, pertanto, non coordinato con importanti normative ambientali, sia a livello europeo che nazionale, e tenuto conto dell'aumentata disponibilità di dati e metodi scientifici per la valutazione della qualità dei sedimenti, l'Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali ha coordinato, nel 2017, la costituzione di un Gruppo tecnico di Lavoro – formato dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Venezia, da ISPRA, da ARPA Veneto, dalla Regione Veneto e dalla stessa Autorità di Bacino – incaricato della predisposizione di un Protocollo recante le «Nuove Linee Guida per la Gestione dei Sedimenti della Laguna di Venezia».
  Al termine di quasi due anni di tavoli, riunioni e approfondimenti scientifici, lo scorso mese di marzo è stata predisposta l'ultima versione del documento recante la: «Definizione di nuove linee guida per la gestione dei sedimenti della Laguna di Venezia – dal Protocollo d'intesa del 1993 al decreto ministeriale 173/2016», che consente una gestione più agevole dei sedimenti per la ricostruzione di strutture morfologiche. Il documento è stato condiviso anche dagli Enti competenti in Laguna oltre che dalla Regione Veneto che partecipava ai tavoli tecnici.
  Ispra ha richiesto, nel corso dell'incontro di condivisione del documento, una serie di sondaggi aggiuntivi che il Provveditorato ha disposto di effettuare e i cui risultati saranno disponibili entro il mese di luglio. Successivamente, sarà effettuato l'invio della documentazione completa a tutti gli Enti competenti per la definitiva condivisione e l'eventuale ratifica.
  Il Ministero dell'ambiente, ha richiesto il coinvolgimento dell'Istituto Superiore di Sanità e una preventiva sperimentazione della metodologia individuata dal predetto Protocollo. Il Provveditorato ha già contattato l'ISS, evidenziando l'urgenza della questione e ha programmato un apposito incontro di presentazione e condivisione previsto per la prossima settimana.
  Si rappresenta, altresì, che la gestione dei fanghi non può essere disgiunta dall'approvazione della VAS sul Nuovo Piano Morfologico della Laguna (già oggetto di numerose osservazioni), al quale è strettamente connessa. Infatti, il nuovo Protocollo, che permetterà le attività di movimentazione sedimenti, dalla manutenzione dei canali navigabili alla cura della morfologia lagunare, è parte importante del Nuovo Piano Morfologico della Laguna, anch'esso in corso di approvazione, nel cui ambito dovrà essere valutata anche la compatibilità delle opere di protezione della cassa di colmata B.

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ALLEGATO 7

Modifiche al Codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla ed abb. e petizione n. 38.

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 24 Brambilla ed abb. e petizione n. 38 recanti Modifiche al Codice della strada, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta del 9 luglio 2019;
   evidenziato che esso reca disposizioni finalizzate a favorire forme di mobilità sostenibile sul piano ambientale e che si introduce la tutela dell'ambiente nella circolazione stradale tra le finalità primarie di ordine sociale ed economiche perseguite dallo Stato;
   preso atto, in particolare, della nuova formulazione dell'articolo 70 del codice della strada, relativo alla circolazione di mezzi non motorizzati nelle riserve naturali, nonché della modifica del comma 9-bis dell'articolo 7 del medesimo codice, finalizzata a impedire la circolazione di veicoli nelle aree pedonali e a ridurla ai soli veicoli elettrici nelle zone a traffico limitato istituite per ragioni ambientali,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.