CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 settembre 2021
652.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 90

ALLEGATO

DL n. 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (C. 3264 Governo).

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

   esaminato il disegno di legge C. 3264 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

  premesso che:

   l'articolo 1, comma 1, dispone che siano svolti in presenza i servizi educativi per l'infanzia e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (comprese, quindi, le scuole non paritarie); laddove al comma 2, alinea, con riferimento ai predetti servizi e attività, si prevede l'adozione delle misure minime di sicurezza solo nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, che, in base all'articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000, è formato dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali (e non comprende, quindi, i servizi educativi per l'infanzia e le scuole non paritarie); al medesimo comma 2, lett. c) si fa riferimento solo ai locali scolastici e universitari (e non anche ai locali dei servizi educativi per l'infanzia); e all'articolo 1, comma 6, capoverso «Art. 9-ter», comma 1, si fa riferimento solo al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (e non anche al personale delle scuole non paritarie e dei servizi educativi per l'infanzia);

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, alle parole «Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza» si valuti l'opportunità – per uniformità con la formulazione del primo periodo, riferito all'anno scolastico – di premettere le seguenti: «Nell'anno accademico 2021-2022»;

   b) all'articolo 1, comma 2, al fine di evitare dubbi interpretativi, si valuti l'opportunità di chiarire (nell'alinea e nella lettera c)) che l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi elencate riguarda anche i servizi educativi per l'infanzia e le scuole non paritarie (che non sono parte del sistema nazionale di istruzione);

   c) all'articolo 1, comma 2, lett. a) si valuti l'opportunità di esentare dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale i bambini che non frequentano ancora la scuola primaria, piuttosto che quelli di età inferiore ai 6 anni, considerato che nella scuola dell'infanzia possono esserci bambini con più di 6 anni e nella scuola primaria bambini con meno di 6 anni;

   d) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, si valuti l'opportunità di chiarire come si raccordino le disposizioni ivi contenute (in base alle quali per la gestione di casi positivi o sospetti si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52) con le previsioni recate, da ultimo, dalle «Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)» pubblicate il 1° settembre 2021;

   e) all'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo – dove peraltro si fa riferimento Pag. 91 solo a due delle tre fattispecie che (ai sensi all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021) possono essere attestate dal certificato verde COVID-19 (non è, infatti, contemplata la fattispecie dell'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con risultato negativo) – si valuti l'opportunità di chiarire in che modo devono essere accertate le condizioni ivi previste per derogare all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (ossia che tutti gli studenti abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione);

   f) all'articolo 1, comma 6, capoverso «Art. 9-ter», comma 1, si valuti l'opportunità di fare riferimento non solo al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, ma anche al personale delle scuole non paritarie e dei servizi educativi per l'infanzia (che, come detto, non fanno parte del predetto sistema);

   g) al medesimo capoverso «Art. 9-ter», comma 4, si valuti l'opportunità di chiarire a chi spetti la verifica del possesso della certificazione verde da parte dei dirigenti scolastici e di indicare le modalità della verifica; si valuti altresì se chiarire espressamente che il dirigente scolastico (o il responsabile dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole paritarie e delle università) può delegare la verifica ad altro personale della medesima istituzione;

   h) al medesimo capoverso «Art. 9-ter», comma 5 – dove si prevede una sanzione amministrava pecuniaria per la violazione dell'obbligo di esibire la certificazione verde o di procedere alla verifica del possesso della stessa – si valuti l'opportunità di dettare un'apposita disciplina sanzionatoria, anche chiarendo a chi spetti l'irrogazione della sanzione, anziché rinviare all'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 (che tra l'altro non prevede sanzioni per casi di mancata verifica del rispetto di un obbligo);

   i) all'articolo 1, comma 7 – secondo cui le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università – si valuti se non si debba fare riferimento anche alle attività da svolgere negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP); si valuti, inoltre, l'opportunità di fare riferimento, nell'articolo 1, anche ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti.