CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 luglio 2022
831.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 90

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria.
C. 1321 Colletti.
(Parere alle Commissioni riunite II e XII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e conclusione – Parere contrario).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Giovanni CURRÒ, presidente, segnala che l'esame del provvedimento in Assemblea è previsto a partire dal prossimo lunedì 18 luglio e che pertanto la Commissione Finanze dovrà esprimere il proprio parere entro la giornata di oggi.

  Raffaele TOPO (PD), relatore, avverte che la Commissione Finanze avvia l'esame, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari sociali, della proposta di legge recante Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria (C. 1321).Pag. 91
  Evidenzia che la proposta di legge, che consta di 4 articoli, interviene sulla disciplina relativa alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, al fine di ricondurre la responsabilità civile del medico nell'ambito della responsabilità contrattuale e di abrogare la specifica fattispecie di reato configurabile in caso di responsabilità colposa per omicidio o lesioni personali in ambito medico (articolo 590-sexies del codice penale). La responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie viene quindi ricondotta nell'ambito delle fattispecie generali di omicidio colposo e lesioni personali colpose (previste rispettivamente dagli articoli 589 e 590 del codice penale), come previsto antecedentemente all'approvazione della legge n. 24 del 2017, recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
  Il provvedimento modifica inoltre la disciplina applicabile alla consulenza tecnica, sia nella fase preventiva di composizione della lite, sia nel corso di un giudizio già avviato.
  Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala che l'articolo 1, comma 1, lettere d), e) ed f), modifica gli articoli 10, 12 e 15 della citata legge n. 24 del 2017, relativi rispettivamente all'obbligo di assicurazione, all'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione e alla procedura del risarcimento.
  In dettaglio, la lettera d) dell'articolo 1, comma 1, sostituisce l'articolo 10 della legge n. 24 del 2017, che ha posto l'obbligo di assicurazione a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni a favore di terzi, per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso dette strutture.
  Rispetto al testo vigente, nel quale le strutture pubbliche e private sono disciplinate entrambe dal comma 1, il nuovo testo disciplina separatamente le strutture pubbliche (articolo 10, comma 1) da quelle private (articolo 10, comma 2). Da tale modifica discende che i successivi rimandi interni al comma 1 devono intendersi riferiti alle sole strutture pubbliche. L'obbligo assicurativo è contemplato anche per i liberi professionisti in ambito sanitario, al fine di rendere effettiva l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria in caso di dolo o colpa grave.
  Per quanto attiene più strettamente all'attività delle imprese di assicurazione, segnala che non sono modificate le norme che prevedono l'emanazione:

   di un decreto del Ministro dello sviluppo economico per la definizione di criteri e modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS sulle imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze con le strutture pubbliche e private e con gli esercenti la professione sanitaria (articolo 10, comma 6);

   di un decreto del Ministro dello sviluppo economico per la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure di cui al comma 1; disciplina altresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati (articolo 10, comma 7);

   di un decreto del Ministro dello sviluppo economico per l'individuazione dei dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate e delle modalità e dei termini per la comunicazione di tali dati, da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie, all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità e delle modalità di accesso a tali dati (articolo 10, comma 8).

Pag. 92

  In proposito evidenzia che nessuno dei previsti decreti è stato emanato.
  La lettera e) dell'articolo 1, comma 1, sostituisce l'articolo 12 della legge n. 24 del 2017, in materia di azione diretta del soggetto danneggiato, al fine di legittimare all'azione diretta nei confronti dell'istituto assicurativo, non più solo il danneggiato, ma anche gli aventi causa, nonché al fine di limitare, a tutela del danneggiato, le eccezioni relative ai rapporti tra assicurato ed ente assicurativo, che l'assicuratore può opporre al danneggiato, nonché eventuali clausole contrattuali che prevedano il contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. È comunque fatto salvo il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato per l'eventuale contributo dell'assicurato, pattuito contrattualmente tra le parti.
  Viene inoltre esclusa la qualifica di litisconsorte necessario dell'assicurato nel giudizio avverso l'impresa di assicurazione e introdotto un mero obbligo di chiamata in causa del «soggetto responsabile», nozione più ampia rispetto a quella del mero «assicurato», nel tentativo di comprendere anche eventuali ulteriori soggetti che, pur estranei al rapporto assicurativo, hanno svolto un ruolo potenzialmente rilevante all'interno della catena causale che ha condotto alla produzione del danno.
  La lettera f) dell'articolo 1, comma 1, sostituisce l'articolo 15 della legge n. 24 del 2017, introducendo ex novo una regolamentazione specifica della procedura di risarcimento, finalizzata ad offrire alle parti uno strumento di definizione della controversia ante causam, attraverso la dettagliata indicazione degli elementi essenziali che deve contenere la richiesta di risarcimento, presentata da parte del danneggiato all'assicurazione e all'assicurato.
  La richiesta di risarcimento dove indicare gli aventi diritto al risarcimento e la documentazione medica non in possesso del responsabile o dell'assicuratore.
  Entro centoventi giorni dalla ricezione della documentazione l'impresa di assicurazione o il responsabile formulano un'offerta congrua ovvero comunicano le ragioni ostative alla formulazione dell'offerta.
  Al fine di facilitare il raggiungimento di un accordo tra le parti, sono inoltre previsti meccanismi di collaborazione e ulteriori termini che scandiscono la procedura.
  Si prevede inoltre che, nel caso la somma offerta al danneggiato sia inferiore alla metà di quella liquidata dalla sentenza, copia della sentenza sia trasmessa all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente articolo 15.
  Per le restanti disposizioni del provvedimento rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Quindi, preso atto che l'articolo 10 della legge n. 24 del 2017 non risulta ancora del tutto attuato, essendo in attesa di emanazione i decreti ministeriali di cui ai commi 5, 6 e 7 del testo vigente, e rilevata l'opportunità di provvedere all'attuazione delle richiamate disposizioni, anziché intervenire con una nuova disciplina sostitutiva della precedente, formula una proposta di parere contrario (vedi allegato 1), anche in considerazione dell'orientamento emerso nelle Commissioni competenti in sede referente, che si sostanzierà verosimilmente nell'approvazione di emendamenti soppressivi dell'intero articolato.

  Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
C. 3634 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 luglio scorso.

  Andrea CASO (IPF), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  Umberto BURATTI (PD) preannuncia la propria personale astensione sulla propostaPag. 93 di parere favorevole formulata dal relatore, in considerazione del contenuto degli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento, relativi alle concessioni demaniali marittime e portuali. Tali disposizioni non appaiono a suo avviso tenere conto dei più recenti indirizzi della dottrina e della giurisprudenza, che distinguono le concessioni rilasciate prima del recepimento in Italia della direttiva 2006/123(CE), cosiddetta direttiva Bolkenstein, da quelle rilasciate dopo tale recepimento.
  Lamenta in particolare come il disegno di legge non tenga in alcuna considerazione la sentenza del Consiglio di Stato del 13 gennaio 2022, che ha rivisto la precedente posizione assunta da tale organo in sede di adunanza plenaria.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 luglio scorso.

  Giovanni CURRÒ, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 12 luglio il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento e che non sono state presentate proposte emendative riferite alle parti del provvedimento di competenza dalla Commissione Finanze.

  Massimo UNGARO (IV), relatore, formula una proposta di relazione favorevole sul provvedimento (vedi allegato 2), evidenziando con riferimento all'articolo 5 che, sebbene la decisione di esonerare i servizi di crowdfunding dai rilevanti adempimenti burocratici imposti dalla direttiva MiFID appaia comprensibile al fine di mantenere il carattere agile di tali servizi, che rappresentano un settore in costante espansione, occorre tuttavia garantire adeguata trasparenza e tutela degli investitori. Stigmatizza infine il ritardo con il quale il provvedimento in esame – che si riferisce all'anno 2021 ed è stato presentato al Parlamento il 13 luglio 2021 – sarà approvato in via definitiva ed auspicato che in futuro il recepimento della normativa europea possa avvenire con maggior sollecitudine.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione predisposta dal relatore e nomina il deputato Ungaro quale relatore presso la XIV Commissione.

  La seduta termina alle 14.35.