CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 settembre 2020
431.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 131

SEDE REFERENTE

  Martedì 8 settembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN.

  La seduta comincia alle 12.30.

Istituzione dei certificati di compensazione fiscale.
C. 2075 Cabras e C. 2593 Gusmeroli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio scorso.

  Luigi MARATTIN, presidente, rammenta che nella riunione del 2 settembre scorso dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per l'ulteriore istruttoria legislativa e la formulazione di un nuovo testo o di un testo unificato delle proposte di legge in esame, da sottoporre quindi alla Commissione per l'adozione di un testo base.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  Luigi MARATTIN, presidente, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge in titolo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 settembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene Pag. 132il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 12.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.
C. 2415 Governo.

(Parere alla III Commissione)
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Massimo UNGARO (IV), relatore, rammenta che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2415 recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, sottoscritto a Roma, il 17 ottobre 2018.
  L'Accordo delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i due Paesi e fa seguito ad un memorandum d'intesa tecnico-operativo sottoscritto dalle autorità aeronautiche dei due Stati nel 2013, in previsione della conclusione di un vero e proprio accordo sui servizi aerei.
  Passando ad illustrare il contenuto dell'Accordo, gli articoli da 1 a 4 definiscono la terminologia utilizzata nell'Accordo, richiamano le norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale del 1944 e individuano i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate – nel rispetto dei principi di libera concorrenza – quali il diritto di sorvolo, il diritto di scalo tecnico e il diritto di svolgere attività commerciali.
  Le norme contenute negli articoli da 5 a 8 disciplinano l'esercizio dei servizi concordati, prevedono l'applicabilità delle leggi e dei regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso e alla permanenza nel proprio territorio di aeromobili impiegati nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente, stabiliscono le modalità di designazione e autorizzazione delle compagnie aeree che effettueranno i servizi sulle rotte specificate e riservano alle Parti la facoltà di revocare l'autorizzazione concessa all'impresa aerea dell'altra Parte, qualora essa non ottemperi alle disposizioni dell'Accordo.
  Gli articoli da 9 a 11 recano disposizioni relative alla sicurezza, richiamando esplicitamente alcune Convenzioni internazionali in materia, stabiliscono gli standard di sicurezza delle strutture aeronautiche, degli equipaggi e degli aeromobili e prevedono il riconoscimento reciproco dei certificati di aeronavigabilità e di idoneità, nonché delle licenze rilasciate da ciascuna delle Parti contraenti.
  Di specifico interesse per la Commissione Finanze sono le norme recate dall'articolo 12, concernenti gli aspetti doganali, che, a condizione di reciprocità, conferiscono la totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessarie all'attività di volo delle compagnie aeree designate (carburante, lubrificanti, provviste, pezzi di ricambio e dotazioni usualmente previste a bordo).
  I rimanenti articoli (da 13 a 26) si occupano rispettivamente degli oneri d'uso; delle opportunità commerciali riconosciute alle compagnie aeree designate; degli accordi di cooperazione; dell'assistenza a terra; del trasferimento degli utili delle compagnie su base di reciprocità; delle tariffe, che dovranno essere fissate dalle imprese designate dalle Parti sulla base di considerazioni meramente commerciali, purché non appaiano irragionevolmente discriminatorie, tutelino i consumatori e tutelino le compagnie stesse da tariffe artificialmente basse; dell'approvazione delle tabelle di volo; delle statistiche; delle procedure di consultazione per la modifica dell'Accordo; dello svolgimento di consultazioni tra le Parti per garantire il rispetto dei contenuti dell'Accordo; delle procedure cui è demandata la risoluzione di controversie sull'interpretazione o l'applicazione Pag. 133dell'Accordo; dell'estinzione dello stesso, che potrà avvenire tramite denuncia comunicata all'altra Parte contraente e all'ICAO (Organizzazione internazionale dell'aviazione civile), depositaria dell'Accordo; dell'entrata in vigore dell'Accordo.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 al comma 1 contiene una clausola di invarianza finanziaria, mentre il comma 2 prevede che ad eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 22 e 23 dell'Accordo – relativi alle procedure emendative dell'Accordo e alla procedura di risoluzione delle controversie – si faccia fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 12.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 8 settembre 2020. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.
Atto n. 188.

(Rilievi alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore Migliorino, illustra i contenuti del provvedimento, rammentando che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame è emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in attuazione dei commi 14 e 24 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), che prevedono l'istituzione e il riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.
  Le risorse del Fondo sono finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con particolare riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali.
  Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 febbraio 2020, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza.
  Segnala quindi che il profilo finanziario del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7575), è il seguente: 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 Pag. 134milioni di euro per l'anno 2015, 1.513 milioni per l'anno 2026, 1.672 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, per una dotazione complessiva di risorse pari a circa 20,8 miliardi nel periodo indicato. Si evidenzia, tuttavia, che altre norme hanno disposto la realizzazione di specifici interventi il cui finanziamento è previsto a valere sul Fondo.
  Ricorda inoltre che la dotazione residuale del Fondo, oggetto del presente provvedimento di riparto, è pertanto la seguente: 356 milioni di euro per l'anno 2020, di 668 milioni di euro per l'anno 2021, di 714 milioni di euro per l'anno 2022, di 835 milioni di euro per l'anno 2023, di 871 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.322 milioni di euro per l'anno 2025, 1.503 milioni per l'anno 2026, 1.672 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, per una dotazione complessiva di risorse pari a circa 19,701 miliardi nel periodo 2020-2034.
  Venendo al contenuto dello schema, evidenzia che le predette risorse, con il comma 1 dell'articolo 1, vengono ripartite tra le Amministrazioni centrali dello Stato, come da elenco riportato nell'Allegato 1 allo schema di decreto.
  Nella relazione governativa si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri e di una loro valutazione effettuata sulla base di specifici criteri (carattere innovativo, sostenibilità, impatto sociale, effettiva cantierabilità, ricadute sul mercato interno, capacità di attrarre finanziamenti europei e di completare progetti già avviati, interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, di mitigazione del rischio sismico e di manutenzione straordinaria della rete viaria), in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo. La relazione afferma, inoltre, che i successivi interventi da finanziare saranno realizzati secondo le procedure previste dalla vigente legislazione. Laddove tali interventi rientrino nelle materie di competenza regionale o delle province autonome saranno individuati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
  Evidenzia che le risorse del Fondo (19,7 miliardi di euro nel periodo 2020-2034) sono state assegnate per circa il 31 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 13,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico, il 12,2 per cento al Ministero della difesa e l'11,7 per cento al Ministero dell'istruzione. Agli altri ministeri sono state assegnate quote inferiori al sette per cento.
  Nello specifico, al Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020-2034 sono stati assegnati in totale 705,7 milioni di euro, così ripartiti: 98,8 milioni per il 2020, 38,5 per il 2021, 36,6 per il 2022, 35,4 per il 2023, 39,6 per il 2024, 78,9 per il 2025, 75,1 per il 2026, 44,8 per il 2027, 38 per il 2028, 34,7 per il 2029, 40,2 per il 2030, 20,6 per il 2031, 24,3 per il 2032, 44,2 per il 2033 e 56 per il 2034. Non viene specificata la destinazione di tali importi.
  Ricorda, inoltre, che il comma 2 dispone l'individuazione degli interventi da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito degli stanziamenti assegnati secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie.
  Rammenta quindi che il comma 24 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 prevede che, nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, vengano adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e province autonome.
  I commi 3 e 4 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati, previsto nel comma 25 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.45.