CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 dicembre 2021
709.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (C. 3395 Governo, approvato dal Senato)

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Rimessione in termini per la
Rottamazione-
ter e saldo e stralcio)

  1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato valido e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato entro il 31 marzo 2023, in un numero massimo di dieci rate trimestrali, ciascuna di pari importo scadenti la prima il 31 gennaio 2022. con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del decreto-legge n. 119 del 2018.
1.1. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: negli anni 2020 e 2021 con le seguenti: nell'anno 2020.
1.2. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: entro il 9 dicembre 2021 con le seguenti: entro il 30 giugno 2022.
1.3. Bellucci, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: entro il 9 dicembre 2021 con le seguenti: entro il 30 aprile 2022.
1.5. Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: entro il 9 dicembre 2021 con le seguenti: entro il 28 febbraio 2022.
1.7. Giovanni Russo, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: entro il 9 dicembre 2021 con le seguenti: entro il 15 gennaio 2022.
1.6. Albano, Osnato, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: entro il 9 dicembre 2021 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021.
1.4. Butti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

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  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto
della carta dei giornali)

  1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 60 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
1.02. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto
della carta dei giornali)

  1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
1.01. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detrazione del consumo
culturale individuale)

  1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

   e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medico-sanitarie. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;.
1.03. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detrazione del consumo culturale individuale in luogo delle spese in prestazioni sanitarie)

  1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

   e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medico-sanitarie. Tali detrazioni possono essere applicate, a scelta del contribuente, in alternativa a quelle per le spese medico-sanitarie. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente Pag. 25 contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni per il 2021 e 600 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.04. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per le scuole di danza)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione della danza privata è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.
1.05. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per le locazioni
dei luoghi della cultura)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «teatrale e culturale»;

   b) le parole: «60 per cento» sono sostituite con la seguente: «totale»;

   c) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «A/9, B/6, D/3».
1.06. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure urgenti per lo spettacolo dal vivo)

  1. All'articolo 36-bis del decreto-legge n. 41 del 22.03.2021 il numero: «2020» è sostituito, ovunque ricorra, con il seguente «2021» e il numero: «90» è sostituito, ovunque ricorra, con il seguente: «100».
1.07. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure urgenti per il rifinanziamento degli incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti)

  1. All'articolo 73-quinquies della legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 2, alinea, il numero: «350» è sostituito con il seguente: «800» e, dopo le parole: «per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «e di 800 milioni a decorrere dal 2022»;

   il comma 4 è sostituito con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.08. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per le scuole di jazz)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione nel genere jazz Pag. 26è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.
1.09. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per le scuole di teatro)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione nel settore teatrale è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.
1.010. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2021 con le seguenti: al 31 dicembre 2022.
2.1. Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2021 con le seguenti: al 30 giugno 2022.
2.2. Giovanni Russo, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Rimessione in termini degli avvisi di irregolarità o degli atti di accertamento con adesione)

  1. I versamenti delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità emesse a seguito della liquidazione automatica della dichiarazione ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 30 giugno 2022.
  2. I versamenti delle somme dovute a seguito della definizione degli avvisi di accertamento ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2021, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 28 febbraio 2022.
2.01. Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: ventiquattro.
3.3. Albano, Osnato, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 2, sostituire le parole: in essere alla data dell'8 marzo 2020 con le seguenti: per tutti i piani di rateizzazioni in essere.
3.1. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai sensi del presente articolo, restano comunque valide la remissione dei termini anche per i contribuenti che non hanno effettuato le rateizzazioni relative agli avvisi di irregolarità o relative agli atti di accertamento con adesione.
3.2. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

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ART. 3-bis.

  Sopprimerlo.
*3-bis.1. Albano, Bignami, Osnato, Rizzetto, Bucalo.
*3-bis.2. Corda, Giuliodori, Cabras, Colletti, Costanzo, Maniero, Trano, Leda Volpi, Spessotto.

ART. 3-quater.

  Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

Art. 3-quinquies.
(Modifiche alla procedura
di sospensione legale della riscossione)

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 538:

    1) al primo periodo, le parole: «entro novanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro cento»;

    2) alla lettera a), ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con la notifica della cartella di pagamento»;

    3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso con inclusione dei vizi di notifica di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;

   b) dopo il comma 539-bis è inserito il seguente:

   «539-ter. Nel caso in cui il contribuente nella propria dichiarazione ravvisi l'esistenza di vizi di notifica di cui al comma 538, lettera f), il concessionario per la riscossione, prima di trasmettere gli atti all'ente creditore, è tenuto a verificare l'esistenza delle ragioni del debitore entro il termine di cento giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538 dandone immediata notizia anche all'ente impositore.»;

   c) al comma 540, primo periodo, le parole: «duecentoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cento giorni».
3-quater.01. Corda, Giuliodori, Cabras, Colletti, Costanzo, Maniero, Trano, Leda Volpi, Spessotto.

ART. 5.

  Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.
5.2. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:

  I soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono tenuti al riversamento delle relative somme utilizzate in compensazione e tale condotta si considera regolare.
  Nei confronti dei soggetti di cui al comma 7, i quali si avvalgano della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al medesimo comma, dopo la comunicazione di cui al comma 9 del presente articolo, non potranno essere oggetto di accertamento da parte gli Uffici per le operazioni oggetto della comunicazione.
5.7. Albano, Osnato, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

  13-bis. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, Pag. 28n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:

   «7-ter. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

  13-ter. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «1 milione» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni»;
  13-quater. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «cloud computing» sono inserite le seguenti: «nonché ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)».
5.8. Mollicone, Butti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:

  13-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA».
5.4. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 14, inserire il seguente:

  14-bis. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «10 per cento». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo di tremila milioni di euro, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
5.3. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

  15-bis. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'interno e la Federazione Italiana Tabaccai. Pag. 29
  15-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  15-quater. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
  15-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.
  15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.5. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

   a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività;

   b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle parole «fino al 31 dicembre 2021».

  15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 176, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5.9. Zucconi, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: «esistenti alla data del 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti alla data del 1° gennaio 2018».

   b) al comma 2, le parole: «e di incremento dell'efficienza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «o di incremento dell'efficienza energetica»;

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   c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   «4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

   d) dopo il comma 4 dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

   «4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020.».
5.10. Zucconi, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al primo periodo, le parole: «della presentazione della dichiarazione,» sono soppresse;

   il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
5.11. Zucconi, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Sopprimere i commi 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies.
5.1. Rizzetto, Bucalo.

  Sopprimere i commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies.
5.12. Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto, Versace, Bond, Palmieri.

  Dopo il comma 15-septies, inserire i seguenti:

  15-octies. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «se con motore elettrico» sono inserite le seguenti: «nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera m) e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
  15-novies. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera m) e ai rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'acquisto di tali veicoli non si applica quanto previsto dall'articolo 1 lettera c) del decreto del Ministero delle finanze del 16 maggio 1986»;
  15-decies. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole «se con motore elettrico» sono inserite le seguenti «nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera m) e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
5.6. Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Irrilevanza catastale degli allestimenti
mobili in strutture ricettive all'aperto)

  1. L'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpreta nel Pag. 31senso che sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale gli immobili a destinazione speciale e in particolare i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.
5.01. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al regime
dell'utilizzo del contante)

  1. All'articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al comma 1 alle lettere a) e b) le parole: «1° gennaio 2022», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
5.02. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia
di compensazione di crediti)

  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, dopo le parole: «previste dalle leggi vigenti» sono aggiunte le seguenti: «o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito»;

   b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».
5.03. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Riversamento del 50 per cento del credito d'imposta ricerca e sviluppo fruito nel caso di effettuazione di attività di innovazione)

  1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento del cinquanta per cento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.
  2. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 1 è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo comma abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività di innovazione tecnologica, come definite dall'articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, e/o attività di design e ideazione estetica, come definite dall'articolo 1, comma 202, della predetta legge n. 160 del 2019 e dall'articolo 4 del predetto decreto 26 maggio 2020. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione Pag. 32idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.
  3. All'invio alla Agenzia delle entrate della richiesta di fruizione in ordine al riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché alla disciplina di termini, modalità e preclusioni circa l'espletamento della detta procedura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 5 del presente decreto-legge.
5.04. Butti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2021 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di e-commerce, teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.05. Bellucci, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2021 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.06. Bellucci, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6.1. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: in alternativa alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, nonché all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

  Conseguentemente:

   al comma 8 sostituire le parole: alle opzioni esercitate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore con le seguenti: a partire dal periodo d'imposta 2021;

   sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi beni di proprietà intellettuale, dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, Pag. 33convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano esercitato opzione ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente norma possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione del precedente periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui al predetto articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto e che non avendo ancora sottoscritto un accordo vogliano aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, comunicano, secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la volontà di rinuncia alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa.
6.2. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)

  1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.
  2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo Testo Unico.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 hanno valore di norma di interpretazione autentica.
6.01. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Pag. 34

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di deducibilità
dell'IMU relativa a immobili strumentali)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 772, il primo e secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.»;

   b) il comma 773 è sostituito dal seguente: «773. Le disposizioni di cui al comma 772 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso e la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 100 per cento.».

  2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
6.02. Prisco, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

  1. All'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, il comma 1 è sostituto dal seguente:

   «1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

  “Art. 7-bis. – (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe)1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.
  2. L'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, l'incarico ricevuto per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.
  3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
  4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate, tenendo conto della superficie del luogo di lavoro e all'articolazione del suo impianto, senza che rilevi la potenza elettrica contrattuale della fornitura, con decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).”».
7.01. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Cedolare secca per locazioni
ad uso diverso dall'abitativo)

  1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2021 e 2022 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario Pag. 35 vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni annui, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
7.02. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'attività di trasporto persone di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché alle imprese a cui è affidata la gestione dei seguenti servizi pubblici essenziali: servizi fognari, protezione contro le inondazioni, manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, manutenzione e controllo della rete stradale, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a domicilio, telegrafi, telefoni, radiodiffusione, televisione e rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio.».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionale di guida.
7.03. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Ulteriori disposizioni per le detrazioni
fiscali per
start up «ricerca-sviluppo»)

  1. Il contribuente che matura un credito di imposta di cui all'articolo 38, comma 7, della legge 17 luglio 2020, n. 77, ha facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
7.04. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

  1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a «euro IV», di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia «euro VI», è riconosciuto un credito d'imposta pari:

   a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;

   b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;

   c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea Pag. 36 sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
  4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.05. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Interventi urgenti per il sostegno
dei liberi professionisti)

  1. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole «forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» sono aggiunte le seguenti: «e ai redditi percepiti dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno dei propri iscritti e alla promozione dell'attività professionale».
7.06. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

ART. 8.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021» e le parole: «in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita» sono sostituite dalle seguenti: «che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate»;

   a-ter) al comma 2-bis, le parole: «fino al 31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da malattie croniche o rare.»;

   b) al comma 3, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , ad eccezione delle lettere a-bis) e a-ter),;

   c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   «3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere a-bis) e a-ter), valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
8.1. Bellucci, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

ART. 9.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: minore di anni quattordici con le seguenti: minore di anni sedici;

Pag. 37

   b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: pari al 50 per cento con le seguenti: pari all'80 per cento;

   c) sopprimere il comma 4;

   d) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 29,3 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 60 milioni di euro per l'anno 2021;

   e) sostituire il comma 10 con il seguente:

  «10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 67,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 17 e, quanto a 30,7 milioni di euro per il 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate ai sensi dell'articolo 11, comma 13 del presente decreto.».
9.7. Bellucci, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: pari al 50 per cento con le seguenti: pari all'80 per cento;

   b) sopprimere le parole, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23;.
9.4. Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: pari al 50 per cento della retribuzione stessa con le seguenti: pari al 80 per cento della retribuzione stessa per genitori di minori fino ad otto anni e al 50 per cento della retribuzione stessa per genitori di minori di età compresa tra otto anni e un giorno e quattordici anni.
9.2. Caiata, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 4, sopprimere le parole: né riconoscimento di contribuzione figurativa.
9.5. Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. I genitori lavoratori autonomi, compresi i lavoratori iscritti alle Casse di previdenza private, hanno diritto a fruire, per le ragioni di cui al comma 1 e per il periodo di cui al comma 9 e nel limite di spesa di cui al comma 7, per i figli conviventi minori di anni sedici, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari all'80 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

   b) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 29,3 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2021.

   c) sostituire il comma 10 con il seguente:

   «10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 57,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 17 e, quanto a 20,7 milioni di euro per il 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate ai sensi dell'articolo 11, comma 13 del presente decreto.».
9.3. Varchi, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: pari al 50 per cento di 1/365 del Pag. 38reddito con le seguenti: pari all'80 per cento di 1/365 del reddito;

   b) al secondo periodo, sostituire le parole: pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale con le seguenti: pari all'80 per cento della retribuzione convenzionale.
9.6. Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

  Al comma 9, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2021 con le seguenti: fino al termine dell'emergenza sanitaria.
9.1. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

ART. 11.

  Sostituire i commi 13 e 14 con i seguenti:

  13. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà, le cui risorse sono destinate all'erogazione, a cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un assegno di solidarietà in favore dei nuclei familiari che, nel mese precedente la richiesta, risultano:

   a) privi di reddito familiare;

   b) titolari di valori mobiliari familiari pari a un massimo di euro 10.000;

   c) titolari di un solo immobile non rientrante nelle categorie catastali, relative a case signorili, ville e castelli, A/1, A/8 e A/9;

   d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

  14. L'assegno di solidarietà di cui al comma 13 è erogato, in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al comma 13, nella misura di euro 300, incrementati di euro 250 per ogni componente del nucleo familiare oltre il primo.
11.1. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Norme interpretative in materia di incentivi previsti dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183, per la promozione di forme di lavoro stabile)

  1. A decorrere dall'anno 2022, al fine di incentivare l'occupazione stabile, sostenendo le imprese che hanno assunto a tempo indeterminato lavoratori già occupati nel semestre antecedente con contratti di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro ma beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria con sospensione a zero ore, per cessazione di attività o concordato preventivo dell'impresa o in deroga, e senza possibilità di ripresa dell'attività lavorativa, i benefici in materia d'incentivi all'occupazione di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, all'articolo 1, commi da 118 a 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, commi da 178 a 181, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, mantengono in ogni caso la loro l'efficacia.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati, inclusi quelli già adottati anche in sede giudiziale prima della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e in ogni caso di eventuale iniziativa di recupero anche già avanzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, a decorrere dall'anno 2022, le proiezioni relative all'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
12.01. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Pag. 39

ART. 12-quinquies.

  Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 12-sexies.
(Modifica dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

  1. All'articolo 58, comma 2, lettera f), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «in una qualunque sede della provincia richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «nella sede di preferenza analitica espressa per la provincia richiesta».
12-quinquies.01. Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

  Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 12-sexies.
(Mobilità del personale scolastico)

  1. Al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: «l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso» sono soppresse.
  2. Il comma 17-novies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è soppresso.
12-quinquies.02. Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

  Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 12-sexies.
(Sblocco della mobilità interregionale e mobilità straordinaria per i dirigenti scolastici)

  1. I dirigenti scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a tre anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a dirigenti scolastici provenienti da altre regioni per il 100 per cento complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023, i dirigenti scolastici immessi in ruolo nell'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2022/2023.
12-quinquies.04. Frassinetti, Bucalo, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

  Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 12-sexies.
(Mobilità dei dirigenti scolastici e deroga al parametro del 30 per cento sulla mobilità interregionale)

  1. In ragione dell'emergenza epidemiologica, tutti i dirigenti scolastici, per le operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023 possono presentare domanda di trasferimento sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria e in deroga ai vincoli legislativi e contrattuali vigenti, senza il nulla osta da parte dell'ufficio scolastico regionale di provenienza.
12-quinquies.03. Frassinetti, Bucalo, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

Pag. 40

  Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 12-sexies.
(Diritto al lavoro dei superstiti
delle vittime del lavoro)

  1. All'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «deceduti» sono soppresse le parole: «per causa di lavoro» e dopo le parole: «di servizio» sono soppresse le parole: «e di lavoro»;

   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.».
12-quinquies.05. Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

ART. 13.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, comma 1, primo periodo, dopo le parole: Allegato I aggiungere le seguenti: , sempre che non si provveda all'assolvimento delle relative condotte normativamente prescritte entro il termine perentorio di 15 giorni dal momento della contestazione della violazione.
13.5. Butti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
13.1. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo criteri e parametri indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 e mirati a interventi per lavoratori e aziende.
13.2. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. È istituito il Marchio di qualità della Sicurezza sul lavoro. Tale Marchio viene attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle imprese che si contraddistinguono per la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e per il raggiungimento di elevati obiettivi formativi.
13.4. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In considerazione della ripresa delle attività in presenza è previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione:

   a) a tutto il personale scolastico, di un'indennità per il rischio biologico;

   b) ai videoterminalisti, di un'indennità specifica.

Pag. 41

  Tale indennità con carattere mensile dovrà essere corrisposta in proporzione alle giornate lavorative svolte in presenza.
13.10. Frassinetti, Bucalo, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria sono previsti, per tutto il personale scolastico in servizio in presenza, tamponi antigenici rapidi da eseguire periodicamente.
13.9. Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, i dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici siti nel cratere del sisma del 2016, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di garantire un'attività didattica in presenza, qualificata e il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione.
13.8. Albano, Bucalo, Frassinetti, Osnato, Bignami, Rizzetto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Sono definiti i parametri volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docenti e personale ATA, in luogo di quelli definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
13.6. Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Sono definiti i parametri per la trasformazione, per due anni scolastici consecutivi, dei posti di sostegno attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
13.7. Frassinetti, Bucalo, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Misure per garantire il livello
dei servizi in materia sanitaria)

  1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia e al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari Pag. 42per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021.
  2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1.117.670.784,96 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
13.01. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1
(Disposizioni in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro)

  1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «il rilascio della certificazione deve essere in ogni caso previsto a seguito di tampone rapido anche salivare effettuato in forma gratuita».
13.02. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

  1. Il presente articolo reca i principi fondamentali della disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro, e a tutte le malattie, ancorché non correlate al lavoro.
  3. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
  4. La disposizione di cui al comma 1 si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.
  5. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari, fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni. Pag. 43
  6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.
  7. Ai fini del presente articolo:

   a) per «libero professionista» s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;

   b) per «infortunio» s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

   c) per «grave malattia» s'intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere a immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;

   d) per «cura domiciliare» s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

   e) per «intervento chirurgico» si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.

  8. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o dal giorno di inizio della cura domiciliare.
  9. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo.
  10. Alle ipotesi previste dai commi da 6 a 11, è equiparato il parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell'evento, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 9 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
  11. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare, tramite le medesime modalità previste dal comma 9, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
  12. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui ai commi da 3 a 6 si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente il decesso. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3 sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.
  13. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con Pag. 44avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.
  14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.
  15. Per le somme dovute a titolo di imposte, tributi o contributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.
  16. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi del presente articolo.
  17. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.
  18. Le sanzioni di cui al comma 17 si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.
  19. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui, all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.03. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.

  1. Al fine di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1, commi 757, 760, 761, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinando tali risorse al miglioramento della qualità dell'aria nelle aule scolastiche attraverso l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore.
13.04. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Credito d'imposta
per il rimborso spese DPI)

  1. A tutte le imprese che hanno effettuato, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di beni e servizi, di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e a condizione che l'ammontare complessivo sia superiore a 100 mila euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese fino a 500 Pag. 45mila euro, e un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle spese eccedenti 500 mila euro e non superiori a 1,5 milioni di euro.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2020-2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.06. Bellucci, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Credito d'imposta
per il rimborso spese DPI)

  1. A tutte le imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli enti del Servizio sanitario nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, maggiori spese per l'acquisto di beni e servizi, di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto, a condizione che l'ammontare complessivo di tali acquisti sia maggiore rispetto al 2019, un credito d'imposta pari alla maggior spesa sostenuta certificabile.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2020-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.05. Bellucci, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

ART. 13-bis.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Modifiche al decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38)

  1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), secondo periodo, le parole: «di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento»;

   b) alla lettera b), primo periodo, le parole: «le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «le menomazioni di grado pari o superiore all'11 per cento».
13-bis.01. Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

ART. 16.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti Pag. 46 regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata al presente decreto.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 364.658.430,08 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente Tabella:

TABELLA A

   Regioni

Riparto fra le regioni a statuto ordinario dell'incremento delle risorse del fondo di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

   Abruzzo

15.437.118,57

   Basilicata

-

   Calabria

78.655.325,63

   Campania

-

   Emilia Romagna

19.863.976,45

   Lazio

2.607.236,44

   Liguria

-

   Lombardia

159.511.996,65

   Marche

-

   Molise

219.505,24

   Piemonte

-

   Puglia

-

   Toscana

22.484.825,22

   Umbria

3.797.827,29

   Veneto

62.080.618,58

   Totale

364.658.430,08

16.2. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. In considerazione degli effetti negativi sugli investimenti determinati dall'emergenza da COVID-19, per il solo esercizio 2020, alle regioni di cui all'articolo 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbiano incrementato gli impegni delle spese per investimento nella misura di cui al comma 780 del medesimo articolo 1, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
16.1. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.