CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 aprile 2021
571.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 193

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4 e Annesso).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,

   esaminato, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4 e Annesso);

    rammentato preliminarmente che l'andamento dell'economia italiana – così come di quella internazionale – continua ad essere fortemente condizionato dall'emergenza sanitaria connessa all'epidemia da COVID-19 e dalle conseguenti misure sanitarie e di chiusura di molteplici attività; tale situazione ha determinato nel corso del 2020 una sensibile diminuzione del PIL, che ha registrato una caduta pari all'8,9 per cento in termini reali e al 7,8 per cento in termini nominali, con una contrazione che si stima sia proseguita anche nel primo trimestre del 2021; il rapporto fra lo stock di debito pubblico e il prodotto interno lordo ha quindi subito, nell'anno 2020, un'impennata al 155,8 per cento, dal 134,6 per cento del 2019;

    rammentato altresì che gli interventi di politica economica nel 2020 hanno comportato complessivamente una spesa pari a 108 miliardi di euro (pari al 6,5 per cento del PIL); specifici interventi di sostegno all'economia hanno riguardato la moratoria su prestiti e mutui bancari in essere e le garanzie dello Stato sull'erogazione di nuovi prestiti, determinando una crescita del credito all'economia malgrado la crisi; in materia fiscale meritano di essere ricordate le sospensioni e le proroghe dei termini di adempimenti fiscali e contributivi (per circa 15,4 miliardi di euro) e la cancellazione del saldo IRAP 2019 e della prima rata di acconto 2020 (per complessivi 3,9 miliardi di euro);

    preso atto che, stante la perdurante emergenza sanitaria, il Documento afferma la necessità di rafforzare la spinta ad uscire dalla crisi attraverso tutti gli strumenti a disposizione, ivi compresi – in campo economico – i sostegni e ristori al rilancio degli investimenti e dello sviluppo con il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dal Next Generation EU (NGEU) e da ulteriori risorse nazionali; contestualmente per l'attuazione del Piano si evidenzia la necessità di talune semplificazioni normative e riforme, tra cui quella fiscale, e i relativi meccanismi della riscossione;

    evidenziato inoltre come, al fine di adottare provvedimenti d'urgenza che rechino nuove misure di sostegno e di rilancio dell'economia, è annessa al DEF una Relazione al Parlamento con la quale il Governo richiede di elevare di circa 40 miliardi di euro il limite di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare per l'anno 2021 e di modificare il sentiero di rientro verso l'Obiettivo di Medio Termine (OMT) per i prossimi anni; si tratta in particolare – con riferimento ai profili fiscali e finanziari – di risorse destinate a sostenere i titolari di partite IVA e le imprese, anche mediante sgravi di imposta per i costi fissi, la proroga della garanzia dello Stato sui prestiti e la moratoria sui crediti alle piccole e medie imprese (PMI), il rinnovo dei rinvii e delle esenzioni di imposta, nonché l'innalzamento del limite alle relative compensazioni;

    valutato come tale politica di bilancio espansiva dovrebbe consentire di raggiungere il 3 per cento di deficit nel 2025 e un rapporto fra debito lordo della PA e PIL verso il livello pre-crisi (134,6 per cento) per la fine del decennio, anche grazie alla razionalizzazione della spesa corrente e alle risorse derivanti dal contrasto all'evasione fiscale, determinandosi in tal modo un tasso di crescita del PIL pari al 4,5 per cento nel 2021 e al 4,8 per cento nel 2022, Pag. 194che si stabilizzerebbe intorno al 2 per cento negli anni successivi;

    rilevata inoltre l'opportunità di adottare con determinazione una strategia che miri a superare l'attuale divario del cosiddetto gender pay gap – vale a dire la differenza di retribuzione tra uomini e donne a parità di ruolo – e ad attivare politiche rivolte all'occupazione femminile e all'incentivazione dell'imprenditoria femminile, anche attraverso un accesso privilegiato al credito, considerato che, come riportato nel Documento, le donne sono una delle categorie più colpite dagli effetti economici della pandemia;

    preso atto infine che il Governo dichiara quali collegati alla decisione di bilancio specifici provvedimenti, recanti la delega per la riforma fiscale, la delega per la riforma della giustizia tributaria, la delega per il riordino del settore dei giochi, la semplificazione e il riordino in materia di start-up e PMI innovative, nonché la revisione organica degli incentivi alle imprese;

    rammentato che la 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica e la VI Commissione Finanze della Camera dei deputati hanno avviato l'11 gennaio scorso una indagine conoscitiva sulla Riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, nel corso della quale sono stati sinora auditi circa 60 soggetti, in rappresentanza delle istituzioni fiscali e finanziarie nazionali ed internazionali, delle imprese, dei lavoratori, delle associazioni di categoria coinvolte e di numerosi esperti della materia,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) il disegno di legge delega sulla riforma fiscale, annunciato dal Governo per la seconda metà dell'anno in corso, in uno spirito di piena collaborazione su un tema di così grande valenza politica, tenga adeguatamente conto delle risultanze dell'indagine conoscitiva in corso di svolgimento presso le Commissioni riunite Finanze di Senato e Camera; in particolare, la predetta riforma fiscale, nell'affrontare il complesso del prelievo, sia improntata alla semplificazione del sistema e alla riduzione complessiva della pressione fiscale;

   b) la predisposizione del disegno di legge delega sulla giustizia tributaria, per la quale il Governo ha recentemente insediato una Commissione interministeriale, tenga conto dei progetti di legge presentati in Parlamento sulla materia e preveda fin da subito il più ampio coinvolgimento delle Commissioni competenti, soprattutto con riguardo al tema della professionalizzazione dei giudici tributari;

   c) contestualmente all'avvio della riforma fiscale si intraprenda:

    1) un organico processo di riforma strutturale della riscossione, con particolare riferimento alla valutazione dei crediti fiscali inesigibili attualmente affidati all'agente della riscossione e a tutti gli interventi normativi e amministrativi che consentano una gestione moderna, efficiente ed efficace dell'attività, volta a favorire la compliance nel rapporto fisco/contribuente, la riduzione del tax gap, la lotta all'evasione, nonché la dilazione delle somme dovute, sospese e/o non riscosse a causa della pandemia;

    2) un organico processo di semplificazione fiscale e di riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti che sfrutti i processi di innovazione e digitalizzazione prevedendo in particolare il rafforzamento dei servizi per i cittadini (sportello virtuale) attraverso l'implementazione di nuovi canali di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate e il potenziamento dei servizi di assistenza volti a fornire risposte in tempo reale ai contribuenti su tematiche generali che sfruttino il servizio chat o i software di intelligenza artificiale per dare risposta ai quesiti più comuni;

   d) si metta in atto nel corso del 2021 una duplice azione volta a ristabilire e favorire condizioni di stabilità finanziaria delle imprese, messe duramente alla prova Pag. 195dalla pesante fase recessiva innescata dalla pandemia. Tale azione dovrebbe nel breve periodo essere rivolta alla proroga della moratoria sui prestiti bancari e delle garanzie pubbliche alla concessione di credito messe in campo nel 2020 e ad un phasing out graduale che non ne comprometta la reale efficacia; dall'altra parte, dovrebbero essere messe in atto subito misure volte a ristabilire l'equilibrio finanziario nel medio periodo, tra cui:

    1) il rafforzamento dell'Aiuto alla crescita economica (ACE), anche attraverso un aumento del tasso di rendimento nozionale soprattutto per le piccole e medie imprese e la trasformazione delle eventuali eccedenze in crediti di imposta da utilizzare in compensazione di tutti i tributi;

    2) il rafforzamento degli incentivi – monetari e non – per la quotazione sui mercati azionari a partire dall'estensione del credito d'imposta per i costi riguardanti l'offerta pubblica IPO a tutte le società che optano per la quotazione in borsa e alle piattaforme di equity crowdfunding;

    3) il potenziamento delle operazioni di capitalizzazione delle imprese, ampliandone la platea anche tramite investimenti nel capitale di fondi di private equity, banche, offerta pubblica iniziale (IPO) e quotazione sul mercato azionario dedicato alle PMI, nell'ottica di garantire sostenibilità e ottimizzazione della struttura finanziaria delle imprese nella fase di ripresa post-pandemica;

    4) la proroga dell'entrata in vigore (e/o la modifica sostanziale) del Codice della crisi d'impresa;

    5) la razionalizzazione e il rafforzamento del complesso di incentivi al venture capital, alla capitalizzazione delle piccole e medie imprese e alle start-up;

    6) il rafforzamento dei Piani individuali di risparmio (PIR) – sia nella versione «ordinaria» che in quella «alternativa» – tramite il graduale incremento delle soglie previste nonché attraverso l'estensione agli investimenti dei fondi pensione e delle casse di previdenza;

    7) il rafforzamento e lo sviluppo dei mercati di capitale alternativi al canale bancario come fonte di finanziamento per le imprese e il potenziamento del settore Fintech a servizio dell'economia reale;

    8) il rafforzamento della possibilità di riconoscere fino al 30 giugno 2021 la garanzia della SACE in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese, rimuovendo i vincoli normativi e amministrativi introdotti nella prima fase di applicazione della misura e che ne stanno determinando in ultima analisi la relativa inefficacia;

    9) l'adeguamento dei termini per la realizzazione degli interventi del Patrimonio Rilancio alle nuove scadenze definite dalla Commissione europea nella cornice del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato;

    10) la promozione di politiche a livello comunitario volte a rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese non finanziarie e a consolidare i debiti del settore privato determinati dalla pandemia, anche con riferimento alle filiere che caratterizzano il tessuto produttivo italiano.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo (C. 2104 Alemanno).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

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ALLEGATO 3

5-05793 Osnato: Tutela del regime forfettario agevolato per i lavoratori autonomi e i titolari di partite IVA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti richiamano le osservazioni svolte dal Direttore Generale delle Finanze durante l'audizione dello scorso 26 marzo alla Camera.
  Gli Onorevoli rilevano che nel corso dell'audizione la Professoressa Lapecorella avrebbe evidenziato che i diversi sistemi fiscali agevolativi, come la cedolare secca o la flat tax per le partite IVA, pur essendo utili per far emergere attività sommerse, hanno un modesto impatto sul gettito.
  Il Direttore generale delle Finanze avrebbe concluso il suo intervento dichiarando che il regime forfetario, di cui nel 2018 avrebbe usufruito circa un milione di contribuenti, determinando un gettito Irpef di circa un miliardo, è sostanzialmente iniquo, pur riconoscendone l'utilità sul piano della semplificazione degli adempimenti, suggerendo di limitare tale regime agevolato a coloro che iniziano un'attività o che hanno redditi modesti, applicandovi però l'aliquota Irpef base del 23 per cento.
  Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede «se il Governo intenda attuare la previsione dell'abolizione del regime forfettario, aumentando al 23 per cento l'aliquota Irpef sui lavoratori autonomi».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria si osserva quanto segue.
  Giova preliminarmente chiarire la portata delle osservazioni svolte dal Direttore generale delle finanze in occasione della cennata audizione.
  La Professoressa Lapecorella, in quella occasione, non ha suggerito delle linee di intervento, limitandosi a valutazioni che attengono alla minore o maggiore efficienza di alcune forme di prelievo e immaginando possibili forme evolutive di alcuni regimi di tassazione. In particolare, sono stati illustrati gli effetti sulla base imponibile Irpef delle varie forme di tassazione sostitutiva, tra cui le aliquote dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale finanziario ovvero dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale immobiliare soggetti a cedolare secca, oltre che l'imposta sostitutiva del regime forfetario e dell'imposta sostitutiva dei premi di produttività aziendale erogati ai lavoratori dipendenti, al fine di evidenziare che le possibili opzioni di riforma possono orientarsi alternativamente verso il modello dell'imposta onnicomprensiva, che attraverso un recupero dell'erosione della base imponibile, potrebbe consentire una significativa riduzione delle aliquote medie, ovvero verso il modello di imposta duale considerando, tuttavia, tra le opzioni di riforma la possibilità di far convergere le aliquote proporzionali applicabili alle diverse fonti di reddito alla prima aliquota dell'Irpef.
  In relazione al regime forfetario richiamato dagli Onorevoli interroganti, si evidenzia che si tratta un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, e prevede, al ricorrere di determinati requisiti, l'applicazione di un'imposta unica, pari al 15 per cento, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap), ad un reddito determinato forfetariamente attraverso l'applicazione di specifici coefficienti di redditività, differenziati in base all'attività esercitata, all'ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti da tali categorie di contribuenti. Il regime forfetario prevede, inoltre, una riduzione dell'imposta sostitutiva (dal 15 per cento al 5 per cento) per i primi cinque anni di attività. I contribuenti che aderiscono al regime Pag. 199 forfetario godono, altresì, di ulteriori agevolazioni e semplificazioni, soprattutto in tema di imposta sul valore aggiunto e di esonero dalla fatturazione elettronica.
  In merito al paventato incremento dell'aliquota dal 15 per cento al 23 per cento per i lavoratori autonomi, occorre precisare che l'ipotesi di incremento non rappresenta affatto una proposta di lavoro, come affermato nell'interrogazione in oggetto.
  Piuttosto, sulla base di un determinato modello teorico di riferimento, ovvero quello della Dual Incoine Tax (DIT), discusso ampiamente nelle audizioni parlamentari sulla riforma Irpef, in un passaggio dell'audizione si afferma che «qualora si volesse salvaguardare la semplificazione degli adempimenti prevista dal regime ma ricondurlo al sistema di dual income tax “imperfetto” vigente in Italia, un disegno coerente dell'imposta dovrebbe suggerire di fissare l'aliquota dell'imposta sostitutiva al livello della prima aliquota dell'Irpef in luogo dell'attuale aliquota pari al 15 per cento (5 per cento per i primi anni di attività)».
  In altre parole, sul piano strettamente teorico, il modello DIT dovrebbe prevedere l'uniformità di tutti i regimi sostitutivi e a tassazione separata dei redditi da capitale e l'armonizzazione all'aliquota più bassa dell'Irpef gravante sui redditi da lavoro dipendente.
  L'ipotesi, pertanto, rientra esclusivamente tra quelle discusse nell'ambito di un dibattito teorico collegato alla possibilità di optare per un modello di tassazione duale dei redditi personali.
  Al tempo stesso, si afferma anche che, al contrario, «un ritorno dei piccoli lavoratori autonomi tra i soggetti cui applicare le aliquote progressive dell'Irpef», ovvero il perseguimento del modello contrapposto e onnicomprensivo (CIT) «comporterebbe il riemergere dell'Irap e della ritenuta d'acconto del 20 per cento. Si riattiverebbe – inoltre – il normale meccanismo dell'Iva. Sarebbero dovute le addizionali regionali e comunali».
  Infine, nella menzionata audizione si sottolinea che «in ogni caso, sarebbe opportuna una revisione dei coefficienti di redditività che non sono stati modificati in seguito all'innalzamento della soglia di ricavi o compensi per l'accesso al regime forfetario (da 25.000 euro a 65.000 euro), non sono coerenti con la struttura dei costi di imprese di dimensioni meno contenute. Sulla base di un'analisi preliminare effettuata dal Dipartimento delle finanze, l'adeguamento dei coefficienti di redditività per tenere conto dell'ampliamento della platea dei beneficiari del regime forfetario a attività imprenditoriali di maggiori dimensioni si tradurrebbe in una riduzione della base imponibile solo per i settori del commercio ambulante e delle costruzioni. Resterebbero invariati i coefficienti di redditività dell'industria alimentare e delle bevande; dei servizi di alloggio e di ristorazione, delle attività professionali, dell'istruzione, dei servizi finanziari e assicurativi e del commercio all'ingrosso e al dettaglio, mentre il coefficiente di redditività sarebbe superiore (e aumenterebbe di conseguenza la base imponibile) solo per gli intermediari del commercio».

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ALLEGATO 4

5-05797 Fragomeli: Indennizzi in favore degli azionisti della Banca popolare di Bari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riscontro all'interrogazione relativa alla richiesta di ristori per gli azionisti della Banca popolare di Bari si rappresenta che l'assemblea della banca del 29 giugno 2020, nell'approvare la ricapitalizzazione e la sua trasformazione in S.p.A. con una maggioranza del 96 per cento, ha previsto contestualmente un rimborso a favore degli azionisti che hanno aderito agli aumenti di capitale 2014-15 e che detengono altresì obbligazioni subordinate della banca.
  A questi ultimi è stato offerto un rimborso pari a euro 2,38 per azione sottoscritta in occasione dei predetti aumenti. Con l'adesione all'offerta transattiva, gli azionisti hanno rinunciato ad ogni pretesa e/o azione legale nei confronti di BPB. Pertanto la pretesa risarcitoria dovrebbe allo stato risultare contenuta.
  Quanto alla specifica proposta formulata dagli onorevoli interroganti di istituire un Fondo analogo a quello previsto dall'articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si rappresenta che quel fondo – peraltro confluito nel noto FIR – è relativo a una fattispecie completamente diversa: si tratta, infatti, di soggetti che vantano pretese risarcitorie nei confronti di società in liquidazione ovvero in risoluzione, fattispecie che risulta estranea al quadro in esame.
  L'ipotesi di un fondo, alimentato da risorse pubbliche, che intervenga in luogo della banca a risarcire gli azionisti, a fronte di responsabilità per danno ingiusto che fossero accertate in capo ad un soggetto operante sul mercato, potrebbe configurare un'ipotesi di aiuto di Stato a favore della banca, vanificando così il percorso di rilancio della Banca fin qui compiuto e le prospettive future della banca stessa.

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ALLEGATO 5

5-05792 Martinciglio: Adozione del Regolamento per la disciplina delle procedure per l'accesso al Fondo pubblico «Patrimonio rilancio».

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante sottolinea l'importanza di definire il quadro attuativo dell'articolo 27 del decreto-legge 34/2020 al fine di rendere operativo il Patrimonio Destinato previsto dalla richiamata disposizione, anche provvedendo all'adeguamento all'ultimo aggiornamento del Temporary Framework dei termini entro cui possono essere effettuati gli interventi qualificati come misure di aiuto.
  Con riferimento a questo ultimo aspetto si conferma che è intenzione del Ministero estendere fino a fine anno i termini indicati nel D.M. 26/2021 recante il regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato.
  La definizione del regolamento del Patrimonio Destinato da parte di CDP, in coordinamento con il Ministero dell'economia e delle finanze, è in corso di ultimazione. Proprio al fine di consentire l'operatività immediata del Patrimonio Destinato dalla data della sua approvazione, si tratta di un testo eminentemente di natura tecnica, connotato da un elevato livello di dettaglio.

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ALLEGATO 6

5-05795 Cattaneo: Semplificazione e coordinamento del complesso delle agevolazioni fiscali in materia edilizia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alla normativa sul cosiddetto «Superbonus 110 per cento» di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, evidenziando che i primi mesi di applicazione del Superbonus dimostrerebbero che la complicazione delle regole e l'incertezza della normativa rendono difficile la pianificazione degli interventi.
  Gli Onorevoli segnalano che vi sarebbero problemi applicativi e incongruenze tra Superbonus ed ecobonus ordinario e bonus facciate e che si sarebbero creati risultati incomprensibili e discriminatori dalla coesistenza tra Superbonus e le altre misure agevolative che prevedono diverse percentuali di detrazione.
  A parere degli Interroganti vi sarebbe la necessità di estendere la durata del Superbonus e bisognerebbe risolvere normativamente la questione dell'applicabilità del Superbonus in caso di abusi edilizi.
  Inoltre, il Superbonus dovrebbe essere reso più accessibile per le regioni meridionali che assorbiranno solo il 9 per cento delle risorse stanziate.
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere quali interventi intende adottare a breve il Governo per uniformare, coordinare, semplificare e stabilizzare, quanto meno fino al 2023, il complesso dei bonus edilizi stratificatisi negli ultimi decenni (ristrutturazione dal 1996, riqualificazione energetica dal 2007).
  Al riguardo, sentiti anche i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta che è all'attenzione del Governo un ulteriore intervento normativo di proroga dei menzionati bonus edilizi.
  Sul riordino della materia sollecitato dagli Onorevoli interroganti, il Ministero delle transizione ecologica rileva che l'edilizia rappresenta per l'Italia un settore trainante del sistema economico e occupazionale e negli ultimi anni ha registrato una importante crisi con la perdita di posti di lavoro e la chiusura di molte aziende.
  Da quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni dell'Ance, il mercato dell'edilizia è oggi costituito prevalentemente da una domanda di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio esistente e, in tale contesto, i lavori di recupero edilizio e riqualificazione energetica attivati con gli incentivi fiscali hanno generato un significativo giro d'affari. Più specificatamente, nell'ambito dell'efficienza energetica si segnalano come meccanismi incentivanti già attivi da diversi anni il cosiddetto «Ecobonus» ed il Conto termico, a cui si aggiungono, con finalità non prettamente di efficienza energetica, il cosiddetto «Bonus Casa», «Sismabonus» ed il «Bonus facciate».
  Gli investimenti veicolati dalle detrazioni fiscali (Bonus casa e Ecobonus), sempre secondo l'Osservatorio dell'ANCE, dal 2013 al 2019 hanno mediamente stimolato investimenti per circa 22-23 miliardi di euro all'anno e portato all'assunzione di circa 47.000 unità, come emerge dalla Risoluzione di dicembre 2019 della X Commissione del Senato sulle ricadute dei sistemi incentivanti per la riqualificazione energetica degli edifici sulle filiere produttive di settore (Doc. XXIV, n. 14). A tali benefici, ovviamente, si aggiungono quelli derivanti dal risparmio energetico e dal contrasto ai cambiamenti climatici.
  Tanto premesso, dal punto di vista tecnico, è valutata positivamente l'ipotesi di una Pag. 203revisione coordinata delle detrazioni fiscali che hanno finora prodotto buoni risultati ma si presentano come un complesso molto frammentato (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonus casa, Bonus facciate. Bonus mobili, Bonus verde, Bonus alberghi).

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ALLEGATO 7

5-05794 Sangregorio: Iniziative di natura finanziaria e fiscale in favore di famiglie e piccole e medie imprese.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riscontro all'interrogazione dell'onorevole Sangregorio, si ricorda preliminarmente che, al fine di sostenere la liquidità e l'accesso al credito da parte delle imprese di piccole e medie dimensioni, con la legge di bilancio 2021 è stato prorogato al 30 giugno 2021 il regime derogatorio del fondo di garanzia per le PMI recato dai decreto liquidità, che ha altresì modificato le modalità operative del fondo, semplificandone le procedure, aumentandone lo stanziamento e ampliando la platea dei beneficiari.
  Con particolare riferimento ai finanziamenti fino a 30.000 euro con garanzia gratuita al 100 per cento, oltre alla proroga dell'operatività, con la stessa legge di bilancio è stato previsto anche il prolungamento della loro durata, da dieci a quindici anni.
  In proposito, si rappresenta che, in base a quanto comunicato dal Ministero dello sviluppo economico e Mediocredito Centrale (MCC), su un totale di 1.860.754 richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo da marzo 2020 ad aprile 2021 e relative alle misure introdotte con i decreti emergenziali, per un importo di circa 151,7 miliardi di euro, la maggior parte, ossia 1.119.350, sono riferite ai finanziamenti fino a 30.000 euro con percentuale di copertura al 100 per cento, per un importo finanziato di circa 21,8 miliardi di euro.
  Tanto premesso, e in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale, si rende noto che è allo studio la possibilità di elaborare una proposta normativa di ulteriore proroga dell'operatività dell'articolo 13, comma 1, del decreto liquidità, al fine di estendere al 31 dicembre 2021, in conformità con l'ultima modifica del Temporary Framework, il regime derogatorio per l'accesso ai finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI.

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ALLEGATO 8

5-05796 Centemero: Chiarimenti relativi alla detraibilità ai fini IRPEF dei pagamenti effettuati da conti corrente cointestati.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano una sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria provinciale di Perugia nella quale è stata affrontata la questione relativa alla «detraibilità IRPEF» dei pagamenti effettuati da conto corrente cointestato.
  Nello specifico, trattandosi di un versamento effettuato da uno dei due intestatari per la previdenza complementare, in sede di dichiarazione dei redditi, il contitolare del conto aveva fruito dell'agevolazione fiscale per intero. L'Amministrazione finanziaria, tuttavia, nel riconoscere soltanto il 50 per cento di quanto dichiarato essendo il prelievo stato effettuato da un conto cointestato, ha proceduto all'invio della cartella di pagamento per il recupero parziale della somma.
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di chiarire se la contitolarità di un rapporto di conto corrente possa finire con il penalizzare i coniugi in ordine alla possibilità di usufruire interamente delle deduzioni o detrazioni spettanti, riportandole legittimamente nella propria dichiarazione dei redditi.
  Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Secondo i principi generali dell'ordinamento fiscale, il diritto alla deduzione/detrazione spetta a condizione che l'onere deducibile/detraibile sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. In generale, l'onere può considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa.
  Al riguardo, si segnala che, in occasione dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con risposte a istanze di interpello in merito all'ambito applicativo dell'articolo 1, comma 679, della legge di bilancio 2020 – che prevede che la detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 19 per cento, degli oneri indicati nell'articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con mezzi di pagamento tracciabili – è stato precisato che il nuovo obbligo non modifica in alcun modo, ponendo ulteriori vincoli, i presupposti stabiliti dall'articolo 15 del TUIR o dalle altre norme fiscali ai fini della detraibilità dall'IRPEF degli oneri quale, in particolare, l'effettivo sostenimento degli stessi, in particolare, si ritiene che l'onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento, aspetto quest'ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.
  Con riferimento al medesimo argomento, è stato precisato che il contribuente può:

   utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza nel caso di specie, ulteriormente supportata dalla contestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito (Risposta a quesito del 2 ottobre 2020, n. 431);

   utilizzare la carta bancomat intestata al figlio per pagare le spese detraibili a lei riferite, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il Pag. 206documento di spesa, circostanza nel caso di specie, supportata dalla dichiarazione dell'istante che riferisce di aver «rimborsato in contanti la spesa sostenuta» al figlio (Risposta a quesito del 19 ottobre 2020, n. 484).