CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 aprile 2021
564.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-05700 Osnato: Erogazione di contributi a fondo perduto agli operatori dei servizi di taxi e di noleggio con conducente.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano che, ai sensi dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», è stato riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana e dei comuni ove sono situati santuari religiosi che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri.
  Tali disposizioni riguardano anche il settore dei servizi di taxi ed i servizi di noleggio con conducente.
  Tanto premesso, gli Onorevoli segnalano che il 70 per cento dei menzionati esercenti non ha percepito tale contributo, e, pur risultando regolari le istanze, da mesi nel portale dell'Agenzia delle entrate sono dichiarate ancora in lavorazione.
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere «se e quali iniziative si intendano avviare presso l'Agenzia delle entrate al fine di erogare nell'immediatezza il contributo di cui in premessa a tutti gli aventi titolo».
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  Il citato decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto decreto «Agosto») ha introdotto all'articolo 59 un contributo a fondo perduto destinato a sostenere le attività commerciali danneggiate dal calo delle presenze turistiche straniere causato dell'emergenza da Coronavirus.
  Il contributo consiste in una somma di denaro e spetta ai titolari di partita Iva che svolgono attività commerciale o di servizi al pubblico nelle zone A ed equipollenti (centri storici) dei capoluoghi di provincia e delle città metropolitane caratterizzati, in condizioni normali, da una forte presenza di turisti provenienti dai Paesi esteri in rapporto ai residenti.
  Il contributo è commisurato alla diminuzione di fatturato subita e spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei comuni di cui al comma 1 del citato articolo 59.
  Con particolare riferimento ai soggetti che svolgono servizi di «taxi» o attività di noleggio di autovetture con conducente, l'Agenzia delle entrare riferisce di aver accolto e già effettuato i pagamenti per tutti quei soggetti che hanno presentato istanza e possedevano i requisiti di calo di fatturato e domicilio fiscale nel territorio dei comuni previsti dalla disposizione in esame.
  L'Agenzia ha, inoltre, già accolto ed erogato il contributo anche a favore dei soggetti che hanno presentato istanza e per i quali, pur non avendo domicilio fiscale nel territorio dei comuni stabiliti dalla legge, è stato possibile ottenere gli elementi che attestano l'effettivo svolgimento dell'attività nel territorio dei predetti comuni, fermo restando il requisito del calo di fatturato dichiarato in istanza riferito ai servizi prestati in tale ambito territoriale.
  L'Agenzia precisa che risultano ancora in fase di lavorazione un numero contenuto di istanze di operatori che non hanno Pag. 58il domicilio fiscale nei citati comuni e per i quali sono in corso di acquisizione e valutazione gli elementi oggettivi sopra richiamati, al fine di evitare l'erogazione dei contributi anche a soggetti che non hanno i requisiti stabiliti dalla norma.
  Per completezza, è opportuno evidenziare, infine, che l'Agenzia delle entrate ha altresì tempestivamente erogato – anche nei confronti degli operatori che offrono servizio di taxi e noleggio con conducente che ne avevano i requisiti – i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) e dal decreto Ristori (decreto-legge n. 137 del 2020) e provvederà ad erogare in tempi brevi i contributi previsti dal decreto Sostegni.

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ALLEGATO 2

5-05702 Sangregorio: Determinazione dei valori economici relativi alle menomazioni dell'integrità psicofisica delle vittime di sinistri.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il presente Question Time riguarda lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti di invalidità (attuativo dell'articolo 138 Codice delle Assicurazioni Private – D.Lgs. 209/2005). In particolare, gli interroganti riferiscono che i valori economici delle singole invalidità (determinati con il sistema del «punto variabile») non terrebbero in considerazione i criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità ovvero delle tabelle milanesi e romane, laddove si attribuisce al punto base di invalidità lo stesso valore previsto per le lesioni di lieve entità (cosiddette microlesioni).
  A riguardo, si rappresenta che le scelte operate con riferimento allo Schema di Decreto in parola rappresentano il frutto di un intenso e costante confronto con tutte le parti interessate (rappresentanti del mondo assicurativo, sanitario e consumeristico), al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri al pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito, da un lato, e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, dall'altro.
  Alla luce di tale confronto, si osserva che la scelta di attribuire al punto base per le macro-lesioni lo stesso valore di quello previsto per le microlesioni, pertanto, è volta a garantire coerenza e continuità tra i risarcimenti derivanti dalla medesima fattispecie di danno (seppur di entità differente) nonché ad assicurare risarcimenti complessivamente omogenei a quelli previsti nelle sedi giudiziarie nazionali, nel rispetto di due principi normativamente previsti:

   1) la crescita del valore del punto all'aumentare della gravità della lesione;

   2) la crescita più che proporzionale dell'entità del risarcimento rispetto alla percentuale di invalidità.

  Ne discende, che in coerenza con i citati principi, la Tabella Unica Nazionale è volta a garantire un risarcimento più che proporzionale, riconoscendo valori monetari superiori per lesioni maggiormente significative, conducendo a risultati non difformi da quelli della tabella milanese e, per certi gradi di invalidità (già dal punto 75), più favorevoli per i danneggiati.
  Inoltre, si rappresenta che, nel seguito dell'iter istruttorio di adozione del provvedimento, si terrà conto anche dell'adeguamento dei valori riportati nella recente edizione delle tabelle milanesi (anno 2021). Tutto ciò proprio al fine di contemperare tutti gli interessi in gioco e nel rispetto del dato normativo.
  Con riguardo all'impatto generale sui risarcimenti, sulla base dei dati tecnici IVASS, si osserva altresì che la Tabella Unica Nazionale garantisce – secondo stime effettuate sui sinistri pagati nel corso delle precedenti annualità – risarcimenti per danno biologico complessivamente in linea con quelli sopportati finora, con un effetto redistributivo complessivo, operante sui punti di invalidità, a vantaggio dei sinistri di maggior gravità.
  Infine, si informa che, in esito alla fase di consultazione iniziata il 13 gennaio scorso e conclusasi in data 28 gennaio, lo Schema di decreto in parola e la relazione illustrativa sono stati rivisti anche alla luce dei rilievi formulati dalle parti sociali. Lo schema di d.P.R., come previsto Pag. 60dalla legge n. 400 del 1988, seguirà poi l'iter dei pareri obbligatori (presso il Consiglio di Stato), nonché il doppio passaggio in Consiglio dei Ministri (deliberazione preliminare e definitiva), prima della conclusiva adozione.

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ALLEGATO 3

5-05701 Ungaro: Definizione delle modalità di invio delle comunicazioni di avvenuta cessione dei crediti di imposta.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle misure introdotte dal decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda laddove si prevede, in luogo dell'utilizzo diretto, la possibilità di optare per la cessione anche parziale del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. A tale proposito gli Interroganti chiedono di conoscere i tempi di emanazione dell'annunciato provvedimento da parte dell'Agenzia delle entrate contenente le indicazioni necessarie al fine di rendere possibile la comunicazione della cessione del credito tramite intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
  Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  Gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla procedura di comunicazione delle cessioni del credito d'imposta prevista per i canoni di locazione e affitto di immobili ad uso non abitativo, dall'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e disciplinata dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 250739 del 1° luglio 2020.
  In tale provvedimento era stato previsto che, con successivo atto, sarebbero state definite le modalità per consentire l'invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998.
  In proposito si evidenzia che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 378222 del 14 dicembre 2020, è stata approvata una nuova versione del modello di comunicazione della cessione dei crediti di cui trattasi, sia per adeguarne il contenuto all'estensione dell'agevolazione al 31 dicembre 2020, sia per consentirne l'invio tramite gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del citato DPR n. 322.
  Per completezza, si fa presente che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 43058 del 12 febbraio 2021 è stata, inoltre, approvata una nuova versione del modello di comunicazione della cessione dei crediti di cui trattasi, per adeguarne il contenuto all'estensione dell'agevolazione al 30 aprile 2021.

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ALLEGATO 4

5-05703 Buratti: Proroga della moratoria in favore delle micro, piccole e medie imprese per apertura di crediti e concessioni di prestiti e finanziamenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Riguardo alle moratorie bancarie ed alla richiesta di allungamento dell'attuale periodo di vigenza, come rappresentato recentemente dal Ministero dell'economia e delle finanze anche in occasione di un'interrogazione di analogo contenuto, si evidenzia, preliminarmente, che la moratoria ex art. 56 DL 18/2020 è già stata prorogata 2 volte (da ultimo con la legge di bilancio).
  In proposito si ricorda che le Linee Guida dell'Autorità Bancaria Europea (EBA –European Banking Authority) sulle moratorie del 2 aprile 2020 (EBA/GL/2020/02), come modificate, da ultimo, il 2 dicembre 2020 (EBA/GL/2020/15), hanno fissato un limite di durata massima della sospensione dei pagamenti pari a nove mesi (o il termine maggiore di nove mesi purché concesso interamente prima del 30 settembre 2020), oltre il quale i benefici previsti dalle linee guida non sono più applicabili. Dopo tale termine le banche sono chiamate a valutare se classificare le esposizioni in moratoria come «oggetto di concessione» (forborne) e, qualora successivamente a tale classificazione ricorrano i requisiti previsti dalle Linee Guida dell'EBA sull'applicazione della definizione di default (EBA/GL/2016/07 del 28 settembre 2016), procedere alla classificazione come esposizioni forborne non-performing, con le conseguenze che ne derivano (anche in termini di applicazione del calendar provisioning).
  La classificazione come forborne non-performing di una impresa beneficiaria di una moratoria che sia stata già classificata come forborne, in base alle Linee guida EBA sulla definizione di default, potrebbe avvenire, tra le varie ipotesi previste:

   i) qualora il posticipo dei pagamenti, escluso il periodo coperto dalle linee guida EBA (come chiarito con una specifica FAQ del 29 gennaio u.s.), abbia determinato una riduzione del valore atteso del finanziamento, rispetto al valore originario, sopra la soglia dell'1 per cento;

   ii) in presenza di una seconda misura di concessione, quale, ad esempio, un ulteriore rinvio dei pagamenti.

  Già con l'ultima proroga al 30 giugno 2021, prevista dalla legge di Bilancio 2021, le banche potrebbero procedere alla classificazione a forborne (qualora riscontrino uno stato di difficoltà del debitore) e, successivamente, alla verifica dei requisiti per valutare l'ulteriore classificazione a forborne non-performing.
  Ciò premesso, si ribadisce che il Ministero dell'economia e delle finanze sta valutando possibili interventi di rimodulazione della moratoria anche al fine di renderla compatibile con il quadro comunitario.
  Analogamente si sta valutando anche la possibilità di proroga ed ottimizzazione degli interventi per la liquidità condotti attraverso le garanzie (Fondo centrale PMI e Garanzia Italia) nell'ambito degli spazi offerti dal quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea.

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ALLEGATO 5

5-05704 Centemero: Notizie in merito all'emanazione del decreto attuativo relativo al cosiddetto Fondo controesodo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'applicazione della disciplina fiscale agevolativa prevista per i cosiddetti lavoratori rimpatriati come modificata dal decreto-legge n. 34 del 2019 e dal decreto-legge n. 124 del 2019.
  In particolare, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere per quale motivo non è stato ancora emanato il decreto attuativo di cui all'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 che ha previsto una rimodulazione delle agevolazioni fiscali accordate in favore dei soggetti che trasferiscono la residenza in Italia dal 30 aprile 2019, prevedendo l'abbattimento del reddito imponibile, a decorrere dall'anno 2019, nella misura del 70 per cento nel primo quinquennio, nonché entro quali termini il predetto decreto sarà emanato.
  A tale ultimo proposito, nel ricordare che la norma di che trattasi non prevede un termine per l'emanazione del decreto, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, informo che sono in corso approfondimenti tecnici in ordine ai criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del «Fondo Controesodo».
  Nelle more dell'emanazione del provvedimento in argomento, la circolare N. 33/E dell'Agenzia delle entrate prevede che i soggetti che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, possono avvalersi dell'agevolazione nella minore misura del 50 per cento, restando inteso che, invece, per i soggetti rientrati a decorrere dal periodo di imposta 2020, il regime agevolato in esame è operativo indipendentemente dall'emanazione del decreto citato.

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ALLEGATO 6

5-05705 Baratto: Adozione di iniziative per il blocco e la riduzione della pressione fiscale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative il Governo intenda adottare per bloccare nel 2021 qualsiasi aumento della pressione fiscale, anche locale, e giungere in tempi brevi a una complessiva riforma del fisco che comporti un generale decremento del peso del fisco su cittadini e imprese.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, rappresento quanto segue.
  Giova preliminarmente evidenziare che in merito alla riforma del fisco le Commissioni riunite della Camera dei Deputati (VI Commissione finanze) e del Senato della Repubblica (6a Commissione finanze e Tesoro) hanno avviato da tempo un'indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF e su altri aspetti dell'attuale sistema tributario.
  Il Governo è impegnato a realizzare un'ampia riforma della tassazione finalizzata a disegnare un fisco equo, semplice e trasparente per i cittadini, che riduca in particolare la pressione fiscale sui ceti medi e le famiglie con figli ed acceleri la transizione del sistema economico verso una maggiore sostenibilità ambientale e sociale. Nella predisposizione della riforma si terrà conto anche delle risultanze dell'indagine conoscitiva richiamata.
  In merito poi alla pressione fiscale riguardante gli enti locali si deve sottolineare che questi ultimi in virtù dell'autonomia impositiva, loro riconosciuta anche a livello costituzionale, possono autonomamente utilizzare gli strumenti di cui dispongono per alleggerire il carico tributario su cittadini e imprese.

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ALLEGATO 7

5-05706 Alemanno: Andamento della riscossione del contributo fiscale per l'acquisto di veicoli non rientranti tra quelli a basso impatto ambientale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle misure introdotte dalla legge di bilancio 2019 volte ad incentivare l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale al contempo scoraggiando l'acquisto di quelli maggiormente inquinanti. In proposito, il comma 1042 dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 prevede, da parte di chi acquisti e immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, il pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km.
  Con la risoluzione n. 31/E del 2019 dell'Agenzia delle entrate, è stato quindi istituito il codice tributo 3500, per il versamento della suddetta imposta, tramite l'utilizzo del modello F24 Elide mentre, con la successiva risoluzione n. 32/E del 2019, sono state definite ulteriori misure attuative, anche con riguardo all'obbligo di pagamento del contributo fiscale in oggetto, entro la data di immatricolazione del veicolo.
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere i dati relativi all'andamento del contributo fiscale in oggetto, con particolare riferimento al gettito generato ed alla stima della sua evasione.
  Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, si rappresenta che, con riferimento ai versamenti effettuati mediante modello F24 con il codice tributo «3500» (denominato «ECOTASSA – imposta per l'acquisto e l'immatricolazione in Italia di veicoli di categoria M1 con emissioni eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km – articolo 1, comma 1042, della legge n. 145 del 2018»), l'importo complessivamente versato dal mese di marzo 2019 al mese di marzo 2021 ammonta a circa euro 102.000.000, con un numero di versamenti pari a circa 77.500 unità.