CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 maggio 2020
361.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 23/2020 recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

  considerato che:
   il decreto-legge interviene a sostegno delle imprese in difficoltà a seguito dell'emergenza Coronavirus, con misure specifiche su quattro principali ambiti: accesso al credito, sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti; misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese; rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria; norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese;
   investono in particolare le competenze della Commissione Giustizia diverse misure deputate a garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19 (recate dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 10 del CAPO II), nonché le norme volte alla semplificazione e alla digitalizzazione del processo tributario (di cui all'articolo 29 del Capo IV) e le disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali (di cui all'articolo 36 del Capo V);

  considerato che:
   il nuovo codice della crisi e dell'impresa, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ha l'obiettivo principale di favorire il risanamento aziendale attraverso procedure di ristrutturazione anticipata (c.d. misure di allerta), in cui lo strumento fallimentare è concepito come extrema ratio;
   le attuali contingenze economiche rendono impossibile l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, concepite nell'ottica di un quadro economico stabile, a differenza di quello attuale segnato da una profonda crisi finanziaria, in cui è fondamentale operare secondo prassi giuridiche ed interpretative già consolidate tra gli operatori economici;
   è quindi degna di apprezzamento la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 5, che, intervenendo sul comma 1 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, differisce l'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, originariamente prevista al 15 agosto 2020, al 1o settembre 2021;

  evidenziato che:
   l'articolo 9 prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione;
   in questa fase delicata per l'intero sistema economico nazionale occorre tener conto delle gravi condizioni finanziarie Pag. 10sopraggiunte per effetto della pandemia da COVID-19, che ha impedito a molti imprenditori di onorare con regolarità gli impegni assunti per il risanamento delle proprie aziende;
   appare pertanto opportuno incrementare le possibilità di risanamento delle imprese, attraverso strumenti idonei a scongiurare una crisi irreversibile del tessuto imprenditoriale-produttivo ed in grado di tutelare anche le ragioni dei creditori;
   andrebbero quindi estese anche agli atti e pagamenti eseguiti in virtù di piani attestati di risanamento (ex articolo 67, comma 3, lettera d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, cosiddetta legge fallimentare), al fine di ampliare la platea dei soggetti che potranno richiedere la proroga di sei mesi dei termini di adempimento delle procedure concorsuali in scadenza tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021;

  rilevato che:
   l'articolo 10 prevede la declaratoria di improcedibilità dei ricorsi finalizzati all'apertura del fallimento e delle procedure fondate sullo stato di insolvenza, presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020;
   la ratio della norma è quella di evitare il fallimento in un momento in cui lo stato di deficit dell'impresa può dipendere da fattori straordinari ed esterni, quali l'emergenza sanitaria in corso;
   l'attuale formulazione della disposizione, che prevede un limitato arco temporale di efficacia (9 marzo-30 giugno 2020), non appare in sintonia con la dichiarata finalità di sostegno alle imprese, considerato che le situazioni di insolvenza determinate dalla pandemia da COVID-19 potrebbero verosimilmente realizzarsi nei mesi successivi alla riapertura delle attività commerciali ed imprenditoriali, allorquando si manifesteranno concretamente le ripercussioni negative dell'emergenza socio-economica;
   l'esclusione di tanti imprenditori dai benefici previsti dall'articolo 10 potrebbe indurli a ricorrere ad altre forme di accesso al credito, che vedano coinvolta la criminalità organizzata, sempre pronta ad infiltrarsi nel tessuto economico del Paese;
   appare pertanto opportuno che la declaratoria di improcedibilità dei ricorsi ex articoli 15 e 195 del citato regio decreto n. 267 del 1942 nonché ex articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, venga estesa oltre i termini indicati ed almeno fino al 31 dicembre 2020;

  considerato che:
   l'articolo 36 reca disposizioni in materia di sospensione dei termini processuali, in particolare prorogando, dal 15 aprile all'11 maggio 2020, su tutto il territorio nazionale, le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze e sulla sospensione dei termini per il compimento di atti nei procedimenti civili, tributari, penali e di competenza dei tribunali militari, previste dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
   tale disciplina andrebbe completata mediante il riferimento al diritto condominiale, soprattutto con riguardo a due ambiti principali: la prorogatio dei poteri dell'amministratore di condominio in deroga alla disciplina dell'articolo 1129 del codice civile e la postergazione del termine per la presentazione del rendiconto consuntivo;
   sotto il primo aspetto, la proroga del mandato dell'amministratore, nel caso fosse scaduto o prossimo alla scadenza, si rende necessaria al fine di garantire pieni poteri di rappresentanza ed assicurare il buon funzionamento del condominio in questo periodo emergenziale, fermo restando il diritto dei condomini di procedere alla revoca dell'incarico;
   con riguardo alla seconda questione, appare opportuno rinviare, fino ad un massimo di 12 mesi, la presentazione e la convocazione dell'assemblea in cui approvare il rendiconto consuntivo dei condomini Pag. 11la cui gestione, per il 2019, si è conclusa a partire dal 31 luglio, al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento del virus, che impongono il distanziamento sociale, ed assicurare una gestione condominiale ispirata all'ottica della continuità, come del resto suggeriscono i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 9, si valuti l'opportunità di estendere le previsioni legislative inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, anche agli atti e pagamenti eseguiti in virtù di piani attestati di risanamento, al fine di ampliare la platea dei soggetti che potranno richiedere la proroga di sei mesi dei termini di adempimento delle procedure concorsuali in scadenza tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021;
   b) all'articolo 10, si valuti l'opportunità di estendere la ivi prevista declaratoria di improcedibilità dei ricorsi ex articoli 15 e 195 del citato regio decreto n. 267 del 1942 nonché ex articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, oltre i termini indicati ed almeno fino al 31 dicembre 2020;
   c) all'articolo 36, si valuti l'opportunità di inserire ulteriori disposizioni che rechino la prorogatio dei poteri dell'amministratore di condominio in deroga alla disciplina dell'articolo 1129 del codice civile e la postergazione del termine, fino ad un massimo di 12 mesi, per la presentazione del rendiconto consuntivo relativo all'anno 2019.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Atto n. 145.

PROPOSTA DI PARERE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (A.G.145), di seguito denominato «decreto»;
  rilevato che:
   l'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, di riforma della professione forense, prevede che le modalità attraverso le quali è riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere il titolo di specialista siano disciplinate da un regolamento attuativo adottato dal Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF);
   ai sensi del citato articolo 9, l'avvocato può conseguire il titolo di specialista in presenza di una delle seguenti condizioni: esito positivo di percorsi formativi almeno biennali organizzati dal Consiglio nazionale forense (CNF) presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e gli ordini forensi territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione; comprovata esperienza nel settore di specializzazione, desumibile qualora sussistano un'anzianità ininterrotta di iscrizione all'albo di almeno 8 anni ed un esercizio assiduo, prevalente e continuativo dell'attività forense (la cui valutazione esclusiva spetta al CNF) in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni;
   con il decreto ministeriale 12 agosto 2015, n. 144, è stato emanato il regolamento di attuazione dell'articolo 9, recante disposizioni per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista, che stabilisce sia le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, sia i parametri ed i criteri sulla base dei quali il CNF valuta l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo dell'attività professionale in uno dei settori di specializzazione;
   a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5575/2017, con la quale sono state confermate le sentenze del TAR Lazio che avevano in parte annullato il citato decreto ministeriale n. 144 del 2015, si sono rese necessarie modifiche alla disciplina regolamentare delle specializzazioni forensi;
   lo schema di decreto ministeriale in esame introduce tali modifiche, con particolare riguardo all'individuazione dei settori di specializzazione, alla disciplina del colloquio per ottenere il titolo di specialista, ai percorsi formativi e ai requisiti per il mantenimento del titolo;
   la finalità della disciplina delle specializzazioni risponde all'esigenza di rendere facilmente riconoscibili le materie in cui il professionista può offrire ai propri assistiti un quid pluris rispetto alla preparazione Pag. 13media, in ragione di approfondimenti mirati o di una comprovata esperienza sul campo;
   all'articolo 7 del decreto si prevede che per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nel settore di specializzazione, il Consiglio nazionale forense possa stipulare le convenzioni anche d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
   all'articolo 7 del decreto si stabilisce, al comma 5, che le suddette convenzioni prevedono l'istituzione di un comitato scientifico composto da sei membri, di cui tre nominati da una delle articolazioni di cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore, e gli altri tre membri nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4, nonché si stabilisce, al comma 6, che le medesime convenzioni prevedono anche l'istituzione di un comitato di gestione composto da cinque membri, di cui tre nominati da uno degli enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore;
   all'articolo 8, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto, si stabilisce che ai fini della valutazione della comprovata esperienza non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di una analoga attività difensiva; il secondo periodo dell'articolo 8 comma 1, lettera b) è richiamato dall'articolo 11 comma 1, secondo e terzo periodo, relativamente alla valutazione degli incarichi necessari per il mantenimento del titolo di avvocato specialista;
  considerato che:
   la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto sostituisce integralmente l'articolo 3 del citato decreto. In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 3 riformula compiutamente l'elenco dei settori di specializzazione degli avvocati secondo i criteri, congiuntamente o disgiuntamente applicati, dell'omogeneità disciplinare e della specialità della giurisdizione o del rito, mentre i successivi commi 3, 4 e 5 suddividono ulteriormente gli ambiti di specializzazione di cui alle lettere a), b) e c) che fanno riferimento alla tradizionale tripartizione fra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, in indirizzi corrispondenti a rami del diritto specifici ed omogenei;
  ritenuto che:
   tra i settori nei quali l'avvocato può conseguire il titolo di specialista di cui al comma 1 del nuovo articolo 3, andrebbero previsti anche il diritto sportivo e il diritto ecclesiastico che, in quanto ambiti autonomi nella giurisdizione, nella pratica, nella dottrina e nella didattica, meriterebbero di essere considerati settori autonomi di specializzazione;
   tra gli indirizzi afferenti al settore del diritto civile, indicati al medesimo comma 3, andrebbe anche previsto il seguente: «strumenti di risoluzione alternativa delle controversie»;
   tra gli indirizzi afferenti al settore del diritto amministrativo indicati al comma 5 dell'articolo 3, alla lettera a) figura quello del «diritto del pubblico impiego e della responsabilità amministrativa», che andrebbe più opportunamente suddiviso in: «diritto del pubblico impiego» e «diritto della responsabilità amministrativa»;
   in relazione all'indirizzo del diritto del pubblico impiego andrebbe ulteriormente valutato se possa essere opportuno specificare che esso afferisce al pubblico impiego non contrattualizzato, lasciando conseguentemente la materia del pubblico impiego contrattualizzato nell'ambito del settore del diritto del lavoro; ciò tenendo anche in considerazione l'esigenza di non irrigidire conseguentemente l'accesso al titolo di avvocato specialista sulla base della comprovata esperienza, stante la possibilità ad oggi sia per un avvocato amministrativista sia per un avvocato giuslavorista Pag. 14di esercitare la propria professione anche nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato;
   con riguardo ai settori di specializzazione di cui alle lettere a), b) e c) che fanno riferimento alla tradizionale ampia tripartizione fra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, sarebbe opportuno prevedere espressamente la facoltà di accompagnare il titolo di avvocato specialista con l'indicazione dell'indirizzo o degli indirizzi, sino ad un massimo di tre, afferenti il settore prescelto, in quanto, in tali settori, è l'indicazione dell'indirizzo che maggiormente può orientare la clientela nella scelta dell'avvocato in possesso di una preparazione specifica per la controversia da sottoporre;
   attualmente anche le associazioni maggiormente rappresentative non specialistiche offrono corsi tematici accreditati per l'acquisizione dei crediti necessari per la formazione continua di cui all'articolo 11 della legge n. 247 del 2012;
   l'istituzione di due comitati, scientifico e di gestione, che, a ben vedere, hanno analoga composizione e svolgono funzioni invero quasi sovrapponibili, appare una duplicazione non necessaria e foriera di spreco di tempo e denaro;
   la previsione che nella valutazione degli incarichi professionali esclude che si possa tener conto, sia ai fini della acquisizione del titolo di specialista attraverso la comprovata esperienza che ai fini del mantenimento del titolo di specialista, degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analoga attività difensiva, appare estremamente limitativa, poiché impedisce di tener conto delle peculiarità delle situazioni concrete;
  valutato che:
   l'articolo 7, comma 12, del decreto, indica i criteri in conformità ai quali sono organizzati i corsi di specializzazione in cui si sostanziano i percorsi formativi che devono essere seguiti per accedere al titolo di avvocato specialista;
   andrebbe previsto, all'articolo 2, comma 2, del decreto, quale ulteriore canale di accesso al titolo di avvocato specialista, il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, ove riconducibile ad uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3 del decreto, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema di decreto;
   andrebbe previsto, all'articolo 2, comma 2, del decreto, quale ulteriore canale di accesso al titolo di avvocato specialista, il conseguimento del diploma di master di II livello, qualora l'articolazione dello stesso master risponda ai requisiti previsti per i corsi di specializzazione dall'articolo 7, comma 12, del decreto;

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 2, comma 2, del decreto, si preveda che il titolo di avvocato specialista possa essere conferito anche in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca ove riconducibile ad uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3 del decreto, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema di decreto;
   2) all'articolo 2, comma 2, del decreto, si preveda che il titolo di avvocato specialista è conferito anche in ragione del conseguimento del diploma di master II livello in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3 dello stesso decreto, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema di decreto, qualora l'articolazione del master risponda ai criteri di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2 del decreto, valuti il Governo l'opportunità – in relazione agli ambiti di specializzazione di cui alle lettere a), b) e c) che fanno riferimento alla Pag. 15tradizionale tripartizione fra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo – di accompagnare facoltativamente il titolo di avvocato specialista con l'espressa indicazione di uno o più indirizzi, sino ad un massimo di tre, afferenti al settore; conseguentemente, all'articolo 7, comma 12-bis, del decreto, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 2), dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di prevedere che il corso relativo ad uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) si sviluppi in una parte generale e una parte speciale di durata non inferiore a un anno destinata all'approfondimento in «uno o più» degli indirizzi, sino ad un massimo di tre, afferenti al settore;
   b) valuti il Governo l'opportunità di introdurre, al comma 1 dell'articolo 3 del decreto, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto, le seguenti lettere: «o) diritto sportivo; p) diritto ecclesiastico;
   c) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, al comma 3 dell'articolo 3 del decreto, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto, la seguente lettera: «o) strumenti di risoluzione alternativa delle controversie»;
   d) valuti il Governo l'opportunità di sostituire, al comma 5 dell'articolo 3 del decreto, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto, la lettera a) con le seguenti: «a) diritto del pubblico impiego; a-bis) diritto della responsabilità amministrativa»; relativamente alla proposta lettera a), valuti il Governo l'opportunità di specificare il riferimento esclusivo al pubblico impiego non contrattualizzato;
   e) all'articolo 7 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di unificare in un unico organismo le funzioni che attualmente le disposizioni ivi previste imputano in capo a due distinti soggetti, il comitato di gestione e il comitato scientifico;
   f) al medesimo articolo 7 del decreto, ai commi 3 e 4, si valuti l'opportunità di prevedere che il Consiglio nazionale forense possa stipulare le convenzioni anche d'intesa con le associazioni maggiormente rappresentative, anche non specialistiche; conseguentemente, si valuti l'opportunità di inserire anche all'articolo 10 del decreto il riferimento alle associazioni forensi maggiormente rappresentative non specialistiche;
   g) all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il secondo periodo; conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, del decreto, si valuti l'opportunità di sopprimere il secondo periodo e di eliminare all'ultimo periodo, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2), dello schema di decreto, il riferimento al secondo periodo dell'articolo 8, comma 1, lettera b);
   h) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'avvocato che ha conseguito nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del regolamento di cui allo schema di decreto, un attestato di frequenza di un corso conforme ai criteri previsti all'articolo 7, comma 12, come richiamato dall'articolo 14, comma 1, del decreto, possa chiedere al Consiglio nazionale forense il conferimento del titolo di avvocato specialista, quando il corso suddetto si sia concluso con il superamento di una prova scritta ed orale; conseguentemente valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la locuzione «previo superamento di una prova scritta e orale».