CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 settembre 2021
660.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. C. 3269 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
1.2. Prisco, Montaruli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per le medesime finalità del presente decreto, i seggi sono fruibili per i cittadini soggetti a tutte le tipologie di disabilità, nel rispetto delle norme di distanziamento e garantendo al contempo la piena comprensione delle modalità di voto.
  1-ter. La Repubblica riconosce la lingua italiana dei segni (LIS) quale lingua propria della comunità sorda e delle loro famiglie e garantisce la piena accessibilità ai seggi anche attraverso forme di video-interpretariato.
1.1. Montaruli, Prisco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei giorni seguenti, fino al termine delle operazioni di voto».
1.3. Montaruli, Donzelli, Prisco.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) le disposizioni di cui alla lettera b) si applicano anche a tutte le strutture sanitarie residenziali operanti sul territorio nazionale.
2.1. Lapia.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

   b-bis) le disposizioni di cui alla lettera b) si applicano anche alle strutture sanitarie con meno di 100 posti letto.
2.2. Lapia.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Sono comunque assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto.
2.3. Prisco, Montaruli.

ART. 3.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: e il quinto giorno con le seguenti: e l'ultimo giorno.
3.3. Prisco, Montaruli.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: e il quinto giorno con le seguenti: e il secondo giorno.
3.2. Prisco, Montaruli.

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  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: e il quinto giorno con le seguenti: e il terzo giorno.
3.1. Prisco, Montaruli.

ART. 5.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5.1. Borghese, Tasso, Longo.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: è esente da autenticazione, se.
5.2. Borghese, Tasso, Longo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: corredata di copia non autenticata con le seguenti: corredata di copia autenticata.
5.3. Borghese, Tasso, Longo.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comitato elettorale circoscrizionale può dichiarare nulle le sottoscrizioni delle liste di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, che presentano ragionevoli dubbi di autenticità.
5.4. Borghese, Tasso, Longo.

  Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comitato elettorale circoscrizionale può dichiarare nulle le sottoscrizioni che presentano difformità palesi tra la firma sul documento di identità e la sottoscrizione delle liste di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286.
5.5. Borghese, Tasso, Longo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) la certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 57, è rilasciata anche ai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che hanno completato il ciclo vaccinale come previsto nel Paese di residenza. Il Ministro della salute provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad aggiornare il sistema informatico per il rilascio della certificazione verde COVID-19.
5.6. Borghese, Tasso, Longo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce sull'esito della sperimentazione del voto elettronico, entro trenta giorni dallo svolgimento delle elezioni alle competenti Commissioni parlamentari.
5.8. Siragusa.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (Comites) sono svolte, a scelta dell'elettore, mediante l'utilizzo del voto elettronico o con modalità di votazione per corrispondenza e di scrutinio di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e al decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118.
  1-ter. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, entro sei mesi dalla data di elezione dei Comites per le elezioni successive a quelle del 2021, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabilite le modalità di votazione elettronica e lo scrutinio dei seggi nel rispetto dei princìpi di personalità e di segretezza del voto. Con il medesimo regolamento è stabilita la disciplina delle operazioni di scrutinio nel rispetto dei princìpi di segretezza del voto. Il regolamento di cui al periodo precedente è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia che si Pag. 15pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza il regolamento può essere adottato.
  1-quater. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce entro trenta giorni dallo svolgimento delle elezioni dei Comites 2021 alle competenti Commissioni parlamentari sull'esito della sperimentazione del voto elettronico.
5.9. Siragusa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 6 dell'articolo 13, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le pubblica sul portale del consolato».
5.7. Siragusa.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esenzione imposta di bollo)

  1. All'Allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, articolo 27-ter, è premesso il seguente periodo: «Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da movimenti o partiti politici, nonché».
5.01. Ferrari, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga della durata in carica di sindaco)

  1. All'articolo 51, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «due anni, sei mesi e un giorno» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
5.02. Raffaelli, Morrone, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Interruzione della decorrenza dei termini per la ricandidatura)

  1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si intendono consecutivi i mandati interrotti da periodi di gestione commissariale».
5.03. Raffaelli, Morrone, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52)

  1. L'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si interpreta, anche tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che ha disposto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 dicembre 2021, nel senso che il differimento di un mese dei termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della legge n. 352 del 1970, trova applicazione anche per le richieste di referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione annunciate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 2021.
5.04. Magi, Baldino.