CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 gennaio 2021
505.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa (C. 2737 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2737, recante «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019»;

   rilevato come la cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e il Qatar sia attualmente disciplinata dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 27 ottobre 2011, n. 198;

   evidenziato come lo Scambio di Note di cui si propone la ratifica sia volto a introdurre alcune modifiche al predetto Accordo, secondo la procedura prevista dell'articolo 11 dell'Accordo medesimo, in materia di giurisdizione, sicurezza delle informazioni classificate e durata dell'Accordo;

   rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento s'inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa (C. 2746 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2746, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017»;

   rilevato come l'Accordo di cui si propone la ratifica aggiorni la precedente intesa in materia tra le Parti, firmata a Roma il 10 luglio 1997, ratificata ai sensi della legge 20 dicembre 2000, n. 408, rinnovata da ultimo nel 2009 e non più vigente dal febbraio 2014;

   segnalato come l'Accordo abbia l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra le forze armate delle Parti, consolidando le reciproche capacità difensive, di contribuire ai processi di stabilizzazione e sicurezza di una regione di importante valore strategico, di supportare le attività di contrasto della pirateria nel corno d'Africa, nonché di promuovere positivi effetti nei settori produttivi e commerciali dell'approvvigionamento e della logistica di entrambi i Paesi;

   rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento s'inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 (C. 2835 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2835, di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il decreto-legge sia riconducibile in via prevalente alle materie «ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordine pubblico e sicurezza» e «profilassi internazionale» che l'articolo 117, secondo comma, lettere g), h) e q), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

   segnalato inoltre come il provvedimento riguardi anche, in particolare per quanto riguarda l'articolo 2, alla materia «tutela della concorrenza», attribuito anch'essa alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

   rilevato, per quel che concerne al rispetto degli altri principi costituzionali, come l'articolo 16 della Costituzione preveda che «ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza»;

   segnalato a tale riguardo come la Corte costituzionale (nella sentenza n. 419 del 1994) abbia evidenziato che la disposizione del richiamato articolo 16 presenta, rispetto all'articolo 13 della Costituzione, una diversa sfera di operatività, non costituendo un mero aspetto della libertà personale, ponendo in particolare in rilievo come la norma costituzionale ammetta la possibilità di limitazioni, ponendo però quale condizione di legittimità che siano previsti dalla legge in via generale i motivi di sanità o sicurezza pubblica e come tali motivi possano nascere da situazioni generali o particolari, inclusa la necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose o di prevenire i pericoli che singoli individui possono produrre rispetto alla sicurezza pubblica (sentenza n. 68 del 1964);

   richiamato quindi che la giurisprudenza costituzionale ha qualificato la riserva prevista dall'articolo 16 della Costituzione, quale riserva relativa, seppure vincolata nel contenuto, essendo ammessa la possibilità per la normazione secondaria di specificarne il contenuto (in particolare si richiamano al riguardo le sentenze n. 2 del 1956, n. 72 del 1968 e n. 68 del 1964);

   evidenziato altresì come la tutela della salute sancita dall'articolo 32 della Costituzione quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività implichi e comprenda – oltre alle misure di prevenzione – anche il dovere di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, e come pertanto, laddove si profili una incompatibilità tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale, la Corte costituzionale abbia evidenziato che «deve ovviamente darsi prevalenza al primo» (sentenza n. 399 del 1996);

   considerato che il decreto-legge in esame si inserisce nell'ambito di una catena normativa costituita anche da altri due decreti-legge intervenuti a breve distanza di tempo sulla medesima materia Pag. 55oggetto del decreto-legge: il decreto-legge n. 158 del 2020, anch'esso attualmente all'esame della Camera (C. 2812), che il provvedimento in esame integra in alcuni aspetti; il decreto-legge n. 1 del 2021, il cui disegno di legge di conversione è stato assegnato alla Camera (C. 2847), il quale reca, tra le altre cose, disposizioni in materia alla circolazione sul territorio nazionale nel periodo 7-15 gennaio 2021;

   preso atto che il contenuto dei predetti decreti-legge n. 158 del 2020 e n. 1 del 2021 è rifluito nel corpo del decreto-legge n. 172, a seguito dell'approvazione, durante l'esame in sede referente di quest'ultimo, di due proposte emendative;

   richiamato come in più sedi è stata evidenziata l'opportunità di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – i quali, anche se caratterizzati, come in questo caso, dalla medesima finalità unitaria, originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge (si veda, da ultimo, il parere reso dal Comitato per la legislazione nella seduta del 18 novembre 2020 sul disegno di legge C. 2779, di conversione del decreto-legge n. 125 del 2020);

   ricordato inoltre che in precedenti occasioni il Comitato permanente per i pareri della I Commissione Affari costituzionali ha rilevato l'opportunità di evitare interventi con ulteriori strumenti normativi su decreti-legge in corso di conversione (si veda l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 15 aprile 2020 sul disegno di legge C. 2463, di conversione dei decreti-legge n. 18 del 2020), al fine di evitare eventuali antinomie sul piano del sistema delle fonti che tali modalità di potrebbero comportare;

   rilevato come l'articolo 2 del decreto-legge introduca un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, hanno la partita IVA attiva e che, ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633 del 1972, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del provvedimento, relativi al settore delle attività di ristorazione, prevedendo in tale ambito, al comma 5, che sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020, le quali indicano caratteristiche e procedura per ottenere i contributi a fondo perduto previsti dal medesimo articolo 25,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   con riferimento al comma 5 dell'articolo 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di circoscrivere meglio la portata dell'espressione «in quanto compatibili», concernente l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020, relative alle caratteristiche e alla procedura per ottenere i contributi a fondo perduto previsti dal medesimo articolo 25.