CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 ottobre 2021
678.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 19 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Stefano CECCANTI.

  La seduta comincia alle 13.45.

Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.
C. 3314 Governo.
(Parere alla Commissione II).
(Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazione)

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Stefano CECCANTI, presidente, in sostituzione del relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 3314 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

    il provvedimento, originariamente composto da 29 articoli, per un totale di 125 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 33 articoli, per un totale di 145 commi; esso appare prevalentemente configurabile, sulla base del preambolo, a due distinte finalità; da un lato, quella di introdurre disposizioni in materia di crisi d'impresa; dall'altro lato, quella di recare interventi in materia di giustizia;

    il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dopo diciannove giorni, il 24 agosto; come in precedenti analoghe occasioni, il Comitato invita ad approfondire le conseguenze di questo eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

   sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

    si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, la lettera e) del comma 2 dell'articolo 7 prevede che l'imprenditore, nel formulare il ricorso per l'accesso alle misure protettive e cautelari, presenti anche “una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza Pag. 4 e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata”; al riguardo andrebbe approfondita la possibilità di attribuire valore di autocertificazione a una dichiarazione che attesta non uno stato, una qualità personale o un fatto ma un evento incerto, vale a dire la possibilità di risanare l'impresa; i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 19 consente al Ministro dello sviluppo economico di nominare la società Fintecna SpA commissario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 270 del 1999 e nelle procedure liquidatorie accorpate di cui all'articolo 1, comma 498 della legge n. 296 del 2006; al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire se si intenda nominare commissario straordinario una persona giuridica (vale a dire la società Fintecna Spa) ovvero un soggetto fisico da individuare tra gli amministratori della società Fintecna SpA; in proposito si ricorda che la disciplina in materia appare piuttosto orientata all'individuazione quali commissari di persone fisiche; anche laddove si consente – come all'articolo 1, comma 498, della legge n. 296 del 2006 – la nomina di “studi professionali associati” o “società di professionisti” si richiede comunque la designazione di una “persona fisica responsabile della procedura” ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; la clausola di invarianza di cui all'articolo 28 prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione degli articoli 3 e 24; non viene invece fatta menzione dell'articolo 26-bis, introdotto al Senato, che reca un'autonoma copertura finanziaria;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    la lettera b) del comma 3-quinquies dell'articolo 19 prevede la possibilità di adottare decreti di natura non regolamentare, provvedimenti definiti dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, “atti dall'indefinibile natura giuridica”;

    il provvedimento, nel testo presentato al Senato, risulta corredato di analisi tecnico-normativa e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) riferita al Capo I nonché di dichiarazione di esenzione dall'AIR ai sensi del regolamento in materia adottato con il DPCM n. 169 del 2017 con riferimento al Capo II;

  ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, che debba essere rispettata la seguente condizione:

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    provveda la Commissione di merito, a sopprimere, all'articolo 19, comma 3-quinquies, lettera b) le parole: “di natura non regolamentare”.

  Il Comitato osserva altresì:

   sotto il profilo della formulazione del testo:

    provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire la formulazione dell'articolo 7, comma 2, lettera e), dell'articolo 19, commi 3-bis e 3-ter e dell'articolo 28.

  Il Comitato raccomanda infine:

   abbia cura il Governo, ai fini del rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore, conseguente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; al riguardo potrebbe essere valutato un più coerente e sistematico utilizzo della possibilità di approvazione dei provvedimenti in prima deliberazione da parte del Consiglio dei ministri “salvo intese” cui dovrebbe far seguito una seconda e definitiva deliberazione».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 13.50.