CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 marzo 2020
342.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 18

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 31 marzo 2020. — Presidenza della presidente Maura TOMASI.

  La seduta comincia alle 11.05.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.
C. 2428 Governo.

(Parere alla Commissione XII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo RUSSO, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2428 e rilevato che:
  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
   il decreto-legge, composto da 18 articoli, per un totale di 45 commi, appare riconducibile alla ratio unitaria enunciata nel preambolo di potenziare, al fine di fronteggiare l'epidemia da COVID-19, la rete di assistenza territoriale e le funzioni del Ministero della salute;
   per quanto attiene il rispetto dell'immediata applicazione delle misure contenute Pag. 19nel decreto-legge, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400/1988, si segnala che dei 45 commi del provvedimento solo uno richiede l'adozione di un provvedimento attuativo (si tratta in particolare di un decreto del Ministro della salute);
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   andrebbe approfondita la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), prevede che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono conferire a medici specializzandi incarichi di lavoro autonomo di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020; al riguardo potrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire quale sia il termine finale della possibile proroga (cioè il 31 dicembre 2020 o l'eventuale data del 2020 in cui verrà a cessare lo stato di emergenza); il medesimo articolo 1, comma 1, lettera a), prevede che gli incarichi di lavoro autonomo possono essere conferiti in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001; al riguardo potrebbe essere opportuno approfondire tale formulazione, al fine di specificare quali parti del citato articolo 7 siano derogabili, atteso che viene richiamato un articolo che include anche norme recanti principi e diritti fondamentali in materia di gestione delle risorse umane da parte delle pubbliche amministrazioni (ad. es.: garanzia di parità e pari opportunità, divieto di discriminazione); la lettera b) del comma 1 consente, in deroga alla disciplina prevista dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 547 a 548-ter, della legge n. 145 del 2018), la stipula di contratti di lavoro dipendente per personale medico e infermieristico in formazione specialistica anche in assenza dell'accordo quadro nazionale previsto dalla disciplina; al riguardo andrebbe precisato se, come sembra desumersi, la stipula di tali contratti potrà avvenire anche in assenza degli accordi tra regioni e province autonome, da un lato, e università, dall'altro lato, conseguenti al richiamato accordo-quadro nazionale; il comma 3 dell'articolo 1 consente l'attribuzione degli incarichi previsti dall'articolo anche ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali; al riguardo, andrebbe chiarito se si intenda fare effettivamente riferimento a tutte le tipologie di incarico previste dall'articolo o, come sembra desumersi, solo ai contratti di lavoro autonomo previsti dal comma 1, lettera a), con esclusione quindi dei contratti di lavoro dipendente di cui al comma 1, lettera b) e dei contratti di lavoro autonomo del personale medico e infermieristico collocato in quiescenza di cui al comma 6; inoltre andrebbe chiarito il coordinamento tra il richiamato comma 3 e il comma 1, lettera a) che fa riferimento al conferimento di incarichi solo a medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo o al penultimo anno del corso di specializzazione; al comma 2 dell'articolo 1 andrebbe chiarita la portata della nullità di diritto dei contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1, posto che il successivo comma 6 prevede ad esempio, come si è visto, una diversa tipologia di contratti di lavoro autonomo per il personale medico e infermieristico collocato in quiescenza; con riferimento al richiamato comma 6 si segnala poi l'opportunità di chiarire se per tali contratti la conclusione dello stato di emergenza costituirà il limite per la durata dell'incarico o per il conferimento del medesimo; il comma 1 dell'articolo 2 consente, in via transitoria, il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato a personale medico e sanitario; al riguardo, andrebbe specificato se si intenda fare riferimento alla sola tipologia del contratto di lavoro dipendente o anche ad altre tipologie di contratto di lavoro; il comma 6 dell'articolo 14 prevede che al termine dello stato di emergenza per l'epidemia da COVID-19 i soggetti che hanno trattato dati personali ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 «adottino misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel Pag. 20contesto dell'emergenza, all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali»; al riguardo andrebbe valutata, al fine di evitare difficoltà applicative, l'opportunità di una formulazione più precisa, che indichi termini certi, sul piano temporale, per il ritorno al trattamento ordinario dei dati personali;
   si segnala che il comma 1 dell'articolo 7 e il comma 1 dell'articolo 15 nel, rispettivamente, richiamare e novellare disposizione del decreto-legge n. 6 del 2020 non citano la legge di conversione del decreto (legge n. 13 del 2020);
   l'articolo 11 comma 3, e l'articolo 14, comma 1, recano un richiamo a fonti non legislative (rispettivamente, all'articolo 29 del D.P.C.M. 22 novembre 2010 ed all'articolo 1 ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630), senza indicare gli estremi della loro pubblicazione in G.U. (rispettivamente: G.U. n. 286 del 7 dicembre 2010 e G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2020); potrebbe valutarsi l'opportunità di una integrazione in tal senso, al fine di facilitare la generale conoscibilità delle norme in questione;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   si segnala che l'articolo 23 del decreto-legge n. 9 del 2020, attualmente all'esame del Senato (A.S. 1746), prevede, in via transitoria, in alcune regioni e province, la possibilità di conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale medico e infermieristico, anche se collocato in quiescenza; tali previsioni risultano assorbite dalle fattispecie più ampie di cui all'articolo 1 del provvedimento;
   il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), neanche nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; appare comunque evidente che il provvedimento possa rientrare tra quei provvedimenti «direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato» per i quali l'articolo 6 del medesimo DPCM n. 169 del 2017 stabilisce l'esenzione dall'AIR;

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
    approfondire la formulazione dell'articolo 1; dell'articolo 2 e dell'articolo 14, comma 6;
    aggiungere, all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «23 febbraio 2020, n. 6», le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13»;
    aggiungere, all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «23 febbraio 2020, n. 6», le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13»;
    aggiungere, all'articolo 11, comma 3, dopo le parole: «Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010,», le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010,»;
    aggiungere, all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630,», le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020,»;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire il coordinamento tra Pag. 21l'articolo 1 del provvedimento e l'articolo 23 del decreto-legge n. 9 del 2020, attualmente all'esame del Senato.»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2447 Governo.

(Parere alla Commissione XII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Stefano CECCANTI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2447 e rilevato che:
  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
   il provvedimento, composto da 6 articoli, per un totale di 24 commi, appare riconducibile alla ratio unitaria enunciata nel preambolo di adottare misure adeguate e proporzionate di contrasto all'epidemia da COVID19;
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   i commi 1 e 3 dell'articolo 2, recano un richiamo a fonti non legislative (rispettivamente, all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 ed ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020), senza indicare gli estremi della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (per i DPCM richiamati la data di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» corrisponde a quella di adozione); potrebbe valutarsi l'opportunità di una integrazione in tal senso, al fine di facilitare la generale conoscibilità delle norme in questione;
   il comma 1 dell'articolo 2 prevede che i DPCM di contrasto dell'epidemia; per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, siano adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del dipartimento della Protezione civile; al riguardo si osserva che l'utilizzo dell'espressione «di norma» non permette di individuare con precisione i casi in cui il Comitato tecnico scientifico è coinvolto nel procedimento di adozione delle misure di contenimento;
   il comma 1 dell'articolo 3 prevede che le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2; al riguardo, la formulazione della disposizione appare suscettibile di approfondimento in quanto manca il termine di comparazione dell'espressione «ulteriormente restrittive»; andrebbe chiarito se si tratti, come sembra desumibile, di misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti;
   il comma 1 dell'articolo 4 prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1 (cioè con i DPCM), ovvero dell'articolo 3 (quindi con ordinanze regionali o sindacali); tale formulazione non sembra quindi ricomprendere il caso, di cui all'articolo 2, comma 2, di adozione di analoghe misure da parte del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 833 del 1978; si potrebbe pertanto valutare l'integrazione in tal senso della disposizione;Pag. 22
   il comma 2 dell'articolo 4 prevede – come già l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 2020, come modificato dal decreto-legge n. 14 del 2020 – che per determinate violazioni delle misure di contenimento si applichi la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni; al riguardo andrebbe chiarito se la disposizione si applichi retroattivamente in misura minima ridotta alla metà, come previsto dal comma 8 dell'articolo 4 in via generale per «le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative» e, in tale ipotesi, come venga calcolata la misura minima ridotta alla metà;
   il comma 5 dell'articolo 4 prevede che, «in caso di reiterata violazione della medesima disposizione», la sanzione amministrativa pecuniaria sia raddoppiata (da 800 a 6.000 euro) e la sanzione accessoria interdittiva sia applicata nella misura massima (30 giorni); al riguardo si valuti l'opportunità di specificare se la reiterazione sia configurabile a fronte dell'ulteriore violazione di una qualsiasi delle misure dell'articolo 1, comma 2, ovvero se si tratta di una recidiva specifica, derivante dalla reiterata violazione della stessa misura di contenimento;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   l'articolo 1 prevede un dettagliato elenco di misure di contrasto all'epidemia che è possibile adottare, ai sensi dell'articolo 2, con DPCM; viene conseguentemente abrogato – fatta eccezione per alcune specifiche disposizioni – il decreto-legge n. 6 del 2020 che ha costituito la base giuridica per i DPCM di contrasto dell'epidemia fin qui adottati (gli effetti di tali DPCM come delle altre misure adottate sono fatti salvi dall'articolo 2, comma 3); al riguardo merita rilevare che molte delle misure di contrasto fin qui assunte – che pure risultano proporzionate rispetto all'obiettivo costituzionalmente rilevante della tutela della salute – devono ritenersi adottate sulla base di una norma del citato decreto-legge n. 6 del 2020, l'articolo 2, che consentiva l'attuazione, in via generale, di «ulteriori misure di contenimento» rispetto a quelle indicate dall'articolo 1 e limitate a specifici territori; su tale norma il Comitato per la legislazione, nel parere reso nella seduta del 25 febbraio 2020, aveva segnalato l'opportunità di specificare meglio la portata della disposizione; sulla medesima norma anche il Comitato permanente per i pareri della I Commissione Affari costituzionali aveva segnalato, nel parere reso nella seduta del medesimo 25 febbraio 2020, l'opportunità di specificare se con le ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza che le autorità competenti potevano adottare al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1, si intenda fare riferimento a misure ulteriori rispetto all'ambito territoriale lì definito (cioè territori in cui si siano registrati casi di contagio) o a misure ulteriori a quelle elencate all'articolo 1, comma 2, ovvero ad entrambi i casi; in tal senso il provvedimento in esame appare costituire una migliore e più dettagliata base giuridica per l'adozione delle misure di contenimento;
   l'articolo 5, comma 1, lettera b) dispone l'abrogazione dell'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ancora in corso di conversione al Senato (S. 1746); al riguardo si ricorda che il Comitato, in una precedente analoga occasione, aveva raccomandato al Governo di «evitare in futuro la modifica esplicita – e, in particolare l'abrogazione – di disposizioni contenute in decreti-legge ancora in corso di conversione ad opera di successivi decreti-legge, al fine di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi in itinere e ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge; come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari» (parere reso nella seduta dell'11 dicembre 2019 sul disegno di legge C. 2284 di Pag. 23conversione del decreto-legge n. 137 del 2019); il Comitato ritiene però di non ribadire tale raccomandazione per il provvedimento in esame in considerazione della situazione di effettiva eccezionale emergenza, inedita nella storia repubblicana, nella quale Governo e Parlamento stanno operando; rimane fermo che un simile modo di procedere dovrà essere evitato non appena superata l'emergenza in corso;
   il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), neanche nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; appare comunque evidente che il provvedimento possa rientrare tra quei provvedimenti «direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato» per i quali l'articolo 6 del medesimo DPCM n. 169 del 2017 stabilisce l'esenzione dall'AIR;

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
    aggiungere, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630», le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020»;
    approfondire, all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, l'utilizzo dell'espressione: «di norma»;
    aggiungere, all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati», le seguenti: «e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale»;
    aggiungere, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «ulteriormente restrittive» le seguenti: «rispetto a quelle vigenti»;
    sostituire, all'articolo 4, comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 1» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2»;
    approfondire la formulazione dell'articolo 4, comma 2;
    approfondire, all'articolo 4, comma 5, l'utilizzo dell'espressione: «in caso di reiterata violazione della medesima disposizione».»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.
C. 2423 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione VI).
(Esame e conclusione – Parere con raccomandazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni Luca ARESTA, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2423 e rilevato che:
  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
   il decreto-legge, che ha mantenuto, a seguito dell'esame al Senato, il numero di articoli (5) e di commi (13) del testo originario, appare riconducibile alla ratio unitaria enunciata nel preambolo di dare attuazione ad interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti;Pag. 24
   si segnala che il provvedimento, deliberato del Consiglio dei ministri nella riunione del 23 gennaio 2020, è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» a distanza di 13 giorni, il 5 febbraio 2020; al riguardo, come già segnalato dal Comitato in precedenti analoghe occasioni, appare opportuno un approfondimento sulle conseguenze di un simile intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988; ciò in considerazione del fatto che ai sensi dell'articolo 77 Cost. i decreti-legge sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri; ne consegue il rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15, comma 3 della legge n. 400 del 1988;
   sempre con riferimento al requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che sia il trattamento integrativo previsto dall'articolo 1 sia la detrazione fiscale istituita dall'articolo 2 si applicheranno dal 1o luglio 2020;
   il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), neanche nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR, previste dall'articolo 7 del medesimo DPCM n. 169 del 2017;

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente raccomandazione:
   abbia cura il Governo di evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore in conseguenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, approfondendo le conseguenze di una simile prassi in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988.»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.
C. 2434 Governo.

(Parere alla Commissione VII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni Luca ARESTA, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2434 e rilevato che:
  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
   il decreto-legge, composto da 16 articoli, per un totale di 52 commi, appare riconducibile alla ratio unitaria enunciata nel preambolo di avviare con urgenza interventi connessi allo svolgimento dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina del 2026 e delle finali di Tennis ATP di Torino del 2021; andrebbe approfondita la piena riconducibilità a questa ratio delle disposizioni in materia di pubblicizzazione parassitaria di cui agli articoli da 10 a 14 Pag. 25posto che si tratta di disposizioni che troveranno applicazione per tutti gli «eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale» (articolo 10, comma 1) e non solo in occasione delle manifestazioni sportive sopra richiamate;
   per quanto attiene al rispetto dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 52 commi del provvedimento 3 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; si prevede in particolare l'adozione di un DPCM, un decreto ministeriale e, all'articolo 15, comma 2, di «ulteriori disposizioni attuative ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988»;
   si segnala che il provvedimento, deliberato del Consiglio dei ministri nella riunione del 13 febbraio 2020, è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» a distanza di 29 giorni, il 13 marzo 2020; al riguardo, come già segnalato dal Comitato in precedenti analoghe occasioni, appare opportuno un approfondimento sulle conseguenze di un simile intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   come già si è accennato il comma 1 dell'articolo 10 prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di divieto della pubblicizzazione parassitaria a tutti «gli eventi sportivi e fieristici di rilevanza nazionale o internazionale»; fattispecie che appare in vero suscettibile di una più dettagliata definizione;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   il comma 2 dell'articolo 3 autorizza il Presidente del Consiglio a nominare, per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 uno o più Commissari straordinari dotati dei poteri previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019 (cd. «DL sbloccacantieri»); in proposito si ricorda che si tratta di commissari straordinari che possono operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatte solo salve le disposizioni del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e «i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea», espressione, quest'ultima, che il Comitato, nel parere reso nella seduta dell'11 giugno 2019, aveva ritenuto non dotata di forte cogenza sul piano giuridico; nel medesimo parere il Comitato aveva raccomandato di avviare una riflessione su poteri e funzioni dei commissari straordinari; per quanto riguarda poteri e nomina del commissario straordinario in ambito sportivo si veda il parere reso dal Comitato in occasione del decreto-legge 104/2019 (A.C. 2242);
   il comma 2 dell'articolo 15 prevede che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai Capi I (relativo ai giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026) e II (relativo alle finali ATP di Torino 2021) il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato in materia di sport possono dettare ulteriori disposizioni attuative, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; si ricorda che il richiamato articolo 17, comma 3, prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere; al riguardo, appare pertanto opportuno circoscrivere meglio la portata dell'autorizzazione all'emanazione di regolamenti ministeriali recata dalla disposizione;
   il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), neanche nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione Pag. 26illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR, previste dall'articolo 7 del medesimo DPCM n. 169 del 2017;

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 10, comma 1;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di circoscrivere meglio la portata dell'autorizzazione all'emanazione di norme regolamentari prevista dall'articolo 15, comma 2;

  Il Comitato raccomanda altresì:
   abbia cura il Governo di evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore, approfondendo le conseguenze di una simile prassi in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;
   provveda il Legislatore, come già segnalato nella raccomandazione contenuta nel parere reso nella seduta dell'11 giugno 2019 sul disegno di legge C. 1898 di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019 (cd. «DL Sbloccacantieri»), ad avviare una riflessione sulla definizione di poteri e funzioni dei commissari straordinari anche prendendo in considerazione l'ipotesi, avanzata nella XVII Legislatura, dalla Commissione parlamentare per la semplificazione nel documento conclusivo sull'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze, approvato il 24 febbraio 2016, di «codificare» in un testo legislativo tutte le disposizioni normative a cui i commissari straordinari possono derogare.»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 11.35.