CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 agosto 2020
421.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
ALLEGATO

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario. C. 2619 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2619 e rilevato che:
  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
   il provvedimento, composto da 3 articoli, per un totale di 5 commi, appare finalizzato a garantire il rispetto del principio della parità di genere nella legislazione elettorale regionale attraverso l'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'articolo 120 della Costituzione;
   in proposito si rileva che l'intervento va valutato alla luce dell'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988, il quale stabilisce che il Governo non può mediante decreto-legge provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, fra le quali rientra la materia elettorale; occorre al tempo stesso considerare che si registrano diversi precedenti di interventi in materia elettorale con tale strumento normativo, che hanno avuto ad oggetto prevalentemente aspetti del procedimento elettorale e non la disciplina del sistema elettorale in senso sostanziale; anche dalla giurisprudenza costituzionale – si veda ad esempio la sentenza n. 161 del 1995 – si ricava che il divieto di intervenire con decreto-legge in materia elettorale riguardi la determinazione della rappresentanza in base ai voti ottenuti e non incida sulla legislazione elettorale di contorno; al tempo stesso, con riferimento alla qualificazione, nell'ambito del sistema elettorale, del meccanismo che il provvedimento inserisce nella legge elettorale pugliese – ovvero la doppia preferenza di genere – si consideri che la sentenza n. 4 del 2010, pronunciandosi sulla legge elettorale regionale campana che per prima introdusse questo meccanismo, osservò che la disposizione campana, per la sua formulazione, non prefigurava il risultato elettorale, ossia non alterava la composizione dell'assemblea elettiva rispetto a quello che sarebbe stato il risultato di una scelta compiuta dagli elettori in assenza della regola contenuta nella norma medesima né attribuiva ai candidati dell'uno o dell'altro sesso maggiori opportunità di successo elettorale rispetto agli altri; in altri termini, la «nuova regola rende maggiormente possibile il riequilibrio, ma non lo impone. Si tratta, quindi, di una misura promozionale, ma non coattiva»;
   in ogni caso, si segnala la peculiarità del provvedimento, che quindi non dovrebbe costituire precedente, in quanto lo stesso trova il suo fondamento nell'esigenza di dare attuazione a due disposizioni costituzionali, vale a dire l'articolo 51 e l'articolo 117, settimo comma, della Costituzione;
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   la formulazione del testo può suscitare alcuni dubbi in ordine al suo ambito applicativo; il preambolo e la relazione illustrativa fanno infatti riferimento all'esigenza di garantire il rispetto, tra i principi fondamentali individuati dall'articolo Pag. 124 della legge n. 165 del 2004 in materia di legge elettorali regionali, del solo principio in materia di parità di genere, introdotto nel citato articolo 4 dalla legge n. 20 del 2016, mentre il comma 1 dell'articolo 1 fa riferimento ai «principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificata dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20» e sembra pertanto ricomprenderli tutti e per tutti legittimare, in caso di mancato recepimento nella legislazione regionale, l'esercizio dei poteri sostitutivi;
   inoltre, la rubrica dell'articolo 1 fa riferimento ad un «intervento sostitutivo in materia di elezioni regionali per l'anno 2020»; tuttavia il contenuto del comma 1 dell'articolo 1 appare suscettibile di applicazione anche per successivi eventi elettorali;
   soprattutto nell'ipotesi in cui il testo abbia una portata generale, e quindi non limitata alla sola applicazione del principio della parità di genere e alle sole elezioni regionali del 2020, appare opportuno circoscriverne meglio la portata e le modalità di applicazione, in particolare con riferimento alle modalità di valutazione del mancato recepimento dei principi fondamentali dell'articolo 4 della legge n. 165 del 2004; essa infatti potrebbe risultare in alcuni casi difficoltosa; si pensi in particolare all'applicazione del principio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) che prescrive «l'individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze»; in altri casi, invece, un'applicazione rigida della disposizione potrebbe indebolire la distinzione tra legislazione di principio statale e legislazione attuativa regionale;
   un approfondimento sulla portata e sulle modalità applicative appare opportuno anche con riferimento al comma 3 dell'articolo 1, laddove si prevede che «il Prefetto di Bari è nominato commissario con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del presente decreto»; la disposizione va infatti valutata alla luce della giurisprudenza costituzionale che appare orientata, anche se in materia diversa (la disciplina dei piani di rientro dai disavanzi sanitari), ad escludere la possibilità di ritenere conformi al dettato costituzionale provvedimenti commissariali aventi forza di legge regionale, pur tutelando, in quel settore specifico, l'attività dei commissari da interferenze degli organi regionali, anche quando questi agissero per via legislativa (sentenza n. 247 del 2018);

  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire la formulazione dell'articolo 1, commi 1 e 3, al fine di definirne meglio la portata e le modalità di applicazione.»