ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00549

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 404 del 07/10/2020
Abbinamenti
Atto 7/00541 abbinato in data 15/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: PORCHIETTO CLAUDIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 07/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIACOMONI SESTINO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/10/2020
MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/10/2020
BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/10/2020
CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/10/2020
GIACOMETTO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/10/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 15/10/2020
BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 15/10/2020
TRANO RAFFAELE MISTO
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 15/10/2020
VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 15/10/2020

DISCUSSIONE IL 15/10/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 15/10/2020

AUDIZIONE INFORMALE IL 24/11/2020

AUDIZIONE INFORMALE IL 25/11/2020

AUDIZIONE INFORMALE IL 02/12/2020

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00549
presentato da
PORCHIETTO Claudia
testo di
Mercoledì 7 ottobre 2020, seduta n. 404

   La VI Commissione,

   premesso che:

    negli ultimi due anni i processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione hanno subito una forte accelerazione, con lo scopo dichiarato di velocizzare e semplificare le procedure nonché di ridurre i costi a carico dei cittadini, delle imprese e delle amministrazioni;

    in particolare, in ambito fiscale, la trasformazione digitale è considerata centrale dall'Ocse, con riferimento sia al contrasto all'evasione, che all'efficienza ed equità della struttura fiscale. Anche per il Fondo monetario internazionale le nuove tecnologie potranno garantire benefici, sia in termini di maggiore compliance, che politiche tributarie più mirate, ma, chiarisce Fmi, si otterranno risultati significativi, solo se l'adozione della tecnologia è ben progettata, saldamente attuata e accompagnata da riforme e semplificazioni in favore delle imprese;

    il processo di piena digitalizzazione del sistema fiscale è stato fortemente implementato a partire dal decreto n. 119 del 2018 (fiscale), che ha disposto l'obbligo generalizzato, tranne taluni esenti, della fatturazione elettronica. L'articolo 14 del decreto-legge n. 124 del 2019 consente alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle entrate l'utilizzo dei dati contenuti nei file delle fatture elettroniche fino dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, superando gli ordinari termini di accertamento pari a 5 o 7 anni;

    sempre con il decreto-legge n. 124 del 2019 (articolo n. 21), è stata data piena attuazione al codice dell'amministrazione digitale nella parte in cui si prevede la possibilità di utilizzare la piattaforma tecnologica tra le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pagamento abilitati, anche per la certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e gli adempimenti connessi ai corrispettivi giornalieri (cosiddetti scontrini elettronici);

    il medesimo decreto all'articolo 22, introduce un credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento, fruibile, dal 1° luglio 2020, da esercenti attività di impresa i cui ricavi o compensi abbiano valore inferiore a 400.000 euro. L'agenzia delle entrate, con suo provvedimento del 29 aprile 2020 ha definito le modalità per la comunicazione dei dati delle commissioni applicate;

    la legge di bilancio 2020 n. 160 del 2019, articolo 1, comma 290, ha stanziato 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022 per l'attribuzione di rimborsi in denaro a favore di soggetti che fanno uso di strumenti di pagamento elettronici. I rimborsi sono commisurati ai volumi ed alla frequenza degli acquisti. Tale Fondo «cashback» prima azzerato con il «decreto rilancio», n. 34 del 2020, per evidenti esigenze di finanza pubblica in forza dell'emergenza da Covid-19, è stato rifinanziato per 1.750 milioni da utilizzare nel 2021, dall'articolo n. 73 del decreto-legge n. 104 del 2020 (decreto-legge «Agosto») ;

    con l'articolo 140 del decreto-legge n. 34 del 2020 si è stabilito il rinvio della disciplina sulle sanzioni per il tardivo o omesso invio dello scontrino elettronico dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021. I titolari di partita Iva senza registratore telematico e con volume d'affari al di sotto dei 400 mila euro avranno quindi tempo fino al 1° gennaio 2021 per acquistare il registratore telematico o per adeguare il vecchio registratore fiscale. Conseguentemente, l'articolo 141 del decreto stabilisce che anche l'avvio della lotteria degli scontrini sia spostato al 1° gennaio 2021;

    da ultimo il decreto «Semplificazione» n. 76 del 2020, dall'articolo 24 all'articolo 35, introduce tutta una serie di norme che riguardano la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. In particolare, l'articolo 24 sposta al 28 febbraio 2021 la decorrenza, più volte rinviata, dell'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA, per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, mentre l'articolo 34 crea una piattaforma digitale nazionale dati, definita quale infrastruttura tecnologica che renda possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici;

    la piattaforma PagoPa si definisce come un sistema unico per i pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione, in realtà, al suo interno l'utenza deve continuare a districarsi tra diversi canali telematici – siti e app – dei pubblici. Nonostante sia costituita da 5 anni al momento aderisce a PagoPa solo una amministrazione su due, mentre l'adesione delle banche, che in molti casi hanno un proprio sistema per i pagamenti verso la pubblica amministrazione, è solo volontaria. Infine, il generale divieto di applicare al consumatore commissioni sui pagamenti elettronici, non ha effetto per i pagamenti effettuati tramite banche, istituti di credito, poste, ricevitorie, siti, app, verso le pubbliche amministrazioni: l'applicazione di una commissione, anche costosa (fino a 2,85 euro) a cittadini e imprese è prassi corrente;

    negli altri Paesi europei, gli indicatori principali utilizzati per misurare lo sviluppo del e-government sono la percentuale di cittadini e di imprese che interagiscono con le pubbliche amministrazioni attraverso rete telematica e il grado di soddisfazione degli stessi in merito all'efficienza e alla convenienza dei servizi digitali offerti;

    il rilievo che l'incremento dell'uso della moneta elettronica e la disponibilità e l'accesso a informazioni fiscali tempestive possano portare ad una diversa politica fiscale, con l'obiettivo di maggiori entrate e minori spese per le pubbliche amministrazioni, deve inquadrarsi nei limiti previsti dallo statuto del contribuente e della delega fiscale (legge n. 23 del 2014) che fanno riferimento alla riduzione degli adempimenti fiscali a carico di cittadini e imprese, alla compliance fiscale e alla trasparenza delle norme fiscali;

    viceversa l'applicazione di talune delle disposizioni fiscali sopra descritte aggrava gli adempimenti e gli oneri delle imprese tenute ad adempiervi;

    all'atto del pagamento elettronico permane, tuttora, un doppio obbligo di registrazione del corrispettivo, l'una a fini fiscali, l'altra per necessità bancaria, con duplice emissione cartacea. A ciò si aggiunga la necessità di comunicare i dati delle commissioni applicate su cui calcolare il citato credito d'imposta del 30 per cento di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 124 del 2019;

    ulteriori oneri, valutati in 600 milioni di euro da Confesercenti sono necessari per l'acquisto e l'aggiornamento del registratore telematico necessario ad emettere lo scontrino elettronico e per l'acquisizione dei dati necessari a consentire ai clienti di partecipare alla lotteria degli scontrini, introdotta dalla legge di bilancio per il 2017 e più volte rimandata. Il credito d'imposta previsto per l'adeguamento (250 euro per l'acquisto e 50 per l'aggiornamento) copre meno della metà dei reali costi di tale adeguamento;

    questo complesso di adempimenti, oltre a comportare costi sia vivi che gestionali, complica l'attività degli esercizi commerciali, in particolare in quelli nei quali si verificano transazioni frequentissime e per importi minimi. Non ottemperarvi, per motivi anche meramente logistici può comportare rischi: impedire, ad esempio, ai clienti la partecipazione alla lotteria degli scontrini, che prevede un'attività supplementare di acquisizione di dati, può comportare la segnalazione del diniego all'Agenzia delle entrate, segnalazione utilizzabile nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, anche se si è emesso lo scontrino;

    secondo Confesercenti l'obbligo di accettare carte di pagamento costerà alle piccole imprese due miliardi tra canoni, costi di installazione e commissioni. Tuttavia, le imprese non sono affatto restie ai pagamenti elettronici: il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, ha affermato che nonostante l'Italia abbia il numero più basso di operazioni annue pro-capite con strumenti alternativi al contante (111 rispetto ad una media europea di 265), i Pos in Italia sono 3,2 milioni, oltre un terzo di quelli dell'intera area euro: 5.200 Pos ogni 100.000 abitanti, a fronte di 2.800 ogni 100.000 abitanti nell'area dell'euro;

    nei giorni scorsi si è avuta notizia di un'azione che il Governo intende affiancare al «cashback», consistente in una sorta di moral suasion sulle banche per ottenere il taglio delle commissioni sulle spese di minore importo, per una cifra compresa tra i 5 e i 25 euro. Le associazioni dei commercianti, pur plaudendo all'iniziativa, hanno espresso il timore che le banche trasferiscano a carico di servizio impropri, il mancato incasso delle commissioni;

    nell'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge n. 124 del 2019 si era stabilito che la Banca d'Italia, al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, con provvedimento da adottare entro trenta giorni, dovesse individuare le modalità e i criteri con cui gli operatori finanziari trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate,

impegna il Governo:

   a promuovere accordi con l'Associazione bancaria italiana — Abi:

    a) finalizzati alla revisione delle commissioni bancarie sulle spese di minore importo effettuate con moneta elettronica, nel rispetto limiti consentiti dalle regole sulla concorrenza;

    b) volti a rendere concorrenziale il mercato dei dispositivi di pagamento elettronici favorendone la sicurezza nelle transazioni, l'interoperabilità, la portabilità;

   ad assumere iniziative per semplificare le modalità di emissione delle registrazioni sia fiscale che bancaria dei corrispettivi ricevuti, anche per il tramite dei nuovi dispositivi di pagamento elettronici;

   a verificare, per quanto di competenza, lo stato di attuazione di quanto previsto al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 22 del decreto-legge n. 24 del 2019, in materia di trasparenza dei costi delle commissioni bancarie, eventualmente adottando iniziative per introdurre ulteriori disposizioni nelle quali si preveda che l'elenco delle transazioni effettuate, di cui già è previsto l'invio, sia ripartito per circuito di pagamento, che le transazioni siano distinte dagli eventuali oneri aggiuntivi richiesti, e che siano esplicitate le cadenze di accredito delle somme incassate e di prelievo delle commissioni;

   ad adottare iniziative volte a incrementare i massimali del credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spettante in relazione alle spese sostenute per l'acquisto e l'aggiornamento del registratore telematico necessario ad emettere lo scontrino elettronico;

   ad adottare iniziative volte a implementare il credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 124 del 2019, ampliando la platea delle imprese che possano usufruirne, nonché la gamma di costi cui il credito si applica e prevedendo l'introduzione di modalità che consentano la liquidazione automatica e a cadenza periodica delle somme spettanti all'impresa, attraverso il proprio cassetto fiscale;

   ad assumere iniziative, anche normative, per consentire la piena funzionalità, in un quadro di semplificazione delle procedure e di interoperabilità, della piattaforma di pagamento verso le pubbliche amministrazioni PagoPa, prevedendo, in linea con il generale divieto di applicare al consumatore commissioni sui pagamenti elettronici, che le eventuali commissioni richieste dai soggetti finanziari siano poste a carico delle amministrazioni che ricevono il pagamento, in considerazione dei notevoli risparmi che, grazie alla digitalizzazione dei pagamenti, gli enti pubblici riescono a realizzare sulle spese di gestione;

   a valutare la possibilità di adottare iniziative, in considerazione dell'emergenza da Covid-19 in atto, per un ulteriore rinvio dell'applicazione sulle sanzioni per il tardivo o omesso invio dello scontrino elettronico e dell'entrata in vigore della lotteria degli scontrini fiscali, già rinviati dagli articoli 140 e 141 del decreto-legge n. 34 del 2020;

   a valutare la possibilità di utilizzare quota parte delle risorse del Fondo cashback di cui all'articolo n. 73 del decreto n. 104 del 2020, per l'adozione di misure volte a ridurre gli oneri posti a carico delle imprese per gli adeguamenti tecnologici necessari ad implementare l'utilizzo della moneta elettronica, nonché per l'utilizzo degli stessi.
(7-00549) «Porchietto, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Giacometto».