Legislatura: 18Seduta di annuncio: 388 del 07/08/2020
Primo firmatario: TRIPODI ELISA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/08/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ALAIMO ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2020 BALDINO VITTORIA MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2020 BERTI FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2020 BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2020 CATTOI MAURIZIO MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2020 CORNELI VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2020 D'AMBROSIO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2020 DE CARLO SABRINA MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2020 DIENI FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2020 FORCINITI FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2020 MACINA ANNA MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2020 PARISSE MARTINA MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2020 SILVESTRI FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2020 SURIANO SIMONA MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 27/10/2020 TRIPODI ELISA MOVIMENTO 5 STELLE INTERVENTO PARLAMENTARE 27/10/2020 CECCANTI STEFANO PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 28/10/2020 CRIMI VITO CLAUDIO VICE MINISTRO - (INTERNO) INTERVENTO PARLAMENTARE 28/10/2020 PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA TRIPODI ELISA MOVIMENTO 5 STELLE DICHIARAZIONE VOTO 28/10/2020 IEZZI IGOR GIANCARLO LEGA - SALVINI PREMIER INTERVENTO PARLAMENTARE 28/10/2020 CECCANTI STEFANO PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 27/10/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/10/2020
ACCOLTO IL 28/10/2020
PARERE GOVERNO IL 28/10/2020
DISCUSSIONE IL 28/10/2020
APPROVATO IL 28/10/2020
CONCLUSO IL 28/10/2020
La I Commissione,
premesso che:
la soppressione, in Valle d'Aosta, della figura del prefetto come rappresentante nel territorio provinciale dell'autorità governativa risale al decreto legislativo luogotenenziale del 7 settembre 1945 n. 545, che ha disposto, fra l'altro, la soppressione della provincia di Aosta (articolo 1, secondo comma), e la devoluzione al presidente del consiglio della Valle (organo allora dotato dei poteri di rappresentanza della Valle, poi attribuiti dallo statuto al presidente della giunta regionale, oggi presidente della regione ai sensi dell'articolo 2 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2) di «tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al prefetto e al presidente della deputazione provinciale in quanto non rientrino nella competenza del Consiglio della Valle», essendo detto presidente «responsabile verso il Governo dell'esercizio dei poteri che per legge restano riservati allo Stato» (articolo 4, primo e terzo comma);
l'articolo 44 dello statuto regionale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, quindi tre anni dopo il decreto legislativo luogotenenziale, stabilisce che: «Il Presidente della Regione per delegazione del Governo della Repubblica provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, secondo le disposizioni del Governo, verso il quale è responsabile, mediante reparti di polizia dello Stato e di polizia locale. In casi eccezionali, quando la sicurezza dello Stato lo richieda, il Governo assume direttamente la tutela dell'ordine pubblico. Egli dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo, verso il quale è responsabile [...]»;
appare evidente la non perfetta coincidenza della formula adottata dall'articolo 44 dello statuto rispetto a quella dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 545 del 1945; infatti, lo statuto speciale non riprende espressamente e integralmente tutti i contenuti del decreto n. 545 del 1945, e in particolare, mentre ne riprende, nel primo comma dell'articolo 44, la disposizione relativa al mantenimento dell'ordine pubblico (già presente nell'articolo 8 del decreto), non ne riproduce invece l'articolo 4 sulle funzioni, in generale, del prefetto;
tuttavia, la Struttura affari di prefettura in Valle d'Aosta è incardinata è presso la Presidenza della regione e la regola dell'esercizio da parte del presidente della giunta delle funzioni altrove spettanti al prefetto ha trovato costante applicazione e conferma in più di un provvedimento legislativo;
così, l'articolo 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), e l'articolo 15 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), si riferivano al presidente regionale per l'apposizione del visto di esecutorietà su contratti degli enti locali; l'articolo 15 della stessa legge n. 1065 del 1971 e l'articolo 14 della stessa legge n. 690 del 1981 demandavano al presidente regionale la gestione di contabilità erariali. La legge 16 maggio 1978, n. 196, che dettava, in via di legislazione ordinaria, «Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta», confermava e ribadiva tale regola a proposito di diverse funzioni prefettizie, nell'articolo 10 (ove si richiama espressamente l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 545 del 1945) in tema di espropriazione, nell'articolo 34 in tema di autorizzazione agli enti assistenziali ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili, nell'articolo 58 in tema di segretari comunali; l'articolo 21 delegava al presidente della regione anche le funzioni in materia di protezione civile attribuite dalla legge n. 996 del 1970 al commissario del Governo. A sua volta, l'articolo 40, terzo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, si rifaceva espressamente all'articolo 4 del decreto n. 545 a proposito dell'impiego del Corpo dei vigili del fuoco; il decreto legislativo 17 marzo 2015, n. 45 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, in materia di abrogazione di disposizioni concernenti la commissione di coordinamento ed il Presidente della commissione di coordinamento) riafferma le funzioni prefettizie del presidente della regione in determinati ambiti;
anche il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, istitutivo degli uffici territoriali del Governo, ed i successivi relativi decreti del Presidente della Repubblica, n. 287 del 2001 e n. 180 del 2006, hanno escluso la Valle d'Aosta dall'ambito di applicazione della disciplina nazionale dettata in materia di prefetture;
in base a tali norme, le funzioni che nel resto del territorio nazionale spettano, in ciascuna circoscrizione provinciale, al prefetto, in Valle d'Aosta competono al presidente della regione, che agisce quindi, rispetto alle competenze prefettizie, non come capo dell'amministrazione regionale, ma quale organo periferico del Ministro dell'interno;
la sovrapposizione dei due ruoli si pone, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, evidentemente in contrasto con l'articolo 5 della Costituzione che riconosce e promuove le autonomie locali, determinando probabili conflitti di interesse;
risulta infatti quantomeno anomalo che il vertice dell'ente autonomo assommi su di sé anche funzioni che fanno riferimento all'autorità di Governo, comportando come probabili conseguenze negative che le richieste locali possano essere sacrificate di fronte a esigenze di centralizzazione, in contrasto con l'autonomia regionale;
alla luce delle considerazioni sin qui svolte, risulta necessario procedere con urgenza alla modifica dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale n. 545 del 7 settembre 1945, nel superiore interesse della regione e dei cittadini valdostani;
al riguardo, è opportuno evidenziare che al decreto luogotenenziale del 1945, il legislatore statale ha poi riconosciuto una capacità rinforzata di «resistenza» alle modifiche, con l'articolo 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta), il quale, accanto alle norme di attuazione, ha incluso «le norme di trasferimento di funzioni» alla Regione Valle d'Aosta in esso contenute fra le norme che possono essere modificate soltanto con il procedimento di cui all'articolo 48-bis dello statuto di autonomia speciale (si veda la sentenza Corte Costituzionale n. 38/2003);
quest'ultima norma dispone che il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per l'attuazione dello statuto speciale e che gli schemi di tali decreti devono essere elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso;
tale procedura risulta però di difficile applicazione pratica considerato anche lo status e la posizione di autonomia speciale della regione,
impegna il Governo:
a porre in essere, per quanto di competenza, tutte le iniziative volte a promuovere un confronto con la regione Valle d'Aosta, al fine di verificare le modalità ed i criteri per modificare l'articolo 4 del decreto luogotenenziale del 7 settembre 1945, n. 545, che attribuisce le funzioni prefettizie al presidente della regione, eliminando una situazione che, ad avviso dei firmatari del presente atto, si pone in contrasto con l'articolo 5 della Costituzione, nel superiore interesse della regione e dei cittadini valdostani.
(7-00534) «Elisa Tripodi, Alaimo, Baldino, Berti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano».