ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00399

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 291 del 20/01/2020
Abbinamenti
Atto 7/00400 abbinato in data 12/02/2020
Atto 7/00410 abbinato in data 26/02/2020
Atto 7/00421 abbinato in data 26/02/2020
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00064
Firmatari
Primo firmatario: GARIGLIO DAVIDE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/01/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2020
ROMANO ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2020
CANTINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2020
PIZZETTI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 20/01/2020
BRUNO BOSSIO VINCENZA PARTITO DEMOCRATICO 21/01/2020
SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO 21/01/2020
VISCOMI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 22/01/2020
NAVARRA PIETRO PARTITO DEMOCRATICO 22/01/2020
LACARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 22/01/2020
PEZZOPANE STEFANIA PARTITO DEMOCRATICO 22/01/2020
PELLICANI NICOLA PARTITO DEMOCRATICO 22/01/2020
TOPO RAFFAELE PARTITO DEMOCRATICO 22/01/2020
CIAMPI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 22/01/2020
FRAILIS ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 22/01/2020
DE LUCA PIERO PARTITO DEMOCRATICO 22/01/2020
BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 22/01/2020
PAGANI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO 23/01/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Stato iter:
26/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/02/2020
GARIGLIO DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 12/02/2020
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER
TRANO RAFFAELE MOVIMENTO 5 STELLE
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO GOVERNO 12/02/2020
TRAVERSI ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 12/02/2020
PAITA RAFFAELLA ITALIA VIVA
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 12/02/2020
TRAVERSI ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
PARERE GOVERNO 26/02/2020
TRAVERSI ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 26/02/2020
MACCANTI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER
GARIGLIO DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO
MULE' GIORGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE
PAITA RAFFAELLA ITALIA VIVA
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 21/01/2020

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 27/01/2020

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 27/01/2020

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 12/02/2020

DISCUSSIONE IL 12/02/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 12/02/2020

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 26/02/2020

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 26/02/2020

ACCOLTO IL 26/02/2020

PARERE GOVERNO IL 26/02/2020

DISCUSSIONE IL 26/02/2020

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 26/02/2020

CONCLUSO IL 26/02/2020

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00399
presentato da
GARIGLIO Davide
testo presentato
Lunedì 20 gennaio 2020
modificato
Martedì 21 gennaio 2020, seduta n. 292

   Le Commissioni VI e IX,

   premesso che:

    nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 10 gennaio 2020 è stata pubblicata la lettera della Commissione europea, con la quale il citato organismo unionale solleva la questione sulla tassazione dei porti in Italia invitando il Governo a fornire le proprie osservazioni entro trenta giorni;

    il procedimento è stato avviato sul presupposto che l'esenzione delle Autorità di sistema portuale italiane dall'imposta sul reddito delle società violi l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e che pertanto l'Italia debba abolire la vigente esenzione dall'imposta sulle società per i porti in Italia e garantire che i porti che svolgono attività di natura economica siano assoggettati allo stesso regime di imposta che si applica alle imprese;

    dal testo della lettera emerge inoltre che la Commissione valuta, in via preliminare, non compatibile con la disciplina dell'Unione europea relativa alla concorrenza e agli aiuti di Stato l'attuale normativa fiscale, nonostante una lunga serie di scambi di opinioni con le autorità nazionali;

    la Commissione invita tutti i soggetti interessati, entro e non oltre il 10 febbraio 2020, a inviare osservazioni sull'argomento in questione e chiede all'Italia di formulare le proprie contro-argomentazoni entro la stessa data;

    non risulta condivisibile, ad avviso dei firmatari del presente atto, il presupposto da cui parte la Commissione, secondo cui i proventi delle Autorità di Sistema Portuale (AdSP) derivanti dalla gestione del demanio marittimo costituiscono un «reddito di impresa» assoggettabile alle relative imposte;

    la Commissione europea non considera rilevante, al fine di escludere tali risorse dall'assoggettamento alle norme fiscali e sulla concorrenza, la circostanza che esse contribuiscono al perseguimento dell'interesse pubblico generale;

    gli argomenti sviluppati al riguardo sono quelli già denunciati nella lettera del 27 aprile 2017 e tendono a qualificare una parte delle attività delle AdSP, senza peraltro specificarle e in qualche caso con evidenti errori di valutazione della realtà dei porti italiani e cioè quella riconducibile alla concessione dell'utilizzo di spazi e/o all'esercizio di attività economiche, come attività d'impresa. Ad esempio, la nota (46) recita: «Inoltre l'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 non esclude che le AdSP svolgono attività di pilotaggio, rifornimento di carburante, ormeggio, rimorchio e raccolta di rifiuti». Affermazioni che non corrispondono alla realtà; i predetti servizi sono disciplinati dall'articolo 14 della predetta legge e dalle norme del Codice della navigazione e sono soggetti alla vigilanza e al controllo delle capitanerie di porto-guardia costiera che dipendono dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sulla nota (70) «quando esse stesse forniscono “servizi portuali” il che non è esplicitamente escluso dalla legge n. 84 del 1994, le AdSP possono poi entrare in concorrenza con altri fornitori di tali servizi che operano sul mercato». Anche in questo caso, a parte la genericità (non si indicano quali sarebbero tali servizi), le AdSP vigilano i servizi sulle parti comuni del porto che non possono, anche per motivi di sicurezza, essere affidati al mercato;

    sottolineato che nel corso degli incontri avviati per risolvere la vertenza, in prospettiva negoziale evitando il confronto sul piano giurisdizionale, l'Italia non ha accettato di separare le attività delle AdSP che producono reddito, al fine di assoggettare almeno queste ultime alle imposte sulle imprese;

    nel regime dell'Unione europea la nozione di impresa, di risorse imprenditoriali e della conseguente attività prescinde dalla natura giuridica dell'ente;

    in base alla legislazione italiana l'utilizzazione degli spazi portuali viene assegnata dall'AdSP in quanto funzionale «per lo svolgimento di funzioni pubblicistiche attinenti alle attività marittime e portuali e alla loro realizzazione» e non già al perseguimento dell'interesse economico derivante dai relativi ricavi, tanto che il parametro relativo alla valutazione del canone non è mai preso in considerazione in occasione dell'assegnazione dei predetti spazi; anzi, tale canone è prefissato secondo parametri che tendono a garantire parità di trattamento al riguardo per tutti coloro che utilizzano i medesimi spazi. Pertanto, gli unici parametri rilevanti a quest'ultimo riguardo sono quelli relativi al perseguimento degli obiettivi pubblicistici alla base della funzione di regolazione e di realizzazione degli interessi pubblici. Proprio per tale motivo l'utilizzo avviene attraverso «concessione», istituto che viene utilizzato anche per la realizzazione delle opere sul demanio marittimo. Le modalità di assegnazione, quindi, seguono criteri e procedure proprie della delegazione di funzioni pubbliche ed al fine di perseguire l'interesse pubblico con una determinata utilizzazione degli spazi portuali, soprattutto rivolta al perseguimento dell'interesse pubblico e ad una differenziazione dell'impiego della risorsa pubblica «porto», volta a garantire il migliore approvvigionamento di prodotti e risorse oggetto dell'interscambio del nostro Paese;

    tale impostazione, del tutto riconducibile «all'esercizio di funzioni statali» da parte di un ente pubblico, tanto da considerarla specifica funzione ad esso delegata da parte dello Stato e nell'interesse dei fini pubblici di quest'ultimo, non può essere ritenuta attività commerciale o ancor più attività economica. Ciò è confermato dal fatto che tale attività è svolta attraverso l'adozione di tipici atti amministrativi quali autorizzazioni e concessioni. In altri termini, l'obiettivo della massima utilizzazione economica degli spazi e/o del perseguimento della redditività massima del loro utilizzo da parte del proprietario, cioè l'ente portuale, deve cedere rispetto al perseguimento dell'interesse pubblico verso il quale è funzionalmente e necessariamente orientata. In questa prospettiva si comprende che a proposito dell'AdSP non si possa parlare di un interesse economico allo svolgimento delle attività cui sono preposte rispetto alle imprese che effettivamente svolgono le attività economiche in ambito portuale. L'attività dell'ente, in realtà, è limitata all'esercizio di funzione di attività amministrative e di regolazione di tali imprese. E cioè, in particolare, a garantire che l'esercizio delle predette attività economiche, riconducibili esclusivamente a tali imprese e soltanto ad esse, persegua effettivamente, insieme al loro interesse imprenditoriale, anche e soprattutto le funzioni pubblicistiche innanzi riportate;

    quanto sopra, comunque, non consente in ogni caso di assimilare i canoni dell'utilizzazione degli spazi portuali quali rendite di attività di locazione assimilabile a quella svolta nei Paesi che adottano il modello del porto – land lord. Mentre in questi ultimi la finalità è la massima redditività dell'utilizzo degli spazi, nel sistema italiano, invece, è rivolta al funzionamento dell'ente pubblico preposto allo svolgimento delle funzioni pubblicistiche di cui sopra. Si tratta, quindi, piuttosto che di un vero e proprio canone, di una vera e propria tassa funzionale all'esercizio delle funzioni pubblicistiche cui l'ente è preposto;

    a tale proposito si richiama la sentenza del Consiglio di Stato della Repubblica Italiana n. 07411/2019 del 29 ottobre 2019 (AdSP del Mare Ligure Occidentale – MSC Crociere S.p.A.). Al punto 8.2.2. si riporta: Così ricostruiti il contenuto e la ratio del divieto in esame, non vi è ragione di escluderne l'applicazione alle Autorità portuali che vanno ricomprese nell'ampia nozione di «amministrazione» di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 2001, trattandosi di enti pubblici non economici (come testualmente chiarito dall'articolo 1, comma 993, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Sul punto va richiamato l'orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cons. Stato, IV, 21 dicembre 2015, n. 5801; IV, 14 marzo 2014, n. 1014; VI, 9 ottobre 2012, n. 5248), secondo cui la natura di ente pubblico economico può essere predicata solo laddove l'attività venga svolta per fini di lucro e in regime di concorrenza con soggetti privati. Le Autorità portuali non perseguono fini di lucro e non operano sul mercato in regime di concorrenza: al contrario, ai sensi della legge 28 gennaio 1984, n. 94 (nel testo applicabile ratione temporis), ma svolgono funzioni di affidamento e controllo delle attività finalizzate alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, laddove i compiti loro demandati dalla legge (indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali) vanno ricondotti al novero delle funzioni di regolazione e controllo sull'attività di erogazione di servizi, anziché a quello delle attività volte alla produzione e allo scambio di beni e servizi (Cons. Stato, VI, 9 ottobre 2012, n. 5248, cit.). È stato affermato (Cass. Civ., SS.UU. n. 17930 del 2013) che la definizione di cui alla legge n. 296 del 2006 «non costituisce un mero (anche se determinante) passaggio definitorio, ma rientra nell'ambito di una più ampia perimetrazione dei compiti e delle funzioni delle autorità portuali», come desumibili anche da altre disposizioni contenute nella stessa legge (commi 982, 983, 985, 987, 989, 990 e 992), dalle quali emerge un disegno normativo che «attenua l'immagine di autonomi soggetti operanti in condizioni di mercato, a tutto vantaggio della riconduzione delle autorità nell'ambito della Pubblica Amministrazione e segnatamente nell'ambito di azione del Ministero dei Trasporti, al cui potere di indirizzo e programmazione esse vengono sottoposte»;

    nei porti italiani ove non è istituita un'Autorità portuale prima (oggi AdSP), le medesime funzioni amministrative e di controllo sono affidate alle capitanerie di porto-guardia costiera «difficilmente», quando non «temerariamente», individuabili come società o imprese,

impegnano il Governo:

   ad adottare urgentemente iniziative affinché intervenga un ripensamento circa la decisione della Commissione europea poiché appare ai firmatari del presente atto produttiva di uno «sconquasso» giuridico amministrativo e gestionale della portualità italiana con gravissime conseguenze per l'economia italiana e in parte comunitaria;

   ad adoperarsi in tal senso presso le istituzioni europee;

   a promuovere riunioni urgenti della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale;

   ad organizzare un gruppo tecnico-giuridico, con l'ausilio dei dirigenti dei Ministeri interessati, di componenti del Consiglio di Stato, dell'Avvocatura dello Stato e di Assoporti, con il concorso delle forze sociali del cluster marittimo portuale, per definire un dettagliato quadro di informazioni esatte alla Commissione europea mirante a raggiungere l'obiettivo della sospensione della procedura avviata dalla Commissione medesima.
(7-00399) «Gariglio, Fragomeli, Andrea Romano, Cantini, Pizzetti, Bruno Bossio, Serracchiani».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ente pubblico

concorrenza

impianto portuale