ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00287

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 211 del 19/07/2019
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00041
Firmatari
Primo firmatario: CAPPELLANI SANTI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/07/2019


Commissione assegnataria
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Stato iter:
01/08/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 01/08/2019
CAPPELLANI SANTI MOVIMENTO 5 STELLE
 
PARERE GOVERNO 01/08/2019
DI STEFANO MANLIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 01/08/2019

ACCOLTO IL 01/08/2019

PARERE GOVERNO IL 01/08/2019

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 01/08/2019

CONCLUSO IL 01/08/2019

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00287
presentato da
CAPPELLANI Santi
testo di
Venerdì 19 luglio 2019, seduta n. 211

   La III Commissione,

   premesso che:

    il 3 aprile 2019 il Brunei (Nagara Brunei Darussalam) ha introdotto un nuovo codice penale che prevede un inasprimento delle pene per determinate condotte sessuali e criminali;

    nello specifico, il nuovo codice penale prevede l'entrata in vigore di misure quali la condanna a morte per lapidazione per: atti sessuali consensuali intercorsi tra persone dello stesso sesso, rapporti sessuali extraconiugali, aborto e violenza sessuale;

    il nuovo codice penale prevede, inoltre, l'amputazione di un arto in caso di furto e la pena di morte per blasfemia nei confronti del profeta Maometto, tanto per i musulmani quanto per i non musulmani, inclusi gli stranieri, e si estende ai reati commessi al di fuori del Paese dai cittadini e dai residenti permanenti; anche ai bambini dopo la pubertà, condannati per tali reati, possono essere inflitte le stesse pene degli adulti e, in taluni casi, possono essere sottoposti a fustigazione;

    il nuovo codice penale era stato annunciato per la prima volta nell'ottobre del 2013, attraverso un'introduzione graduale per tre fasi. In quell'occasione il sultano Hassanal Bolkiah affermò che il Brunei sarebbe stato il primo Paese del Sudest asiatico a introdurre la syariah («legge islamica» in lingua malese);

    la nuova legislazione penale si ispira a un'interpretazione sunnita letteralista della shari‘a («legge islamica») e si incardina all'interno dell'ideologia ufficiale del sultanato, la Melayu Islam Beraja (Monarchia Islamica Malese), proclamata dal sultano il 1° gennaio 1984, giorno dell'indipendenza del Paese, e basata su tre pilastri: 1) lingua, cultura e usi malesi; 2) norme e valori islamici; 3) sistema di governo sultanale;

    prima dell'introduzione del codice penale basato sulla shari‘a, in Brunei l'omosessualità era illegale ed era punibile con pene detentive fino a dieci anni, e le nuove disposizioni sono una palese e flagrante violazione degli obblighi del Brunei derivanti dal diritto internazionale in materia di diritti umani, tra cui il diritto alla vita, la libertà dalla tortura e da altri maltrattamenti, la libertà di espressione, la libertà di religione e il diritto alla vita privata, vietati, tra le altre cose, dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, di cui il Brunei è firmatario dal 2015;

    le norme del codice penale andranno a creare discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, come pure discriminazioni nei confronti delle donne e delle minoranze religiose in Brunei, dove oltre all'islam, si professa il cristianesimo, il buddismo, l'induismo e diverse religioni indigene, che fino ad ora hanno coesistito pacificamente;

    in Brunei esiste una moratoria di fatto sulla pena di morte e l'ultima esecuzione ha avuto luogo nel 1957. L'attuazione del nuovo codice penale basato sulla shari‘a reintrodurrebbe quindi la pena di morte nell'ordinamento, per cui le nuove norme hanno suscitato sdegno a livello della comunità internazionale e messo in atto dei veri e propri boicottaggi nei confronti del Paese anche da parte di investitori privati;

    in Brunei le ultime elezioni si sono tenute nel 1962 e il sultano esercita sia il ruolo di capo di Stato che quello di primo ministro e detiene la piena autorità esecutiva;

    in seguito alle proteste il sultano del Brunei ha annunciato che manterrà la moratoria sulla pena di morte e che questa si applicherà anche alle condanne a morte per lapidazione per l'omosessualità e l'adulterio e ha aggiunto che è intenzione del Paese ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, firmata dal Paese nel 2015,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative di competenza affinché il Brunei mantenga la moratoria sul ricorso alla pena di morte quale passo verso la sua completa abolizione;

   a manifestare profonda preoccupazione alle autorità del Brunei per un codice penale basato sulla shari‘a e ad assumere iniziative affinché si attuino disposizioni che rispettino i diritti umani internazionali e che siano finalizzate a depenalizzare l'omosessualità e a garantire l'effettiva applicazione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge e il rispetto dei diritti fondamentali di tutti i cittadini, senza distinzioni di alcun tipo basate su motivazioni quali il genere, l'orientamento sessuale, la razza o la religione;

   ad esprimere profonda preoccupazione per la possibile applicazione del diritto penale ai minori;

   ad adottare iniziative affinché le autorità del Brunei rispettino pienamente la libertà di religione nel Paese, come stabilito nella sua stessa costituzione, e consentano la celebrazione pubblica di tutte le festività religiose, compreso il Natale;

   ad incoraggiare le autorità del Brunei a promuovere il dialogo politico con i principali soggetti interessati della società civile, le organizzazioni per i diritti umani, le istituzioni religiose e le organizzazioni imprenditoriali, sia all'interno che all'esterno del Brunei, al fine di promuovere e tutelare i diritti umani nel suo territorio.
(7-00287) «Cappellani».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritti umani

discriminazione religiosa

codice penale