Legislatura: 18Seduta di annuncio: 156 del 04/04/2019
Atto numero: 8/00038
Primo firmatario: IORIO MARIANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/04/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CORDA EMANUELA MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2019 ARESTA GIOVANNI LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2019 CHIAZZESE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2019 DEL MONACO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2019 D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2019 ERMELLINO ALESSANDRA MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2019 FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2019 GALANTINO DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2019 IOVINO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2019 RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2019 ROSSINI ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2019 RUSSO GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE 04/04/2019 TRAVERSI ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 11/06/2019
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 13/06/2019 IORIO MARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE DICHIARAZIONE GOVERNO 13/06/2019 VOLPI RAFFAELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA) INTERVENTO PARLAMENTARE 13/06/2019 DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA ERMELLINO ALESSANDRA MOVIMENTO 5 STELLE PAGANI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 31/07/2019 VOLPI RAFFAELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA) INTERVENTO PARLAMENTARE 31/07/2019 IORIO MARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE DICHIARAZIONE VOTO 31/07/2019 DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA INTERVENTO PARLAMENTARE 31/07/2019 PEREGO DI CREMNAGO MATTEO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 11/06/2019
DISCUSSIONE IL 13/06/2019
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 13/06/2019
ACCOLTO IL 31/07/2019
PARERE GOVERNO IL 31/07/2019
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 31/07/2019
DISCUSSIONE IL 31/07/2019
APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 31/07/2019
CONCLUSO IL 31/07/2019
La IV Commissione,
premesso che:
l'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 ha stabilito la «verticalizzazione» delle indennità supplementari (previste dalla legge n. 78 del 1983) e che pertanto, con decorrenza del 1° gennaio 1999, tali indennità non sono state più definite in misura forfettaria, bensì secondo la percentuale di maggiorazione prevista dalla legge n. 78 del 1983, riferita all'operativa di base spettante in relazione al grado rivestito ed all'anzianità di servizio;
è stato riconosciuto il «valore economico» di ciascuna indennità operativa di base, nelle misure stabilite per gli ufficiali e sottoufficiali, maggiorandola di una percentuale prefissata dalla legge (legge n. 78 del 1983 e successive modificazioni), in funzione delle varie tipologie di impiego ed, essendo le indennità supplementari di ordine sussidiario rispetto alle cosiddette fondamentali, la loro misura economica è decisamente inferiore a quella delle indennità fondamentali;
i percettori dei suddetti emolumenti godono dell'applicazione in loro favore del meccanismo del cosiddetto trascinamento con il quale il legislatore ha riconosciuto le maggiorazioni, da calcolarsi sull'indennità di impiego operativo di base, in favore di quel personale che, a seguito di un cambio di impiego correlato alla percezione di una diversa indennità operativa, risulti destinatario di un decremento economico;
il Consiglio di Stato ha previsto che «la maggiorazione, peraltro, essendo attribuita in relazione agli anni di servizio prestati in impieghi particolari (fino a 20 anni) può complessivamente, essere maggiore della nuova indennità speciale spettante. E di qui il secondo meccanismo perequativo, consistente nella possibilità di optare per il suo mantenimento» (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 8236/2006) e che, tuttavia, l'indennità supplementare per subacquei, disciplinata dall'articolo 9 della legge n. 78 del 1983, è un'indennità che, a dispetto della sua veste giuridico-formale di cosiddetta indennità supplementare, in realtà delinea decisamente meglio di quelle fondamentali la funzione operativa specificata svolta dal personale incursore e subacqueo;
l'indennità supplementare per gli incursori e gli operatori subacquei è infatti tutt'altro che episodica, ma fissa e continuativa visto che il legislatore ha riconosciuto che l'incursore e il palombaro/sommozzatore sono considerati, alla stregua del pilota, meritevoli di una specifica retribuzione indipendentemente dal singolo episodio (di volo o, nel caso di specie, l'immersione),
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di assumere iniziative per consentire, anche per le indennità di cui in premessa, il trascinamento, ovvero il riconoscimento, all'avente diritto, di alcune maggiorazioni da calcolarsi sull'indennità economica più elevata;
a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative per prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura percentuale della indennità supplementare prevista all'articolo 9, comma 2, della legge n. 78 del 1983 e successive modificazioni, percepita dal personale militare dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei, nonché presso centri e nuclei aero-soccorritori, venga elevata del 220 per cento dell'indennità di impiego operativa di base;
a valutare l'opportunità di assumere iniziative per prevedere che il personale di cui all'impegno precedente, percettore dell'indennità per brevetto di incursore, subacqueo e aero soccorritore, quando cessa di percepire la predetta indennità supplementare, abbia diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare nella misura di un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino ad un massimo di venti anni.
(7-00228) «Iorio, Corda, Aresta, Chiazzese, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Frusone, Galantino, Iovino, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Traversi».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):diritto dei brevetti
prestazione di servizi
personale militare