ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00044

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 41 del 04/09/2018
Abbinamenti
Atto 7/00103 abbinato in data 12/12/2018
Atto 7/00128 abbinato in data 12/12/2018
Firmatari
Primo firmatario: BUCALO CARMELA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 04/09/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA 04/09/2018
VARCHI MARIA CAROLINA FRATELLI D'ITALIA 04/09/2018
MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 04/09/2018
FRASSINETTI PAOLA FRATELLI D'ITALIA 04/09/2018


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Stato iter:
23/01/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/12/2018
BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 12/12/2018
BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA
VIZZINI GLORIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO GOVERNO 12/12/2018
COMINARDI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 12/12/2018
GIACCONE ANDREA LEGA - SALVINI PREMIER
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 19/12/2018
VIZZINI GLORIA MOVIMENTO 5 STELLE
SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO
BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 16/01/2019
GIACCONE ANDREA LEGA - SALVINI PREMIER
VIZZINI GLORIA MOVIMENTO 5 STELLE
BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA
SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO
MURELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 16/01/2019
COMINARDI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 23/01/2019
VIZZINI GLORIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO GOVERNO 23/01/2019
COMINARDI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 23/01/2019
BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA
SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 23/01/2019
COMINARDI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 12/12/2018

DISCUSSIONE IL 12/12/2018

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 12/12/2018

DISCUSSIONE IL 19/12/2018

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/12/2018

DISCUSSIONE IL 16/01/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/01/2019

DISCUSSIONE IL 23/01/2019

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 23/01/2019

NON ACCOLTO IL 23/01/2019

PARERE GOVERNO IL 23/01/2019

RESPINTO IL 23/01/2019

CONCLUSO IL 23/01/2019

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00044
presentato da
BUCALO Carmela
testo di
Martedì 4 settembre 2018, seduta n. 41

   La XI Commissione,

   premesso che:

    l'articolo 4, comma 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», dispone che «Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

   a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;

   b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019»;

    il medesimo articolo 4, ai commi 1-quater e 1-quinquies prevede:

   a) un concorso straordinario al quale potranno partecipare i diplomati magistrale e i laureati in scienze della formazione primaria che hanno maturato 24 mesi di servizio negli ultimi 8 anni, anche non continuativi;

   b) concorsi ordinari per titoli ed esami, con cadenza biennale, per tutti coloro i quali non hanno prestato servizio per 24 mesi;

    la disposizione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, è esecutiva anche nei confronti di docenti diplomati magistrali appartenenti alle categorie protette, individuati ed assunti a tempo indeterminato in ottemperanza al computo delle riserve, previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

    l'articolo 7, comma 2, della legge n. 68 del 1999 relativamente all'assunzione di persone disabili attraverso il concorso pubblico recita che i disabili «iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso» (presupposto indispensabile per la partecipazione ai concorsi è l'iscrizione nelle liste speciali, elenchi pubblici formati secondo una graduatoria unica che raggruppa tutte le disabilità);

    i requisiti previsti per l'iscrizione a detti elenchi sono:

   a) individui con invalidità civile di grado superiore al 45 per cento;

   b) invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33 per cento;

   c) non vedenti e sordomuti;

   d) invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio;

   in secondo luogo, il requisito della disoccupazione.

    L'articolo 25, comma 9-bis, della legge n. 114 del 2014, inserito, in fase di conversione, modifica il secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 68 del 1999, eliminando l'inciso «anche se non versino in stato di disoccupazione» (volendo così privilegiare i disabili che si trovano in stato di disoccupazione) e stabilisce che la persona con disabilità dovrà essere disoccupata sia al momento della partecipazione al concorso come prevede l'articolo 8 della legge n. 68 del 1999 che non è stato mai modificato, sia al momento dell'assunzione;

    con la sentenza del T.A.R. Campania, V sezione, del 3 agosto 2016, n. 4004, che a sua volta richiama la pronuncia del Consiglio di Stato, VI sezione, del 14 dicembre 2016, n. 7395, appare evidente che lo stato di disoccupazione debba essere posseduto necessariamente, se non altro ai fini di poter beneficiare dell'aliquota di posti a concorso, sino al momento dell'assunzione;

    il decreto legislativo n. 150 del 2015, emanato in attuazione della legge n. 183 del 2014 (cosiddetto Jobs Act), prevede che per le persone con disabilità già iscritte alle liste del collocamento mirato l'istituto della conservazione continua ad operare (legge n. 68 del 1999) e che tali persone potranno mantenere l'iscrizione se svolgono un'attività lavorativa che comporta, nel corso dell'anno solare, un reddito lordo non superiore a ottomila euro per lavoro dipendente (anche a chiamata o intermittente o a progetto) e non superiore a euro 4.800,00 lordi per lavoro autonomo od occasionale;

    la perdita dello stato disoccupazione si ha nei seguenti casi:

     1) avvio di un'attività lavorativa, con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato della durata superiore a 6 mesi: la perdita è automatica e regolata dai meccanismi della sospensione (articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015);

     2) avvio di un'attività di lavoro autonomo di qualsiasi durata: la perdita viene accertata nel momento in cui, come da Patto di Servizio Personalizzato, vi è una comunicazione con autocertificazione da parte dell'utente (articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015);

     3) in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua in assenza di giustificato motivo (articolo 20, comma 3, lettera c), decreto legislativo n. 150 del 2015);

     4) il lavoratore disabile licenziato per riduzione di personale o per un giustificato motivo oggettivo ha diritto a reiscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio, mantenendo la posizione che aveva acquisito, come se non fosse stato mai cancellato;

    alla luce di quanto esposto, si rileva un grave pregiudizio nei confronti della categoria dei docenti diplomati magistrali appartenenti alle categorie protette, individuati ed assunti a tempo indeterminato in ottemperanza al computo delle riserve previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», i quali attraverso la trasformazione dei loro contratti di lavoro da tempo indeterminato a tempo determinato, con termine finale fissato al 30 giugno 2019, paradossalmente, si troveranno nell'impossibilità di iscriversi negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999 quindi, in concreto, con il rischio di non poter far valere il proprio diritto di disabile,

impegna il Governo

ad assumere iniziative urgenti per eliminare gli effetti pregiudizievoli che stanno subendo i suddetti docenti appartenenti alle categorie protette, prevedendo che gli stessi siano inseriti nelle quote di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 68 del 1999, previste dal concorso anche in deroga alle disposizioni vigenti in merito all'accesso alle suddette quote.
(7-00044) «Bucalo, Rizzetto, Varchi, Mollicone, Frassinetti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impiego riservato

lavoratore disabile

contratto di lavoro