ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00011

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 19 del 26/06/2018
Firmatari
Primo firmatario: VARCHI MARIA CAROLINA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 26/06/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA FRATELLI D'ITALIA 26/06/2018
PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA 26/06/2018
FOTI TOMMASO FRATELLI D'ITALIA 27/06/2018


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 27/06/2018

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00011
presentato da
VARCHI Maria Carolina
testo presentato
Martedì 26 giugno 2018
modificato
Mercoledì 27 giugno 2018, seduta n. 20

   La II Commissione,

   premesso che:

    i decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 hanno dato il via a un, quantomeno opinabile, piano di riordino degli uffici giudiziari sul territorio nazionale, con la soppressione di 30 tribunali, 38 procure, 220 sedi distaccate e 674 uffici del giudice di pace;

    una simile riscrittura completa della geografia giudiziaria, lungi dal rappresentare una razionalizzazione del sistema giudiziario utile a una, pur condivisibile, riduzione dei costi, comporterà, paradossalmente, elevati oneri di spesa pubblica, posto che i costi per gli stipendi del personale resteranno invariati e quanto risparmiato con l'accorpamento degli immobili si spenderà per l'adeguamento delle nuove sedi e, si auspica, delle infrastrutture;

    in tale mutato quadro normativo si inserisce la più recente legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza» e finalizzata alla riscrittura integrale della legge fallimentare, dalle procedure concorsuali alla disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, al sistema dei privilegi e delle garanzie;

    il 22 dicembre 2017 la Commissione di studio, coordinata da Renato Rordorf e deputata all'elaborazione di una bozza degli schemi di decreto legislativo in attuazione della legge delega, ha predisposto e trasmesso al Ministero due dei tre schemi progettati ed in particolare quello inerente la delicatissima individuazione dei cosiddetti tribunali concorsuali tra quelli ordinari esistenti;

    il dettato normativo dispone, all'articolo 2, comma 1, lettera n), che nell'esercizio della delega il Governo provveda ad «assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata»;

    tale delega prevede che la specializzazione dei giudici possa avvenire secondo tre modalità diversificate, tra le quali, in particolare, la possibilità per il nuovo Governo di individuare tra i tribunali esistenti quelli «competenti alla trattazione delle procedure concorsuali relative alle imprese diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2), sulla base di criteri oggettivi e omogenei» basati su una serie di indicatori;

    tra gli indicatori specificamente indicati per l'individuazione di tali tribunali, si legge «numero dei giudici professionali previsti nella pianta organica di ciascun tribunale, da valutare in relazione ai limiti dimensionali previsti ai fini della costituzione di una sezione che si occupi in via esclusiva della materia»;

    il testo predisposto dalla Commissione Rordorf porterebbe così a una serie di accorpamenti delle competenze fallimentari in capo ad un ristretto numero di tribunali a danno di numerose, ma non meno centrali, sedi: Biella, Vercelli, Verbania, Varese, Lodi, Sondrio, Lecco, Cremona, Imperia, Massa Carrara, Rovigo, Belluno, Gorizia, Rovereto, Ferrara, Piacenza, Ravenna, Forlì, Arezzo, Siena, Pistoia, Prato, Grosseto, Pesaro, Urbino, Ascoli Piceno, Fermo, Terni, Spoleto, Civitavecchia, Viterbo, Rieti, Cassino, Avezzano, Sulmona, Teramo, Lanciano, Vasto, Isernia, Larino, Vallo della Lucania, Lagonegro, Matera, Crotone, Lametia Terme, Vibo Valentia, Paola, Palmi, Locri, Patti, Barcellona Pozzo di Gotto, Caltagirone, Enna, Gela, Termini Imerese, Sciacca, Marsala, Oristano, Lanusei, Nuoro, Tempio Pausania;

    solo a titolo di esempio, la istituenda sezione specializzata di Perugia, che dovrebbe assorbire il carico di lavoro di competenza delle importanti sedi di Terni e Spoleto (rispettivamente di 111.317 e 38.035 abitanti), rischierebbe la paralisi totale con conseguenti gravi disagi logistici, economici e professionali a danno di tutti, cittadini, operatori del settore e aziende;

    se la delega venisse esercitata secondo i citati criteri sarebbero «inibite» 63 sedi, mentre 77 sarebbero i tribunali accorpanti o a competenza invariata;

    l'individuazione, a maglie strette, dei cosiddetti tribunali concorsuali appare, inoltre, inopportuna perché non risulta giustificabile in relazione ad esigenze di specializzazione degli uffici, posto che i tribunali circondariali da sempre gestiscono queste procedure con risorse del tutto appropriate, avendo maturando quindi una significativa esperienza, e perché la concentrazione presso pochi uffici di un elevato numero di procedure, in un contesto in cui la giurisdizione non dispone di risorse adeguate, si rivela palesemente contraria ad ogni principio di efficienza, mettendo a rischio la funzionalità degli uffici destinatari della concentrazione;

    a ciò si aggiunga che la individuazione, tra i tribunali esistenti, di quelli cosiddetti concorsuali, essendo ancorata a dati meramente numerici (numero delle procedure concorsuali degli ultimi 5 anni, numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese, popolazione residente, e altro), comporterebbe lo svuotamento in siffatta materia della competenza dei tribunali di medio piccole dimensioni che, al contrario, sono più efficienti di quelli aventi dimensioni medio grandi, dove l'arretrato è sicuramente maggiore e destinato a crescere proprio in virtù dell'acquisizione dei procedimenti sottratti ai tribunali circondariali;

    peraltro, l'individuazione dei tribunali competenti alla trattazione delle procedure concorsuali a scapito di tutti quelli oggi esistenti rischierebbe di far perdere tutte le competenze, anche di carattere specialistico, dei professionisti che si sono formate nella materia fallimentare in quei tribunali, con evidente vanificazione di quell'esigenza di specializzazione di cui alla legge delega e di opportunità di lavoro nei confronti di quei professionisti che negli anni e in quei territori si sono specializzati in materia;

    proseguendo in tale direzione, si svuoterebbero ulteriormente i tribunali minori, depauperati di molte delle loro attuali competenze, del personale e, ovviamente, si ingolferebbero le sedi dei tribunali più grandi;

    questi accorpamenti e una tale concentrazione delle attività del tribunale dei fallimenti presso alcune sedi, a discapito di altre, rischiano di creare un distacco incolmabile tra professionisti e cittadini rispetto alla magistratura e tale distacco riveste una gravità ulteriore quando si tratta di una materia delicata e complessa, come le procedure concorsuali;

    chiedere la specializzazione in una disciplina come il diritto fallimentare e, soprattutto, secondo criteri che consentirebbero solo a poche città di disporre di una sezione specializzata nel diritto fallimentare, significa ancora una volta allontanare ulteriormente la giustizia non solo dal cittadino, ma dal mondo delle imprese, svincolandolo dal suo radicamento nel territorio;

    non bisogna inoltre dimenticare che tale previsione normativa si inserisce nell'alveo di quella riforma della geografia giudiziaria che è iniziata con la chiusura di un numero elevato di tribunali e che ha colpito tutti i nostri territori;

    della necessità di una giustizia di prossimità sembra concordare l'attuale Governo quando, nel «contratto per il Governo del cambiamento», si legge che «occorre una rivisitazione della geografia giudiziaria – modificando la riforma del 2012 che ha accentrato sedi e funzioni – con l'obiettivo di riportare tribunali, procure ed uffici del giudice di pace vicino ai cittadini e alle imprese»;

    ci si augura che questo punto del «contratto» di Governo non richiami semplicemente gli slogan della campagna elettorale, ma corrisponda ad un'analisi concreta ed effettiva dei problemi della giustizia italiana;

    le istituzioni non possono e non devono riservare un atteggiamento di indifferenza alla situazione di grave emergenza che i tribunali stanno vivendo da tempo e che condurrà all'implosione del sistema giustizia,

impegna il Governo

a non esercitare la delega nella parte in cui dispone l'individuazione dei tribunali concorsuali con il rischio di segnare un ulteriore passo verso la chiusura e lo svuotamento di competenze dei tribunali minori, a danno della cosiddetta giustizia di prossimità, già minata profondamente dalla riforma della geografia giudiziaria attuata dai precedenti Governi.
(7-00011) «Varchi, Delmastro Delle Vedove, Prisco, Foti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cittadino

magistrato non professionale

giudice