ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08388

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 723 del 11/07/2022
Firmatari
Primo firmatario: BAZOLI ALFREDO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/07/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FIANO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 11/07/2022


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 11/07/2022
Stato iter:
12/07/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/07/2022
Resoconto FIANO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 12/07/2022
Resoconto SISTO FRANCESCO PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 12/07/2022
Resoconto FIANO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/07/2022

SVOLTO IL 12/07/2022

CONCLUSO IL 12/07/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08388
presentato da
BAZOLI Alfredo
testo di
Lunedì 11 luglio 2022, seduta n. 723

   BAZOLI e FIANO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, ha introdotto l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali e ha stabilito che la violazione di questo obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

   tale obbligo, tuttavia, è stato assoggettato a deroghe per determinate categorie di professionisti che hanno determinato una disparità di trattamento sia tra professionisti appartenenti ad ordini diversi, sia tra professionisti iscritti a sedi diverse di uno stesso ordine;

   la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ad esempio, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense all'articolo 11, dopo aver sancito l'obbligo per l'avvocato di curare il continuo e costante aggiornamento, al comma 2 stabilisce che sono esentati da tale obbligo, tra gli altri, i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo, nonché i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche;

   tale analoga possibilità non sarebbe stata invece espressamente riconosciuta con riferimento agli ordini professionali in generale, ed in particolare all'ordine degli architetti, alla luce di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012, che non prevede l'esenzione dall'obbligo di formazione continua a favore del Parlamentare o comunque del componente di un'assemblea legislativa appartenente ad un ordine professionale diverso da quello forense, impegnato magari per più anni consecutivamente nell'esercizio di un mandato politico-elettorale come i suoi colleghi avvocati;

   l'applicazione che è stata fatta dell'obbligo di aggiornamento professionale e delle deroghe ad esso previste non appare coerente con le previsioni dell'articolo 3 della Costituzione, e a parere degli interroganti occorrerebbe garantire un'uniforme applicazione della normativa in esame sia tra professionisti appartenenti ad ordini diversi sia su tutto il territorio nazionale –:

   se il Ministro interrogato ritenga possibile, per il principio dell'analogia legis, estendere l'esenzione dall'obbligo di formazione continua prevista per gli appartenenti all'ordine forense dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 247 del 2012, anche agli appartenenti agli ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 che siano, altresì, componenti di organi con funzioni legislative ovvero componenti del Parlamento europeo, posto che ii dispositivo del citato articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 nulla espressamente vieta in proposito, ovvero quali altre iniziative intenda comunque adottare, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 della Costituzione, al fine di garantire un'applicazione uniforme della disposizione in esame per tutti gli ordini professionali e su tutto il territorio nazionale.
(5-08388)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 12 luglio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-08388

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, gli interroganti – dopo avere premesso che «il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 ha introdotto l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali e ha stabilito che la violazione di questo obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e, come tale, è sanzionato dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione; tale obbligo è stato assoggettato a deroghe per determinate categorie di professionisti che hanno determinato una disparità di trattamento sia tra professionisti appartenenti ad ordini diversi, sia tra professionisti iscritti a sedi diverse di uno stesso ordine; la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, all'articolo 11, dopo aver sancito l'obbligo per l'avvocato di curare il continuo e costante aggiornamento, al comma 2 stabilisce che sono esentati da tale obbligo, tra gli altri, i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo nonché i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche [...]» – domandano alla Ministra della giustizia «[...] se ritenga possibile, per il principio dell'analogia legis, estendere l'esenzione dall'obbligo di formazione continua prevista per gli appartenenti all'ordine forense dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 247 del 2012, anche agli appartenenti agli ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 che siano, altresì, componenti di organi con funzioni legislative ovvero componenti del Parlamento europeo [...] ovvero quali altri provvedimenti intenda comunque adottare, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 della Costituzione, al fine di garantire un'applicazione uniforme della disposizione in esame per tutti gli ordini professionali e su tutto il territorio nazionale.».
  Sotto il profilo squisitamente giuridico, deve osservarsi che la deroga prevista per taluni esercenti la professione di avvocato che si trovano in una situazione del tutto peculiare è, in quanto norma eccezionale, di stretta interpretazione e, dunque, non suscettibile di essere applicata analogicamente oltre i casi espressamente contemplati, in ossequio al principio scolpito all'articolo 14 delle «disposizioni sulla legge in generale». Peraltro, nel caso di specie, difetterebbero anche i presupposti per l'applicazione dell'istituto dell'analogia, sussistendo una disciplina di carattere generale espressamente introdotta da una norma primaria.
  Tanto premesso, e ribadita la – nota – sensibilità di questo Dicastero avverso il rispetto dei princìpi e dei diritti costituzionalmente garantiti, deve osservarsi che una eventuale estensione del regime delle eccezioni al generale obbligo previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 è rimessa al prudente apprezzamento dell'organo legislativo e ad eventuali proposte di legge in tal senso, che debbono sempre rispettare il principio di ragionevolezza, alla luce del quale – secondo costante giurisprudenza costituzionale – debbono essere trattate in modo eguale situazioni eguali, ma debbono altresì essere differenziate situazioni diverse. Pertanto, dal punto di vista del Ministero, si potrebbe aprire alla valutazione di una possibile estensione, con un intervento normativo che tenga comunque conto delle peculiarità proprie delle singole professioni vigilate.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

organizzazione della professione

ordine professionale

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