Legislatura: 18Seduta di annuncio: 711 del 21/06/2022
Primo firmatario: GOLINELLI GUGLIELMO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 21/06/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma VIVIANI LORENZO LEGA - SALVINI PREMIER 21/06/2022 BUBISUTTI AURELIA LEGA - SALVINI PREMIER 21/06/2022 GASTALDI FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 21/06/2022 GERMANA' ANTONINO LEGA - SALVINI PREMIER 21/06/2022 LIUNI MARZIO LEGA - SALVINI PREMIER 21/06/2022 LOLINI MARIO LEGA - SALVINI PREMIER 21/06/2022 LOSS MARTINA LEGA - SALVINI PREMIER 21/06/2022 MANZATO FRANCO LEGA - SALVINI PREMIER 21/06/2022 ROMANO' MARINA LEGA - SALVINI PREMIER 21/06/2022
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 21/06/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 22/06/2022 Resoconto GOLINELLI GUGLIELMO LEGA - SALVINI PREMIER RISPOSTA GOVERNO 22/06/2022 Resoconto CENTINAIO GIAN MARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI) REPLICA 22/06/2022 Resoconto GOLINELLI GUGLIELMO LEGA - SALVINI PREMIER
DISCUSSIONE IL 22/06/2022
SVOLTO IL 22/06/2022
CONCLUSO IL 22/06/2022
GOLINELLI, VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, GERMANÀ, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO e ROMANÒ. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
i commi 980 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), prevedono il divieto di allevamento, riproduzione in cattività, cattura e uccisione di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia;
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con le altre amministrazioni, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2022 devono essere individuati i criteri e le modalità dell'indennizzo, unitamente alle modalità di detenzione e: dismissione degli animali vivi, processo che deve concludersi entro il 30 giugno 2022; dopo diversi mesi dall'entrata in vigore delle misure de quo non risultano all'interrogante passi in avanti per l'elaborazione del decreto attuativo che invece ha carattere e requisiti di necessità e urgenza, sia per ragioni economico-sociali e cioè ristorare gli allevatori, sia per motivazioni igienico-sanitarie, vale a dire la gestione e relativa dismissione degli animali vivi;
il divieto all'attività lavorativa di allevamento e riproduzione di animali da pelliccia, introdotto nella legge di bilancio per l'anno finanziario 2022, rappresenta un impedimento alla libera iniziativa economica, tutelata dalla Costituzione, in uno specifico settore e, conseguentemente, presenta, secondo gli interroganti, profili di potenziale illegittimità;
il Fondo costituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia e costituito da 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, non è sufficiente per risarcire per intero gli allevamenti a cui si impone la chiusura sostanziale con decorrenza immediata –:
quali iniziative urgenti, vista la delicatezza della vicenda, intenda intraprendere per addivenire con massima sollecitudine alla adozione del decreto attuativo di cui all'articolo 1, commi 980 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).
(5-08312)
Signor Presidente, Onorevoli deputati, riguardo a quanto richiesto dall'Onorevole interrogante rilevo che, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero della transizione ecologica, stiamo provvedendo alla redazione del Decreto interministeriale recante criteri e modalità di corresponsione dell'indennizzo a favore dei titolari degli allevamenti di visoni (Mustela viso o Neovison vison), volpi (Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus o Alopex Lagopus), cani procione (Nyctereutes procyonoides), cincillà (Chinchilla laniger) e di qualsiasi specie di animali che abbiano la finalità di ricavarne pelliccia.
In particolare, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse economiche poste a disposizione degli allevamenti di animali da pelliccia, terranno conto sia delle strutture autorizzate a detenere gli animali (fermo restando il divieto di riproduzione), per il periodo necessario alla dismissione di ogni attività e comunque non oltre il 30 giugno 2022, sia di quelle strutture di allevamento che, alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio n. 234 del 2022, dispongano ancora di un codice di attività, anche se non detengono animali.
Informo infine l'onorevole interrogante che sono in fase di determinazione gli indennizzi economici a favore di strutture autorizzate, differenti dagli allevamenti, per la detenzione dei suddetti animali da pelliccia, così come previsto dall'articolo 1, comma 984 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022).
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):sostegno agricolo
allevamento
animale vivo