ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08298

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 711 del 21/06/2022
Firmatari
Primo firmatario: MAMMI' STEFANIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/06/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2022
VILLANI VIRGINIA MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2022
D'ARRANDO CELESTE MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2022
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2022
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2022
MISITI CARMELO MASSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2022
NAPPI SILVANA MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2022
PENNA LEONARDO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2022
PROVENZA NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2022
RUGGIERO FRANCESCA ANNA MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2022


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 21/06/2022
Stato iter:
22/06/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 22/06/2022
Resoconto D'ARRANDO CELESTE MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 22/06/2022
Resoconto COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 22/06/2022
Resoconto D'ARRANDO CELESTE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/06/2022

SVOLTO IL 22/06/2022

CONCLUSO IL 22/06/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08298
presentato da
MAMMÌ Stefania
testo di
Martedì 21 giugno 2022, seduta n. 711

   MAMMÌ, SPORTIELLO, VILLANI, D'ARRANDO, MARZANA, LOREFICE, MISITI, NAPPI, PENNA, PROVENZA e RUGGIERO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la Regione Lombardia si appresterebbe a deliberare l'avvio di corsi di formazione per operatori socio sanitari, della durata di 300 ore, per aumentare le loro competenze, orientandole verso quelle infermieristiche, tanto che la nuova figura sembrerebbe assumere la denominazione di «vice infermiere»;

   la predetta formazione dovrebbe rispondere alle esigenze delle strutture assistenziali per anziani, messe in difficoltà dalla pandemia e dalla fuga dei sanitari verso la sanità pubblica;

   non appare condivisibile fronteggiare la carenza di figure infermieristiche, attribuendo agli operatori socio-sanitari competenze e responsabilità proprie di questa professione al pari di quanto accaduto nella Regione Veneto, sulla cui delibera istitutiva del suddetto corso l'interrogante ha già espresso le proprie perplessità in un precedente atto;

   come fatto notare recentemente dal sindacato Nursing Up e come ribadito anche dalla Federazione OSS Migep, anziché ricercare soluzioni tampone, come quelle di delegare delle competenze professionali a delle figure sostitutive, il problema della carenza di organico andrebbe affrontato alla radice;

   all'attribuzione dei nuovi incarichi non corrisponderebbero delle nuove assunzioni e non si andrebbe a colmare la carenza di organico, bensì sarebbero i medesimi operatori in servizio ad essere riqualificati ai quali, a fronte di maggiori competenze, saranno attribuite maggiori responsabilità a salario invariato;

   nel frattempo anche altre regioni si sono rivolte al Ministero della salute per chiedere di appoggiare le proprie sperimentazioni sull'introduzione di una nuova qualificazione degli operatori socio-sanitari, in attesa della nuova figura che dovrebbe nascere a livello nazionale;

   pur non mostrando una contrarietà a priori all'evoluzione dell'operatore socio sanitario, tuttavia si ritiene che le stesse dovrebbero avvenire all'interno di un diverso inquadramento contrattuale del personale; il trasferimento di competenze tipiche degli infermieri agli operatori socio-sanitari, infatti, comporterebbe il rischio di nuocere ad entrambe le professioni, nonché agli stessi cittadini in termini di assistenza, senza tra l'altro risolvere il problema della carenza cronica di personale sanitario;

   tale processo di revisione potrebbe essere affrontato all'interno di un Osservatorio nazionale da attivarsi presso il Ministero della salute, ove sia prevista la presenza dei Ministeri competenti, dei referenti della Conferenza Stato-regioni, delle rappresentanze sindacali degli operatori socio-sanitari e delle figure infermieristiche –:

   se il Ministro interrogato non ritenga necessario adottare iniziative, anche di carattere normativo, per quanto di competenza e in raccordo con le regioni, tese a salvaguardare i profili professionali dell'infermiere e dell'operatore socio-sanitario, e, conseguentemente, il diritto dei cittadini a ricevere prestazioni appropriate.
(5-08298)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 giugno 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-08298

  Con riferimento alla questione sollevata con l'atto ispettivo in esame, segnalo quanto segue.
  Al fine di consentire un completo inquadramento della figura dell'Operatore socio sanitario (OSS), ricordo che essa è stata individuata e disciplinata con l'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome del 22 febbraio 2001. In particolare, l'Operatore socio sanitario è l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale regionale, svolge attività indirizzata a soddisfare bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario.
  Il predetto Accordo, oltre alle attività e alle specifiche competenze dell'OSS, individua anche gli obiettivi del relativo percorso formativo attraverso corsi di 1.000 ore, la cui organizzazione viene interamente demandata alle regioni e alle province autonome (articolo 2, comma 1). L'istituzione dei corsi e la conseguente individuazione del numero dei posti disponibili è subordinata al fabbisogno regionale annualmente determinato (articolo 2, comma 2).
  La figura professionale dell'OSS è infatti nata in risposta alle esigenze del SSN di prevedere operatori che collaborassero con le professioni sanitarie e sociali, anche a seguito dell'evoluzione formativa e ordinamentale di tali professioni, a fronte di una crescente evoluzione dei servizi alla persona. Segnalo che il percorso formativo dell'OSS è finalizzato allo svolgimento di una serie di attività rivolte alla cura della persona e del relativo ambiente di vita, con un orientamento prettamente rivolto al sociale. Ne discende che, nel vigente ordinamento, per la tipologia di formazione e le competenze attribuite, l'Operatore Socio-Sanitario può oggi essere annoverato nell'ambito della categoria dell'operatore di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43.
  L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, ha poi consentito all'operatore socio sanitario di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive dell'assistenza infermieristica od ostetrica e sotto la sua supervisione. In attuazione di tali previsioni normative si è reso, dunque, necessario completare il profilo dell'OSS con una formazione complementare in assistenza sanitaria disciplinata con l'Accordo siglato in data 16 gennaio 2003.
  L'OSSS (Operatore socio sanitario specializzato) – che con formazione complementare acquisisce pertanto una sorta di «specializzazione» – consegue, al termine di detta formazione, un attestato che gli consente di collaborare con l'infermiere e con l'ostetrica nello svolgimento di alcune attività assistenziali, nell'ambito, comunque, dei limiti ben individuati dalla legge e dall'Accordo medesimo.
  Osservo, altresì, che l'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 già prevedeva l'istituzione di una specifica area delle professioni sociosanitarie all'interno del Servizio sanitario nazionale. Tale previsione ha trovato attuazione per effetto di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 3 del 2018.
  Ritengo, tuttavia, necessario evidenziare che l'inserimento dell'OSS nell'ambito dell'area professionale sociosanitaria, ai sensi del citato articolo 5 della legge n. 3 del 2018, non ha attribuito allo stesso lo status giuridico di professione sanitaria (professioni sanitarie ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 43 del 2006, sono infatti solo quelle per le quali è prevista una specifica abilitazione all'esercizio professionale all'esito di un corso triennale universitario.) L'OSS è, invece, configurato nell'ambito della categoria degli operatori di interesse sanitario, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, la cui formazione è demandata alle regioni.
  In estrema sintesi, l'Operatore socio sanitario, si caratterizza per essere sprovvisto delle caratteristiche della professione sanitaria in senso proprio, per la mancanza di autonomia professionale, con funzioni accessorie e strumentali e per una formazione conseguente a corsi regionali (e non universitaria). Per tali operatori inoltre non è prevista l'iscrizione ad uno specifico Albo professionale, che è invece obbligatoria per le professioni sanitarie al fine del relativo esercizio professionale.
  La predetta ricostruzione giuridico-normativa ha trovato di recente conferma nella giurisprudenza amministrativa (cfr. sentenza Tar Lazio n. 5387/2020, pubblicata il 21 maggio 2020).
  Concludo comunicando che, tenuto conto del significativo contributo professionale fornito dall'OSS nel contesto emergenziale determinato dalla pandemia, in data 9 giugno u.s. è stato istituito un Gruppo di lavoro tecnico tra Ministero della salute e regioni, finalizzato alla revisione del profilo di operatore socio sanitario e della relativa formazione complementare in assistenza sanitaria.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto dell'individuo

professione sanitaria

trasferimento di competenze