ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08013

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 686 del 03/05/2022
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/05/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOCCIA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 03/05/2022
BURATTI UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 03/05/2022
CIAGA' GRAZIELLA LEYLA PARTITO DEMOCRATICO 03/05/2022
DE MICHELI PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 03/05/2022
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 03/05/2022
TOPO RAFFAELE PARTITO DEMOCRATICO 03/05/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/05/2022
Stato iter:
04/05/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 04/05/2022
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 04/05/2022
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 04/05/2022
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/05/2022

SVOLTO IL 04/05/2022

CONCLUSO IL 04/05/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08013
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Martedì 3 maggio 2022, seduta n. 686

   FRAGOMELI, BOCCIA, BURATTI, CIAGÀ, DE MICHELI, SANI e TOPO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la sentenza della Corte di cassazione del 23 ottobre 2019, ha stabilito l'illegittimità delle accise provinciali sull'energia elettrica pagate per il biennio 2010-2011 con un aggravio di spesa per le aziende stimato tra i 22 e i 27 mila euro/anno a seconda della provincia e ha deliberato che l'impresa non possa chiedere il rimborso direttamente all'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, ma al fornitore di energia il quale potrà richiedere a sua volta il rimborso alla Agenzia una volta superati i necessari gradi di giudizio;

   nella pratica il fornitore potrà avere certezza del risarcimento opponendosi per vie legali all'azienda facendo ricorso fino alla Cassazione, la quale imporrà al fornitore il risarcimento all'azienda, consentendo così al fornitore di chiedere a sua volta risarcimento all'Agenzia delle dogane;

   secondo la risposta fornita all'interrogazione svolta in Commissione il 10 giugno 2020, l'accertamento in giudizio sarebbe ineludibile per l'esame della fondatezza della pretesa del consumatore, verificando l'effettivo pagamento delle bollette e la corretta esposizione in esse del tributo in questione e solo successivamente, all'esito di tale giudizio, il soggetto obbligato potrà avanzare istanza di rimborso nei confronti dell'ente beneficiario del tributo;

   sarebbero oltre 7 milioni le utenze coinvolte, di cui almeno quarantamila con importi superiori a 30.000 euro ed un gettito erariale prossimo ai 3 miliardi di euro;

   l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha adottato a dicembre, i criteri per l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto ai gestori dei servizi infrastrutturali di energia e gas per il 2022-2027 che incide sulle bollette dei consumatori finali;

   la remunerazione riconosciuta agli operatori per la manutenzione e lo sviluppo della rete appare elevata se confrontata con i tassi di mercato praticati dalle banche;

   per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi su imprese e consumatori, il Governo ha introdotto un contributo straordinario sugli extra-profitti del settore energetico, tuttavia farebbe opportuno prevedere iniziative per contenere la realizzazione di extraprofitti –:

   al fine di mitigare le ricadute finanziarie sulle imprese, se ritenga opportuno adottare iniziative per prevedere il risarcimento in relazione all'imposta indebitamente versata attraverso l'utilizzo di una piattaforma telematica sulla quale caricare le fatture energetiche effettivamente pagate con un rimborso automatico dell'imposta pari all'80 per cento e la chiusura del contenzioso, all'occorrenza anche valutando, in raccordo con l'Arera, la riduzione dei tassi di remunerazione degli investimenti almeno al 3,5 per cento per un biennio.
(5-08013)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 4 maggio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08013

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle pronunce della Suprema Corte di cassazione che hanno stabilito l'illegittimità delle accise provinciali sull'energia elettrica pagate per il biennio 2010-2011 (sentenze n. 15198 del 4 giugno 2019, n. 27101 del 23 ottobre 2019 e, da ultimo, sentenza n. 10690 del 5 giugno 2020).
  Gli onorevoli interroganti evidenziano che, ai fini del rimborso dell'imposta indebitamente pagata, occorre istaurare un contenzioso volto ad accertare la fondatezza della pretesa restitutoria verificando l'effettivo pagamento delle bollette e la corretta esposizione in essa del tributo.
  Per ridurre il contenzioso in atto e garantire un rapido ristoro degli utenti gli onorevoli interroganti chiedono se sia plausibile «prevedere il risarcimento dell'imposta indebitamente versata attraverso l'utilizzo di una piattaforma telematica sulla quale caricare le fatture energetiche effettivamente pagate con un rimborso automatico dell'imposta pari all'80 per cento e la chiusura del contenzioso, all'occorrenza anche valutando, in accordo con ARERA, la riduzione dei tassi di remunerazione degli investimenti almeno al 3,5 per cento per un biennio».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente osservare che l'accisa provinciale sull'energia elettrica è stata definitivamente soppressa nel 2012 pertanto le richieste di rimborso possono essere riferite unicamente agli anni 2010 e 2011 (termine di prescrizione decennale).
  Detta imposta risultava molto articolata in quanto erano previsti diversi soggetti beneficiari del relativo gettito (comuni, province e Stato).
  Con riferimento a detto tributo la Corte di cassazione, con le sentenze n. 15198 del 4 giugno 2019, n. 27101 del 23 ottobre 2019 e, da ultimo, con la sentenza n. 10690 del 5 giugno 2020, richiamate anche dagli interroganti, ha evidenziato una possibile incompatibilità della norma con i principi enunciati nella direttiva 2008/118/CE e, segnatamente, il mancato rispetto della condizione di «finalità specifica» richiesta ai fini dell'introduzione di una «imposta ulteriore» all'accisa già gravante sul consumo di energia elettrica.
  Tanto premesso, si osserva che l'eventuale rimborso dell'imposta in questione potrebbe essere ottenuta dal consumatore finale unicamente per gli anni 2010 e 2011. Inoltre, tenuto conto che il consumatore finale non era il soggetto obbligato al pagamento del tributo in questione, questi può ottenere la restituzione delle somme pagate a titolo di rivalsa dal proprio fornitore.
  Infatti, il meccanismo di funzionamento dell'imposta prevede la sussistenza di due rapporti giuridici: quello di natura tributaria, intercorrente fra fornitore e Amministrazione finanziaria e quello di natura civilistica, intercorrente fra il fornitore ed il consumatore finale.
  In tale contesto il rimborso dell'addizionale non può essere effettuato direttamente al fornitore di energia elettrica avendo quest'ultimo traslato il tributo sui consumatori finali e avendolo addebitato nelle bollette di fornitura; né il rimborso può essere chiesto direttamente dal consumatore finale in quanto estraneo al rapporto tributario. Tale principio viene altresì ribadito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 27099/2019 che recita: «le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 511 del 1988 (nel testo applicabile ratione temporis) sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 504 del 1995 e dell'articolo 29, comma 2, della legge n. 428 del 1990 è il fornitore».
  Il rimborso dell'imposta può essere ottenuto dal consumatore finale unicamente a seguito di un giudizio incardinato presso il giudice ordinario contro il fornitore di energia elettrica volto ad accertare il diritto al rimborso verificando l'effettivo pagamento delle bollette e la corretta esposizione in essa del tributo.
  Successivamente, il medesimo fornitore può ottenere, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 504 del 1995, il ristoro dallo Stato di quanto restituito al consumatore finale.
  Per quanto riguarda l'addizionale, si fa presente che il rimborso deve essere richiesto alla provincia cui è stato versato il tributo.
  Alla luce di quanto suesposto, la definizione del predetto contenzioso per le annualità ancora pendenti appare pregiudiziale rispetto alla previsione della piattaforma telematica attraverso cui erogare i rimborsi in discorso che potrebbe comunque porsi in linea con esigenze di semplificazione amministrativa e che risulta già sperimentata per altre fattispecie.
  In merito all'opportunità di allineare il tasso di remunerazione del capitale investito ai valori di mercato – come evidenziato nella risposta all'interrogazione n. 5-07808, presentata dallo stesso firmatario del presente atto di sindacato ispettivo – si rappresenta che con la deliberazione 614/2021/R/COM del 23 dicembre 2021, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito (Weighted Average Cost of Capital, WACC) riconosciuto ai gestori dei servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027.
  Tale aggiornamento segue una riforma delle modalità di determinazione del tasso adottata da ARERA nel 2015 e finalizzata a migliorare la certezza e la stabilità del quadro regolatorio, nell'interesse delle imprese, degli investitori e degli utenti finali, che da un simile quadro possono avvantaggiarsi in termini di contenimento e stabilità nel tempo del costo dei servizi regolati.
  In tale ambito, l'Autorità ha quindi perseguito gli obiettivi di stabilità e certezza del quadro regolatorio, adeguatezza del livello di remunerazione, tenuto conto dei profili di rischio del settore, e tutela degli utenti del servizio.
  Il provvedimento dello scorso dicembre ha quindi determinato una riduzione del WACC di oltre il 10 per cento (in termini reali) a partire dall'anno in corso per tutti i settori infrastrutturali, sulla base dell'evoluzione del contesto macroeconomico e finanziario di riferimento.
  Tale aggiornamento è avvenuto attraverso un processo di consultazione pubblico e durato circa un anno, in cui tutti gli stakeholder interessati hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. L'Autorità, nelle proprie decisioni, ha fatto riferimento ai più recenti dati di mercato e alle migliori prassi regolatorie internazionali.
  La riduzione ha quindi nuovamente mitigato il peso della componente di trasporto e gestione del contatore (o componente di rete) sul totale del costo sostenuto per l'energia dai clienti finali, che è peraltro storicamente molto ridotto (circa l'8 per cento nel caso di un cliente domestico tipo in maggior tutela al primo trimestre 2022).
  Deve sottolinearsi, infine, come il nostro Paese registri storicamente un costo per i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) fra i più bassi a livello europeo, sia per i consumatori domestici che non domestici, chiaramente certificato dai dati pubblicati da Eurostat e sintetizzati nelle tabelle che seguono (aggiornamento al 2020).

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

retribuzione del lavoro

sanzione penale

rimborso