ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07922

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 679 del 20/04/2022
Firmatari
Primo firmatario: UNGARO MASSIMO
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 20/04/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 20/04/2022
Stato iter:
27/04/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/04/2022
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 27/04/2022
Resoconto UNGARO MASSIMO ITALIA VIVA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/04/2022

DISCUSSIONE IL 27/04/2022

SVOLTO IL 27/04/2022

CONCLUSO IL 27/04/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07922
presentato da
UNGARO Massimo
testo di
Mercoledì 20 aprile 2022, seduta n. 679

   UNGARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con l'articolo 1, comma 152, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si è introdotto l'articolo 24-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   con tale disposizione, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l'assoggettamento ad una imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione;

   con il successivo comma 159 del medesimo articolo 1, la citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che le disposizioni di cui al comma 152 e la possibilità di esercizio dell'opzione, siano applicabili con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della norma, quindi a decorrere dal 1° gennaio 2017;

   l'articolo 24-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dispone, poi, in merito alla quantificazione dell'imposta sostitutiva relativa ai redditi prodotti all'estero dai nuovi residenti, che la stessa sia calcolata, in via forfettaria, nella misura di euro 100.000 annui e che il beneficio cessi, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione;

   durante il periodo di validità dell'opzione, il beneficiario può altresì richiedere di estenderla a uno o più dei familiari, per ciascuno dei quali l'importo dell'imposta sostitutiva, da corrispondere ogni anno e fino alla revoca o allo spirare del beneficio, sarà pari ad euro 25.000;

   tali disposizioni, in vigore ormai da oltre 5 periodi di imposta, si ponevano il dichiarato obiettivo di far arrivare in Italia soggetti ad alto reddito e alta capacità di spesa, che potessero dislocare sul nostro territorio considerevoli investimenti, consumi e iniezioni di capitale –:

   se il Ministro interrogato, a distanza di oltre 5 anni fiscali dall'introduzione della norma, intenda fornire elementi riguardo al numero di beneficiari, all'impatto e alla quantificazione degli effetti diretti e indiretti per l'economia italiana e relativi in particolare alle maggiori entrate per la finanza pubblica derivanti dall'applicazione della stessa e a seguito dell'attrazione di nuovi contribuenti, in maniera disaggregata e suddivisi anno per anno per ciascun periodo di imposta.
(5-07922)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 27 aprile 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07922

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede di acquisire elementi, informativi sul numero beneficiari, l'impatto e la quantificazione degli effetti diretti e indiretti per l'economia italiana derivanti dal regime agevolativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia (ex articolo 1, comma 152, legge n. 232 del 2016).
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  I dati statistici ufficiali riferiti all'anno di imposta 2020 sui regimi agevolativi a favore delle persone fisiche che hanno trasferito la propria residenza in Italia sono stati pubblicati nel documento contenente le «Statistiche sulle dichiarazioni fiscali – Analisi dei dati IRPEF Anno d'imposta 2020» pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze.
  Nel cennato documento si evidenzia che il sistema fiscale italiano prevede una serie di misure agevolative volte ad attirare risorse umane nel nostro Paese. Più in dettaglio, per le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un'attività di lavoro, è prevista una tassazione agevolata dei redditi ivi prodotti; si tratta della disciplina relativa a «docenti e ricercatori» e agli «impatriati» (quella dei «contro-esodati» non trova più applicazione a partire dal 2018).
  A partire dall'anno d'imposta 2019 la disciplina degli «impatriati» è stata oggetto di modifiche normative: pertanto i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 hanno un'imponibilità del reddito del 30 per cento (nel 2018 era del 50 per cento); tale agevolazione è a regime dall'annualità 2020. L'imponibilità è ridotta al 10 per cento per i soggetti che si trasferiscono nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia; nel caso di redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli sportivi professionisti l'imponibilità è del 50 per cento.
  Inoltre, a partire dal 2017, è stata introdotta l'agevolazione dei «neo-residenti» rivolta alle persone fisiche che si trasferiscono in Italia, a prescindere dallo svolgimento di una particolare attività lavorativa e che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero calcolata in via forfetaria nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui risulta valida l'opzione. L'agevolazione può essere estesa ai familiari per i quali l'imposta è ridotta a 25.000 euro.
  Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato tramite modello F24, secondo le istruzioni impartite con la risoluzione n. 44/E dell'11 giugno 2018 (codice tributo NRPP).
  Nella tabella seguente è riportato l'ammontare e il numero dei versamenti dell'imposta sostitutiva effettuati tramite modello F24 (codice tributo NRPP), con l'indicazione dell'anno d'imposta a cui si riferiscono, indicato nel modello stesso distinguendo, per ciascuna delle annualità considerate, il numero e l'ammontare dei versamenti effettuati dai soggetti aderenti (i quali versano un'imposta sostitutiva pari a 100.000 euro) e il numero e l'ammontare dei versamenti effettuati dai familiari (i quali versano un'imposta sostitutiva pari a 25.000 euro).

Dati dei versamenti in milioni di euro

  Nella tabella non sono indicati i dati degli anni d'imposta 2021 e 2022, in quanto non sono ancora scaduti i termini per effettuare i relativi versamenti e dunque i dati disponibili non sono significativi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta diretta