ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07901

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 678 del 19/04/2022
Firmatari
Primo firmatario: CURRO' GIOVANNI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/04/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2022
ALEMANNO MARIA SOAVE MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2022
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2022
CASO ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2022
GRIMALDI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2022
LORENZONI GABRIELE MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2022
MIGLIORINO LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2022
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2022
SALAFIA ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2022
SCERRA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2022
ZANICHELLI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 19/04/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 19/04/2022
Stato iter:
20/04/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/04/2022
Resoconto CURRO' GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 20/04/2022
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 20/04/2022
Resoconto CURRO' GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/04/2022

SVOLTO IL 20/04/2022

CONCLUSO IL 20/04/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07901
presentato da
CURRÒ Giovanni
testo di
Martedì 19 aprile 2022, seduta n. 678

   CURRÒ, MARTINCIGLIO, ALEMANNO, CANCELLERI, CASO, GRIMALDI, GABRIELE LORENZONI, MIGLIORINO, RUOCCO, SALAFIA, SCERRA, ZANICHELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 28, del decreto-legge n. 4 del 2022, cosiddetto «Sostegni ter», convertito dalla legge n. 25 del 2022 ripristina le possibilità di cessioni dei crediti d'imposta plurime in materia di bonus edilizi, seppure con precisi paletti;

   secondo quanto risulta dalle novità previste sia per lo sconto in fattura, che per la cessione del credito, il credito d'imposta maturato successivamente alla prima cessione potrà essere ulteriormente ceduto altre due volte, anche se esclusivamente in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Tub (decreto legislativo n. 385 del 1993); società appartenenti a gruppi bancari iscritti all'albo, previsto dall'articolo 64 del Tub e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

   tuttavia, dall'esame delle suesposte disposizioni, gli interroganti evidenziano che dal meccanismo della circolazione dei crediti non risulterebbero; annoverate le società di gestione di risparmio, le società di investimento a capitale variabile e quelle di intermediazione mobiliare, tutte peraltro sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia;

   tali restrizioni, a giudizio degli interroganti, ostacolano il funzionamento della circolazione dei crediti, in quanto, circoscrivendo i soggetti autorizzati ad acquisire i crediti derivanti dai bonus edilizi, limitano di fatto le possibilità dei cittadini e delle imprese, con il conseguente rallentamento o blocco dei lavori in essere;

   al riguardo, gli interroganti rilevano altresì che anche Poste Italiane, dal 7 marzo 2022, ha attivato di nuovo la piattaforma per l'acquisto dei crediti d'imposta, ma con regole diverse rispetto alle precedenti: il servizio risulta infatti disponibile solo per le prime cessioni, relativamente alle quote annuali finibili a partire dal 2023 e riferite ai crediti maturati per spese sostenute nel 2022 o a rate residue per spese sostenute negli anni precedenti;

   da ultimo, si rileva che alcune banche o istituti di credito stiano iniziando a rifiutare nuove cessioni a causa del raggiungimento del proprio limite di capienza fiscale –:

   se non convenga sulla necessità di adottare iniziative normative per includere le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e le società di intermediazione mobiliare (SIM), ivi compresa Poste italiane, nel novero degli intermediari finanziari che possono risultare acquirenti dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi dopo la prima cessione.
(5-07901)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 20 aprile 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07901

  Gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere le motivazioni dell'esclusione delle società di gestione e risparmio (SGR), delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), delle società di intermediazione mobiliare (SIM) dal novero degli intermediari finanziari che possono essere acquirenti di crediti d'imposta derivanti da bonus edilizio dopo la prima cessione e, al contempo, chiedono se al riguardo non si convenga sulla necessità di includervi i medesimi soggetti indicati in premessa, ivi compresa Poste Italiane.
  Al riguardo, preliminarmente, si segnala che l'articolo 29-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, attualmente in corso di conversione in legge (AS 2588), inserito in prima lettura dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina dell'utilizzo delle agevolazioni fiscali mediante sconto in fattura e cessione del credito. Come noto, infatti, i soggetti che sostengono spese per gli interventi edilizi ammessi ai bonus fiscali, in alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, possono optare:

   per lo sconto in fattura da parte del fornitore, il quale può, a sua volta, cedere un corrispondente credito a terzi soggetti, senza possibilità di ulteriori cessioni (salvo quanto di seguito specificato);

   per la cessione a terzi soggetti di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione, senza possibilità di ulteriori cessioni (salvo quanto di seguito specificato).

  In entrambi i casi, le disposizioni vigenti fanno salva la possibilità di ulteriori due cessioni del credito già oggetto di una prima cessione, a condizione che avvengano a favore dei seguenti soggetti «qualificati»:

   banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

   di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

   di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

  Tali soggetti sono tenuti comunque all'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del «decreto rilancio» e, di conseguenza, non possono acquisire il credito laddove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
  Per effetto delle modifiche apportate con il citato articolo 29-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, attualmente in corso di conversione in legge, sono ampliate le possibilità di cessione dei bonus edilizi di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: viene, infatti, consentito solo alle banche, che non possono ulteriormente cedere il credito, in quanto hanno effettuato tutte le cessioni consentite dalla vigente normativa, di effettuare una ulteriore cessione esclusivamente nei confronti dei propri «correntisti». Questi ultimi non possono, poi, ulteriormente cedere il credito.
  Coerentemente al comma 1-quater dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, il medesimo articolo 29-bis stabilisce che le nuove disposizioni si applicano a partire dalle comunicazioni di prima cessione del credito o sconto in fattura che vengono inviate all'Agenzia delle entrate a far data dal 1° maggio 2022.
  Premesso quanto sopra, con specifico riferimento alla richiesta degli On.li interroganti, come sopra evidenziato, attualmente le norme sulla cessione dei crediti fiscali (articoli 121, 122, del decreto-legge n. 34 del 2020) consentono le «ulteriori cessioni» di tali crediti, inter alia, anche nei confronti di soggetti appartenenti ad un gruppo bancario di cui all'articolo 64, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in cui possono essere incluse anche SGR, SIM, SICAV e SICAF.
  Per quanto concerne, infine, il ruolo di Poste italiane cui gli On.li interroganti hanno fatto riferimento, la predetta Società ha evidenziato quanto segue.
  A partire dal 7 marzo scorso Poste Italiane ha riavviato il servizio di acquisto di crediti d'imposta cedibili ai sensi del Decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020). In particolare, Poste Italiane attualmente offre tale servizio unicamente ai titolari originali del credito d'imposta, ossia a quei soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che hanno effettivamente pagato i lavori effettuati e che intendono quindi cedere il credito d'imposta direttamente maturato (cosiddetta «prima cessione»). Tale servizio, concentrandosi soprattutto sulla clientela retail, che è da sempre la clientela di elezione di Poste Italiane, rientra pienamente nella mission della società, con un ticket medio (di circa 18.000 euro a pratica) molto inferiore a quello generalmente acquistato dai maggiori player di mercato, che permette virtualmente a tutta la clientela di accedere alla cessione dei propri crediti d'imposta. Alla luce dei molteplici interventi di modifica al Decreto Rilancio e sulla base di un approccio basato sulla valutazione del rischio, che ha valorizzato la passata esperienza, Poste Italiane ha di tempo in tempo aggiornato il proprio processo di verifica soggettiva e documentale e, al momento della riapertura del servizio, ha pubblicato online, in maniera trasparente, tutte le indicazioni necessarie al proponente per valutare l'opportunità di cessione del credito d'imposta a Poste Italiane, con una chiara indicazione anche dei tempi associati all'istruttoria, che possono superare i 3 mesi. Il servizio è disponibile esclusivamente online e al cliente è richiesto di recarsi in Ufficio postale unicamente per l'adeguata verifica rafforzata antiriciclaggio, a valle del superamento dei controlli soggettivi e documentali previsti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

detrazione fiscale

sicurezza e sorveglianza

banca