ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07818

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 669 del 31/03/2022
Firmatari
Primo firmatario: TERZONI PATRIZIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 31/03/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 31/03/2022
Stato iter:
27/04/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/04/2022
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 27/04/2022
Resoconto TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 31/03/2022

DISCUSSIONE IL 27/04/2022

SVOLTO IL 27/04/2022

CONCLUSO IL 27/04/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07818
presentato da
TERZONI Patrizia
testo di
Giovedì 31 marzo 2022, seduta n. 669

   TERZONI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   il tessuto economico delle regioni del centro Italia colpito dai sismi del 2016 è in forte sofferenza, come certificato dai dati della Commissione europea che ha inserito l'Umbria e le Marche nelle regioni in transizione;

   alle gravissime conseguenze socioeconomiche del terremoto si è sovrapposta la crisi pandemica che ha esacerbato l'impatto per le aziende dei territori del cratere;

   i provvedimenti con cui si è introdotto e si è prorogato il credito d'imposta sugli investimenti sono stati fondamentali per garantire la sopravvivenza di centinaia di aziende e il rilancio di alcune di queste nelle aree colpite dai sismi;

   attualmente non risulta ancora attivata in concreto la proroga del beneficio fiscale per gli investimenti del 2021, nonostante le costanti richieste provenienti dalle organizzazioni sociali e datoriali dei territori interessati, in particolare il credito d'imposta per gli investimenti previsto all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017 n. 45;

   infatti nonostante l'articolo 43-ter del decreto-legge n. 192 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 233 del 2021, recependo i limiti e le condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 abbia ammesso la possibilità di usufruire del credito d'imposta sopra citato all'interno del Temporary framework, attualmente non è stato ancora attivato il meccanismo burocratico per l'accesso alla misura da parte delle aziende, in particolare non è stato ancora aggiornato il modello di richiesta online e il relativo software da parte dell'Agenzia delle entrate, secondo anche quanto riportato dalla stampa di settore (Il Sole 24 Ore del 28 marzo 2022);

   l'attenta programmazione degli investimenti è un elemento centrale per qualsiasi azienda, per cui questa incertezza causa danni economici notevoli rischiando di peggiorare il già precario stato di molte imprese –:

   quale sia l'esatto cronoprogramma per l'attivazione, della misura per il 2021, in particolare per l'aggiornamento e la messa in funzione del modello e del software da parte dell'Agenzia delle entrate, affinché le imprese possano fruire dell'agevolazione in tempi certi;

   quali iniziative di competenza i Ministri interrogati intendano adottare al fine di predisporre un provvedimento di proroga del credito di imposta simile a quello citato in premessa per gli investimenti per il 2022 e per il 2023, onde rendere possibile una programmazione aziendale adeguata.
(5-07818)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 27 aprile 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07818

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento ai provvedimenti con i quali si è introdotto e si è prorogato il credito d'imposta sugli investimenti in favore delle regioni del centro Italia colpite dal sisma del 2016.
  In proposito, nel far presente come attualmente non risulti ancora attivata, in concreto, la proroga del beneficio fiscale per gli investimenti del 2021, l'interrogante chiede di sapere le ragioni per le quali non siano stati attivati, da parte dell'Agenzia delle entrate, i meccanismi di accesso al credito d'imposta per gli investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (con specifico riferimento al modello di richiesta on line del beneficio e al relativo software) e quali iniziative intendano intraprendere i Ministri interrogati (MEF e MISE) al fine di prorogare l'agevolazione fiscale in questione per il 2022 e per il 2023.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dall'articolo 44 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ha previsto per i Comuni delle Regioni colpite dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, l'attribuzione, fino al 31 dicembre 2019, del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno). Successivamente, la legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), all'articolo 1, comma 218, ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2020, di tale agevolazione.
  La predetta misura, notificata alla Commissione europea a cura del Ministero dello sviluppo economico (la competenza del MISE per l'assolvimento degli adempimenti unionali in materia di aiuti di Stato è stabilita nel comma 3 del citato articolo 18-quater), è stata ritenuta compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea con decisione C(2018) 1661 final del 6 aprile 2018, fino al 31 dicembre 2020.
  Il periodo agevolato del credito d'imposta è stato, da ultimo, ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 2021, dall'articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
  Il citato articolo 43-ter ha modificato, altresì, il regime unionale di riferimento in materia di aiuti di Stato prevedendo che, per gli investimenti realizzati nel corso del 2021, la misura in argomento si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (cosiddetto Temporary Framework).
  Pertanto, l'attuazione della misura agevolativa per l'anno 2021 è subordinata all'adozione da parte della Commissione europea della decisione di compatibilità del regime di aiuti sulla base del Temporary Framework.
  Una volta intervenuta la decisione della Commissione, l'Agenzia delle entrate provvederà ad aggiornare la procedura telematica per consentire alle imprese beneficiarie di presentare la richiesta di riconoscimento del credito d'imposta con riferimento agli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.
  In tal senso sono state fornite indicazioni dall'Agenzia delle entrate nel punto 1.3 e nelle «motivazioni» del provvedimento del 6 aprile 2022, pubblicato sul sito internet della stessa Agenzia, che reca le modifiche al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta, al fine di gestire la proroga al 2022 dei crediti d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES. Nello stesso provvedimento è stato, infatti, precisato che, a seguito dell'intervenuta decisione di autorizzazione della misura che verrà adottata dalla Commissione europea, la procedura sarà ulteriormente aggiornata per consentire ai soggetti interessati di fruire del credito d'imposta per gli investimenti realizzati nel 2021.
  Appare, in ogni caso, opportuno evidenziare che un eventuale intervento di proroga del beneficio fiscale per gli anni 2022 e 2023, come richiesto dall'Onorevole interrogante, integrando un «nuovo» aiuto secondo i parametri unionali (suscettibile in quanto tale di ulteriore notifica alla Commissione europea a cura dello stesso MISE), dovrà essere necessariamente uniformato ai tempi residui di vigenza del sopra citato Quadro temporaneo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

conseguenza economica

detrazione fiscale

software