ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07808

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 668 del 30/03/2022
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/03/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOCCIA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 30/03/2022
BURATTI UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 30/03/2022
CIAGA' GRAZIELLA LEYLA PARTITO DEMOCRATICO 30/03/2022
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 30/03/2022
TOPO RAFFAELE PARTITO DEMOCRATICO 30/03/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 30/03/2022
Stato iter:
13/04/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/04/2022
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 13/04/2022
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/03/2022

DISCUSSIONE IL 13/04/2022

SVOLTO IL 13/04/2022

CONCLUSO IL 13/04/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07808
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Mercoledì 30 marzo 2022, seduta n. 668

   FRAGOMELI, BOCCIA, BURATTI, CIAGÀ, SANI e TOPO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   negli ultimi mesi il Governo è intervenuto più volte per ridurre la pressione per il «caro bollette» stanziando risorse per 1,2 miliardi (III trimestre 2021), 3,5 miliardi (IV trimestre 2021) e 5,5 miliardi (I trimestre 2022);

   seppure i provvedimenti in essere forniscono un sostegno considerevole alle famiglie e alle imprese che in questo particolare momento sostengono i costi della crisi energetica legata alla guerra in Ucraina, le citate misure tuttavia non intervengono su alcuni aspetti rilevanti tra cui gli oneri riconosciuti agli operatori del settore della distribuzione elettrica in relazione ad investimenti attuati dagli stessi per la manutenzione e lo sviluppo della rete;

   in particolare con la delibera 23 dicembre 2021 614/2021/R/com, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ha fissato, per il periodo 2022-2027, i tassi di remunerazione del capitale investito rispettivamente al 5 per cento per la trasmissione dell'energia elettrica, al 5,2 per cento per la distribuzione e misura dell'energia elettrica, al 5,1 per cento per le reti di trasporto del gas e al 5,6 per cento per la distribuzione e misura del gas;

   i citati tassi appaiono, a giudizio degli interroganti, elevati, se confrontati con i tassi di accesso ai finanziamenti bancari per realizzare tali investimenti;

   sarebbe opportuno, in questa fase, riconsiderare questo spread che viene caricato sulle bollette allineando i tassi di remunerazione degli investimenti a quelli di mercato;

   le attuali disposizioni stabiliscono, inoltre, che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva – in questo caso l'energia elettrica – i relativi oneri tributari sono parte integrante della base imponibile da assoggettare ad imposta e pertanto le accise sulle materie prime sono comprese nell'imponibile Iva;

   considerato che sulle accise delle materie prime che concorrono a formare il costo della fornitura si applica l'Iva sembrerebbe opportuno, a parere degli interroganti, intervenire sulle disposizioni che prevedono l'applicazione dell'Iva sugli oneri tributari imputati in bolletta al fine di evitare una doppia tassazione –:

   quale sia l'orientamento del Ministro interrogato, in merito ai fatti esposti in premessa, e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare al fine di ridurre ulteriormente l'aggravio dell'onere dovuto all'aumento del costo della materia prima, anche valutando, in raccordo con l'Arera, l'opportunità di allineare i tassi di remunerazione degli investimenti ai valori di mercato e intervenendo al fine di evitare l'applicazione dell'Iva sugli oneri tributari.
(5-07808)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 13 aprile 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07808

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel richiamare i diversi interventi del Governo volti a ridurre la pressione per il «caro bollette», fanno presente come gli interventi adottati non risultano sufficienti in quanto gli oneri riconosciuti agli operatori del settore della distribuzione elettrica per gli investimenti effettuati dagli stessi per la manutenzione e lo sviluppo della rete appaiono ancora elevati, soprattutto se confrontati con i tassi di accesso ai finanziamenti bancari per realizzare tali investimenti.
  Gli Onorevoli interroganti sottolineano, inoltre, che gli oneri tributari sono parte integrante della base imponibile Iva e che quindi anche le accise sono comprese in tale base imponibile.
  Ciò premesso, gli Interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intendano adottare «al fine di ridurre ulteriormente l'aggravio dell'onere dovuto all'aumento del costo della materia prima anche valutando in raccordo con l'ARERA l'opportunità di allineare i tassi di remunerazione degli investimenti ai valori di mercato e intervenendo al fine di evitare l'applicazione dell'IVA sugli oneri tributari».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Con specifico riferimento alla richiesta degli Onorevoli interroganti circa la possibilità di evitare l'applicazione dell'Iva sugli oneri tributari, si fa presente che l'applicazione dell'IVA sulle accise trova il suo fondamento, in via generale, nell'articolo 78 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (c.d. direttiva IVA), ai sensi del quale «Nella base imponibile devono essere compresi gli elementi seguenti:

   a) le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA; (…)».

  Nell'ordinamento interno, detta previsione trova corrispondenza nell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui: «1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti».
  È necessario richiamare, inoltre, l'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto, ai sensi del quale «1. Non concorrono a formare la base imponibile:

   1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;

   2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;

   3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;

   4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;

   5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto».

  In pratica, l'unico tributo che non può concorrere alla base imponibile IVA è la stessa IVA addebitata in rivalsa.
  Al riguardo, anche la Corte di Giustizia ha ribadito, nella sentenza causa C-256/14 dell'11 giugno 2015, che «a norma dell'articolo 78, primo comma, lettera a), della direttiva IVA, le tasse, ad eccezione della stessa IVA, devono essere comprese nella base imponibile IVA. La Corte ha già precisato che, affinché una tassa possa rientrare nella base imponibile dell'IVA, pur non rappresentando un valore aggiunto e non costituendo il corrispettivo economico della cessione di beni o della prestazione di servizi, essa deve presentare un legame diretto con tale cessione o tale prestazione e che la questione se il fatto generatore di detta tassa coincida con quello dell'IVA è un elemento determinante per accertare l'esistenza di un siffatto collegamento …».
  Sulla scorta di quanto sopra esposto, si osserva che, da un punto di vista tecnico, le richieste degli Onorevoli interroganti volte ad evitare l'applicazione dell'IVA sugli oneri tributari sono incompatibili con il quadro normativo unionale e nazionale attualmente vigente.
  Ulteriori iniziative volte a contrastare l'aumento del livello dei prezzi dell'energia saranno valutate alla luce dell'evoluzione della situazione economica e politica internazionale, a seguito della quale potranno essere adottati i provvedimenti più adeguati a mitigare le ricadute finanziarie sulle famiglie e sulle imprese.
  Da ultimo, in merito all'opportunità di allineare i tasso di remunerazione del capitale investito ai valori di mercato, è opportuno evidenziare che con la deliberazione 614/2021/R/COM del 23 dicembre 2021, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito (Weighted Average Cost of Capital, WACC) riconosciuto ai gestori dei servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027.
  Tale aggiornamento segue una riforma delle modalità di determinazione del tasso adottata da ARERA nel 2015 e finalizzata a migliorare la certezza e la stabilità del quadro regolatorio, nell'interesse delle imprese, degli investitori e degli utenti finali, che da un simile quadro possono avvantaggiarsi in termini di contenimento e stabilità nel tempo del costo dei servizi regolati.
  In tale ambito, l'Autorità ha quindi perseguito gli obiettivi di stabilità e certezza del quadro regolatorio, adeguatezza del livello di remunerazione, tenuto conto dei profili di rischio del settore, e tutela degli utenti del servizio.
  Il provvedimento dello scorso dicembre ha quindi determinato una riduzione del WACC di oltre il 10 per cento (in termini reali) a partire dall'anno in corso per tutti i settori infrastrutturali, sulla base dell'evoluzione, del contesto macroeconomico e finanziario di riferimento.
  Tale aggiornamento è avvenuto attraverso un processo di consultazione pubblico e durato circa un anno, in cui tutti gli stakeholder interessati hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. L'Autorità, nelle proprie decisioni, ha fatto riferimento ai più recenti dati di mercato e alle migliori prassi regolatorie internazionali.
  La riduzione ha quindi nuovamente mitigato il peso della componente di trasporto e gestione del contatore (o componente di rete) sul totale del costo sostenuto per l'energia dai clienti finali, che è peraltro storicamente molto ridotto (ca. l'8 per cento nel caso di un cliente domestico tipo in maggior tutela al primo trimestre 2022).
  In termini di importi, nelle tabelle che seguono si evince come il nostro Paese registri storicamente un costo per i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) fra i più bassi a livello europeo, sia per i consumatori domestici che non domestici, chiaramente certificato dai dati pubblicati da Eurostat e sintetizzati nelle tabelle che seguono (aggiornamento al 2020).

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Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

distribuzione d'energia

retribuzione del lavoro

IVA