ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07779

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 666 del 28/03/2022
Firmatari
Primo firmatario: APRILE NADIA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 28/03/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/03/2022
Stato iter:
29/03/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 29/03/2022
Resoconto APRILE NADIA MISTO
 
RISPOSTA GOVERNO 29/03/2022
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 29/03/2022
Resoconto APRILE NADIA MISTO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 29/03/2022

SVOLTO IL 29/03/2022

CONCLUSO IL 29/03/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07779
presentato da
APRILE Nadia
testo di
Lunedì 28 marzo 2022, seduta n. 666

   APRILE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con l'articolo 3-bis della legge n. 58 del 28 giugno 2019 (di conversione del cosiddetto «Decreto Crescita»), in accoglimento di un emendamento a firma dell'interrogante, è stato soppresso – per i contratti di locazione stipulati in regime di tassazione agevolata della «cedolare secca» – l'obbligo (previsto per il contribuente dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) di comunicazione della proroga dei contratti in tale regime, conseguentemente, abrogata la relativa sanzione (articolo 3-bis «Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di cedolare secca sui canoni di locazione l'ultimo periodo è soppresso»);

   ciononostante l'Agenzia delle entrate – nel caso in cui il contribuente con contatto in regime di cedolare secca, ometta di inviare la comunicazione della proroga – opera d'ufficio la revoca della cedolare e notifica l'avviso di liquidazione per mancato versamento dell'imposta di registro per annualità successive alla prima (applicando anche la sanzione del 30 per cento dell'imposta), anche nel caso in cui sia stato regolarmente assolto l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva e i redditi da cedolare secca siano stati inseriti nel relativo quadro della dichiarazione;

   è evidente come, in tale evenienza, il contribuente, ricevuti gli avvisi, sia costretto a effettuare delle inutili, e a volte onerose, attività, volte a dimostrare la propria volontà di non revocare il regime fiscale, già indicato al momento della registrazione del contratto;

   è altrettanto evidente come, tale comportamento dell'Amministrazione finanziaria generi confusione per i contribuenti, e come ciò debba ritenersi inammissibile, specie in un periodo come quello che si sta vivendo, sicuramente complicato sui fronte degli obblighi fiscali –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se, conseguentemente, non ritenga di adottare iniziative con urgenza per superare questa situazione di confusione, facendo sì che l'Agenzia delle entrate effettui i dovuti controlli prima di procedere con la notifica degli avvisi di liquidazione.
(5-07779)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 29 marzo 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07779

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alle disposizioni concernenti gli adempimenti connessi alla comunicazione della proroga dei contratti di locazione in regime di cedolare secca e segnala che l'Agenzia delle entrate «nel caso in cui il contribuente con contratto in regime di cedolare secca ometta di inviare la comunicazione, opera d'ufficio la revoca della cedolare e notifica l'avviso di liquidazione per mancato versamento dell'imposta di registro per annualità successive alla prima, (applicando anche la sanzione del 30 per cento dell'imposta)».
  L'Onorevole interrogante, a tale proposito, rileva che tuttavia con il decreto-legge n. 34 del 2019 «è stato soppresso - per i contratti di locazione stipulati in regime di tassazione agevolata della cedolare secca – l'obbligo (previsto per il contribuente dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) di comunicazione della proroga dei contratti in tale regime, e conseguentemente, abrogata la relativa sanzione».
  Tanto premesso, l'Interrogante chiede al Ministro dell'economia e delle finanze se «sia a conoscenza di quanto in premessa e se non ritenga di intervenire con urgenza per superare questa situazione di confusione, obbligando l'Agenzia delle entrate a effettuare i dovuti controlli prima di procedere con la notifica degli avvisi di liquidazione».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Con l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, inserito in sede di conversione ad opera della legge 28 giugno 2019, n. 58, è stato abrogato l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al fine di sopprimere la sanzione prevista per il caso di omessa comunicazione «relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contatto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca».
  Per effetto della previsione recata dal vigente comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, è, inoltre, previsto che la mancata comunicazione della proroga del regime della cedolare secca non comporta la revoca dell'opzione se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente con il regime in argomento, versando l'imposta sostitutiva e indicando i relativi redditi in dichiarazione in maniera appropriata.
  In applicazione di tale disposizione, gli uffici dell'Agenzia verificano il comportamento tenuto dal contribuente e il versamento dell'imposta sostitutiva prima di procedere all'invio degli avvisi di liquidazione relativi all'imposta di registro eventualmente dovuta per la proroga del contratto in caso di decadenza dal regime della cedolare secca.
  Tanto premesso, l'Agenzia osserva che la genericità della segnalazione riportata nell'interrogazione in esame non consente di individuare le fattispecie in relazione alle quali sono emerse le lamentate criticità.
  L'Agenzia resta comunque a disposizione per effettuare i necessari approfondimenti con il coinvolgimento anche degli uffici territorialmente competenti laddove vengano forniti ulteriori elementi che consentano di individuare i casi di erronea applicazione dell'imposta di registro e decadenza dal regime della cedolare secca a seguito dell'omessa presentazione della comunicazione di proroga.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta diretta

politica fiscale

imposta di registro