ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07724

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 658 del 16/03/2022
Firmatari
Primo firmatario: FRASSINETTI PAOLA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 16/03/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 16/03/2022
BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA 16/03/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE delegato in data 16/03/2022
Stato iter:
17/03/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 17/03/2022
Resoconto MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 17/03/2022
Resoconto SASSO ROSSANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE)
 
REPLICA 17/03/2022
Resoconto MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 17/03/2022

SVOLTO IL 17/03/2022

CONCLUSO IL 17/03/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07724
presentato da
FRASSINETTI Paola
testo di
Mercoledì 16 marzo 2022, seduta n. 658

   FRASSINETTI, MOLLICONE e BUCALO. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   la scuola, in questa fase di pandemia, dovrebbe supportare il sistema sanitario nella gestione dei dati delle quarantene, ed è necessario avere indicazioni chiare al fine di assicurare la privacy nel trattamento dei dati sanitari degli studenti e dei docenti, oltre ad accertare, in maniera specifica, il loro stato vaccinale;

   con decreto-legge n. 122 del 2021 è stato esteso l'obbligo di esibizione della certificazione verde Covid-19 per accedere alle strutture delle istituzioni scolastiche educative e formative;

   come indicato nella guida ai dirigenti scolastici, la verifica sulla piattaforma nazionale per il controllo automatico del green pass, predisposto dal Ministero della salute deve essere rappresentata dal personale «effettivamente presente in servizio»;

   se invece, per comodità e risparmio di tempo, si procede con il tasto «seleziona tutti» della piattaforma, il verificatore avrà un quadro di tutti i lavoratori in servizio nella scuola, anche quelli che nella giornata all'interno dell'istituto non saranno effettivamente presenti perché in malattia o in permesso giornaliero o in ferie;

   a fronte di queste evidenze, gli interroganti rilevano una violazione della privacy in quanto emergeranno elementi di salute regolati dal principio di riservatezza;

   considerato quanto sopra esposto, la privacy del lavoratore risulterà gravemente violata così come, a parere degli interroganti, il diritto fondamentale di scelta rispetto alla disciplina richiamata, risultando, quindi, una sorta di obbligo vaccinale indiretto –:

   quali iniziative intenda adottare e quali indicazioni intenda fornire ai dirigenti scolastici al fine di assicurare la gestione dei casi di quarantena in modo efficace, garantendo, allo stesso tempo, il rispetto della privacy degli studenti e dei docenti, soprattutto, per questi ultimi, nella fase di verifica del possesso del green pass effettuata attraverso l'apposita piattaforma e se tale malfunzionamento, già espresso, sia stato risolto.
(5-07724)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 17 marzo 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-07724

  Onorevole Mollicone,

   considerata la necessità di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (cd. Green Pass), a partire dallo scorso settembre è stata inserita nel sistema informativo SIDI del Ministero dell'istruzione una piattaforma che consente ai Dirigenti scolastici di verificare, esclusivamente, il possesso della certificazione verde in corso di validità e, poi, il rispetto dell'obbligo vaccinale del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche.
   L'auspicio del Governo è che con il regredire della pandemia tutte le misure di controllo possano essere eliminate e i dirigenti scolastici possano terminare la loro attività di «controllori».
   Per il corretto utilizzo della suindicata piattaforma, il Ministero ha emanato una nota di dettaglio contenente specifiche indicazioni organizzative e operative chiarendo che le funzionalità della stessa consentono di trattare i soli dati necessari ai sensi di legge, nel pieno rispetto della privacy.
   Nella richiamata nota il Ministero ha precisato, altresì, che il Dirigente scolastico è tenuto a selezionare i nominativi, tra quelli del personale scolastico effettivamente in servizio, su cui va attivato il processo di verifica del Green Pass.
   A ciò aggiungo che il Ministero dell'istruzione ha regolamentato il trattamento dei dati personali del personale docente e ATA in modo conforme a quanto previsto in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai princìpi di necessità, proporzionalità, adeguatezza di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
   In merito alla possibilità di utilizzare l'opzione «Seleziona tutti», legittimo oggetto del quesito da Lei posto, evidenzio che il Ministero ha dato indicazioni precise ai Dirigenti scolastici di deselezionare il personale che non deve essere sottoposto a verifica.
   Fermi i princìpi sopra richiamati, la corretta verifica del Green Pass, quindi, è rimessa ai singoli Dirigenti scolastici, che sono tenuti a un uso corretto dell'applicativo, in conformità con la normativa vigente.
   In merito agli studenti ricordo che per la gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo, è stata diramata un'ulteriore circolare con le indicazioni operative a firma congiunta del Ministero dell'istruzione e del Ministero della salute, con la quale è stato chiarito che i requisiti per poter frequentare in presenza, seppure in regime di autosorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato o dalla sua famiglia se minore.
   Le istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, a una mera attività di presa d'atto rispetto alla dimostrazione da parte del soggetto interessato di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guarito da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo.
   Al fine di fugare qualsiasi perplessità sul trattamento dei dati personali in ambito scolastico, preciso che anche il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che le scuole possono trattare le categorie particolari di dati personali e che, in ogni caso, non possono essere diffusi i dati relativi alla salute ed ha reso parere favorevole al sistema di verifica.
   Purtroppo si sono verificati dei casi in cui – per fortuna pochi – docenti o personale amministrativo, abbia violato le norme sulla privacy ma ci sono stati interventi per sanzionare tali comportamenti.
   D'altronde, la base giuridica che conferisce legittimità e liceità a tale ipotesi di trattamento si rinviene direttamente nel decreto-legge n. 1 del 2022, convertito, con modificazioni dalla legge n. 18 del 2022, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2-ter del decreto legislativo n. 196 del 2003 e dall'articolo 6 comma 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 essendo, nel caso di specie, il trattamento «necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento».
   Onorevole, collega Mollicone, quanto fin qui illustrato è di vivo interesse per il Ministero e Le assicuro che stiamo lavorando incessantemente, e continueremo a farlo, anche personalmente, al fine di garantire la sicurezza e la protezione dei dati personali e la piena tutela della privacy, nell'ottica di un possibile e costruttivo contemperamento dei vari interessi pubblici e privati in gioco.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

malattia infettiva

sistema sanitario

insegnante