ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07717

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 657 del 15/03/2022
Firmatari
Primo firmatario: GIACOMONI SESTINO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 15/03/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 15/03/2022
CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 15/03/2022
GIACOMETTO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 15/03/2022
SORTE ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 15/03/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/03/2022
Stato iter:
20/04/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE INTERROGANTE 29/03/2022
Resoconto GIACOMONI SESTINO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/03/2022

DISCUSSIONE IL 29/03/2022

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/03/2022

RITIRATO IL 20/04/2022

CONCLUSO IL 20/04/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07717
presentato da
GIACOMONI Sestino
testo di
Martedì 15 marzo 2022, seduta n. 657

   GIACOMONI, MARTINO, CATTANEO, GIACOMETTO e SORTE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   in materia di bonus edilizi il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 ha introdotto, tra l'altro, la facoltà di poter procedere con ulteriori cessioni dei crediti ma solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Testo unico bancario) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

   risulta incerta la volontà del legislatore di ricomprendere nell'elenco di cui sopra anche le società per la cartolarizzazione dei crediti costituiti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 che, sebbene fossero originariamente iscritte all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario, sono state successivamente derubricate in virtù di un provvedimento di Banca d'Italia, pur rimanendo iscritte presso un registro separato;

   le società di cartolarizzazione dei crediti, oltre a essere iscritte a tale registro separato, tenuto dalla Banca d'Italia, scontano anche la presenza obbligatoria di un soggetto iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario, deputato a un ruolo di servizio presso la società di cartolarizzazione nella riscossione dei crediti ceduti e del servizio di cassa e di pagamento;

   il patrimonio segregato di talune società per la cartolarizzazione dei crediti è contabilmente consolidato presso un gruppo bancario iscritto all'albo in quanto il suddetto gruppo bancario ne esercita il controllo, anche qualora le quote societarie di tali società per la cartolarizzazione dei crediti, non fossero detenute dal gruppo bancario stesso;

   il consolidamento contabile del loro patrimonio segregato costituisce elemento non solo necessario ma anche sufficiente a garantire gli stessi presidi e controlli che il legislatore ha cercato di ottenere limitando la circolazione dei crediti relativi ai bonus edilizi –:

   se non ritenga opportuno adottare iniziative per chiarire che le società per la cartolarizzazione dei crediti, costituite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il cui patrimonio segregato risulti consolidato contabilmente in un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del Testo unico bancario, possano essere considerate tra i soggetti qualificati quali secondi, ovvero terzi, cessionari dei crediti fiscali di cui al decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13.
(5-07717)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

detrazione fiscale

credito

banca