Legislatura: 18Seduta di annuncio: 657 del 15/03/2022
Primo firmatario: GIACOMONI SESTINO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 15/03/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 15/03/2022 CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 15/03/2022 GIACOMETTO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 15/03/2022 SORTE ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 15/03/2022
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/03/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione DICHIARAZIONE INTERROGANTE 29/03/2022 Resoconto GIACOMONI SESTINO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/03/2022
DISCUSSIONE IL 29/03/2022
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/03/2022
RITIRATO IL 20/04/2022
CONCLUSO IL 20/04/2022
GIACOMONI, MARTINO, CATTANEO, GIACOMETTO e SORTE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
in materia di bonus edilizi il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 ha introdotto, tra l'altro, la facoltà di poter procedere con ulteriori cessioni dei crediti ma solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Testo unico bancario) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
risulta incerta la volontà del legislatore di ricomprendere nell'elenco di cui sopra anche le società per la cartolarizzazione dei crediti costituiti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 che, sebbene fossero originariamente iscritte all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario, sono state successivamente derubricate in virtù di un provvedimento di Banca d'Italia, pur rimanendo iscritte presso un registro separato;
le società di cartolarizzazione dei crediti, oltre a essere iscritte a tale registro separato, tenuto dalla Banca d'Italia, scontano anche la presenza obbligatoria di un soggetto iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario, deputato a un ruolo di servizio presso la società di cartolarizzazione nella riscossione dei crediti ceduti e del servizio di cassa e di pagamento;
il patrimonio segregato di talune società per la cartolarizzazione dei crediti è contabilmente consolidato presso un gruppo bancario iscritto all'albo in quanto il suddetto gruppo bancario ne esercita il controllo, anche qualora le quote societarie di tali società per la cartolarizzazione dei crediti, non fossero detenute dal gruppo bancario stesso;
il consolidamento contabile del loro patrimonio segregato costituisce elemento non solo necessario ma anche sufficiente a garantire gli stessi presidi e controlli che il legislatore ha cercato di ottenere limitando la circolazione dei crediti relativi ai bonus edilizi –:
se non ritenga opportuno adottare iniziative per chiarire che le società per la cartolarizzazione dei crediti, costituite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il cui patrimonio segregato risulti consolidato contabilmente in un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del Testo unico bancario, possano essere considerate tra i soggetti qualificati quali secondi, ovvero terzi, cessionari dei crediti fiscali di cui al decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13.
(5-07717)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):detrazione fiscale
credito
banca