ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07710

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 657 del 15/03/2022
Firmatari
Primo firmatario: APRILE NADIA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 15/03/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/03/2022
Stato iter:
16/03/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 16/03/2022
Resoconto APRILE NADIA MISTO
 
RISPOSTA GOVERNO 16/03/2022
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 16/03/2022
Resoconto APRILE NADIA MISTO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/03/2022

SVOLTO IL 16/03/2022

CONCLUSO IL 16/03/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07710
presentato da
APRILE Nadia
testo di
Martedì 15 marzo 2022, seduta n. 657

   APRILE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 ha previsto che: «a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997»;

   con specifico riguardo alla figura del professionisti, tale previsione mette fine ad una querelle che ha dato origine a numerosi contenziosi;

   la poca chiarezza normativa in merito all'effettiva debenza dell'imposta regionale da parte di tale fascia di contribuenti, è stata, infatti, oggetto di approfondito esame giurisprudenziale, e concordi statuizioni delle commissioni tributarie hanno sancito la non debenza dell'Irap da parte di coloro che svolgono la propria attività in assenza di un'autonoma organizzazione;

   con tali statuizioni, a coloro che hanno tempestivamente adito l'autorità giudiziaria, è stato, quindi, riconosciuto il diritto ad ottenere il rimborso, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle somme versate a titolo di Irap;

   è evidente come la previsione del richiamato comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con cui si è stabilito che, solo a partire dal 2022, i professionisti non saranno più soggetti al versamento dell'Irap, senza tener conto della situazione pregressa, abbia creato una inaccettabile disparità di trattamento;

   ed invero, lo stesso professionista che dal 2022 potrà pacificamente ritenersi esentato dal versamento dell'Irap, dovrà continuare a coltivare inutili e costosi ricorsi tributari per vedersi riconoscere tale diritto anche per gli anni precedenti;

   tale incongruenza è stata già portata all'attenzione della Camera con ordine del giorno a firma dell'interrogante accolto in data 21 febbraio 2022, in sede di esame dell'A.C. 3431 –:

   quali iniziative normative il Ministro interrogato intenda adottare per prevedere che, per le persone fisiche esercenti attività professionali, svolte in assenza di autonoma organizzazione, la previsione di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, abbia effetto retroattivo, fatte salve le prescrizioni già maturate e, nelle more di tale intervento normativo, se ritenga di adottare le iniziative di competenza affinché l'Agenzia delle entrate soprassieda a qualsiasi tipo di riscossione relativamente ai detti tributi.
(5-07710)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 16 marzo 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07710

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento al comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) ai sensi del quale l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni a decorrere dal 2022, in tal modo mettendo fine, con specifico riferimento alle persone fisiche esercenti attività professionali, in assenza di autonoma organizzazione, a una querelle che ha dato origini a numerosi contenziosi a causa della poca chiarezza normativa in merito all'effettiva debenza dell'IRAP da parte di tale fascia di contribuenti, risolti in favore di coloro che hanno tempestivamente adito l'autorità Giudiziaria.
  Tuttavia l'onorevole lamenta che detta disposizione, non tenendo conto della situazione pregressa, ha creato una inaccettabile disparità di trattamento e, pertanto, lo stesso professionista, esentato dall'IRAP a partire dal 2022, dovrà continuare a coltivare inutili e costosi ricorsi tributari per vedersi riconoscere tale diritto anche per gli anni precedenti.
  Tale incongruenza è stata già portata all'attenzione della Camera dallo stesso onorevole con un ordine del giorno, accolto in data 21 febbraio 2022, in sede di esame dell'A.C. 3431.
  Pertanto, l'onorevole interrogante chiede «quali iniziative legislative il Ministro intenda adottare per prevedere che le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 234 del 30 dicembre 2021 abbiano effetto retroattivo, fatte salve le prescrizioni già maturate, e se ritenga, medio tempore, di comunicare all'Agenzia delle entrate di soprassedere da qualsiasi tipo di riscossione relativamente ai detti tributi».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  La disposizione di cui al citato comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 si inserisce nel progressivo processo di riduzione del carico impositivo IRAP iniziato già con la legge Finanziaria per il 2008 e attuato, nel corso del tempo, mediante riduzione delle basi imponibili del tributo, con puntuali modifiche dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, fino ad arrivare, con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla deduzione integrale del costo complessivo sostenuto per il lavoro dipendente a tempo indeterminato, che ha interessato successivamente, in parte, con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche i soggetti che fanno ricorso all'assunzione di lavoratori stagionali con contratto a tempo determinato.
  La medesima legge n. 208 del 2015 ha previsto, altresì, l'esclusione dal tributo in favore dei soggetti che esercitano un'attività agricola e determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del TUIR.
  Pertanto, l'esclusione soggettiva delle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni conferma il progressivo ridimensionamento dell'IRAP anche alla luce di quanto annunciato dal disegno di legge di delega fiscale che, all'articolo 5, prevede, nell'ambito della revisione dell'imposizione personale (articolo 2 del disegno di legge) e dell'imposizione sul reddito d'impresa (articolo 3 del disegno di legge) un graduale superamento dell'IRAP.
  Giova evidenziare inoltre che, prima dell'intervento normativo adottato con la legge di bilancio, le persone fisiche che svolgevano la propria attività in assenza di autonoma organizzazione, di fatto, erano già escluse dal tributo – il cui presupposto, per le persone fisiche, è costituito dall'esercizio abituale di un'attività, autonomamente organizzata, diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997) – ancorché dovessero dimostrare, ove richiesto, l'assenza del presupposto secondo i criteri delineati dalla giurisprudenza.
  Alla luce di un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. da ultimo, sentenza della Cassazione a sezioni Unite del 10 maggio 2016, n. 9451) il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

   a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

   b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

  L'accertamento di tali condizioni, come evidenziato dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 156/2001, e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, «in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto...» e deve, quindi, essere effettuato con una valutazione del caso concreto.
  Di conseguenza, per questi soggetti, alla luce della riforma introdotta dalla legge di bilancio 2022, l'esclusione dal tributo si estende ora a tutte le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione.
  Ne consegue, dunque, che le persone fisiche non saranno più soggette al tributo per le attività espletate sotto forma di imprese individuali o nell'esercizio individuale di arti e professioni.
  Tanto premesso, all'articolo 1, comma 8, della legge di bilancio per il 2022 che introduce un'esclusione soggettiva dall'obbligo di versamento dell'IRAP non può essere riconosciuta efficacia retroattiva per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della norma.
  La menzionata riforma non determina una disparità di trattamento rispetto alla situazione pregressa poiché rientra nella piena discrezionalità del legislatore modificare le disposizioni sulla base dei mutati obiettivi che si pone.
  Fino al 2021, pertanto, non possono che operare le previgenti disposizioni che sancivano la non debenza del tributo per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni, in assenza di autonoma organizzazione la cui verifica, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce, come già evidenziato, questione di mero fatto e deve, quindi, essere effettuata con una valutazione del caso concreto.
  Alla luce dell'attuale quadro normativo e interpretativo non esista alcuna possibilità di sospensione, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'attività di riscossione relativamente con riferimento alle persone fisiche che hanno svolto la propria attività avvalendosi di autonoma organizzazione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta locale