ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07593

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 643 del 22/02/2022
Firmatari
Primo firmatario: BELLUCCI MARIA TERESA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 22/02/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GEMMATO MARCELLO FRATELLI D'ITALIA 22/02/2022
FERRO WANDA FRATELLI D'ITALIA 22/02/2022


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 22/02/2022
Stato iter:
03/03/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 03/03/2022
Resoconto BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 03/03/2022
Resoconto COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 03/03/2022
Resoconto BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/03/2022

SVOLTO IL 03/03/2022

CONCLUSO IL 03/03/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07593
presentato da
BELLUCCI Maria Teresa
testo di
Martedì 22 febbraio 2022, seduta n. 643

   BELLUCCI, GEMMATO e FERRO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   con un comunicato congiunto, oltre 70 associazioni hanno duramente commentato la bozza di decreto ministeriale che dovrebbe istituire i Comitati etici, in sostituzione dei circa 90 comitati territoriali, ai quali spetterebbe, peraltro, il compito di emanare i pareri nei casi di eutanasia negli ospedali;

   come si legge nella nota, «Nella gara a chi taglia per primo il traguardo di procurare la morte, [...] irrompe il Ministro della salute, con la bozza di decreto resa nota ieri, che sarà sottoposta alla Conferenza Stato-regioni, di modifica della disciplina dei Comitati etici territoriali»;

   secondo la condivisibile analisi delle associazioni, «in un settore – quello, appunto, dei Comitati etici – finora dominato dal caos normativo, [...] il Ministro della salute pretende che un atto amministrativo, [...] salti a piè pari il Parlamento e dia (non chiesta, né dovuta) attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, [...] “in relazione ai casi riguardanti richieste di suicidio medicalmente assistito”»;

   in questo senso, l'intervento del Ministro appare «grave perché: si sovrappone a una competenza che, come è scritto nella sentenza citata oltre che nella stessa Costituzione, la Consulta affida esclusivamente al Parlamento (e non potrebbe essere diversamente); fornisce della sentenza una interpretazione sulla quale la discussione alla Camera è appena iniziata, [...]; stravolge la funzione dei Comitati etici, il cui assetto può essere modificato solo per legge, visto che proprio una legge – la n. 3 del 2018, all'articolo 2, comma 10 – attribuisce loro competenza esclusivamente “per la valutazione delle sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici e sui medicinali” e non più per altre residue ed eventuali funzioni»;

   la recente sentenza della Corte costituzionale, nel dichiarare la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 580 del codice penale, ha reso quello delle cure palliative un passaggio pregiudiziale per qualsiasi trattamento di fine vita: risulta assolutamente contraddittorio parlare di libertà di scelta in mancanza di vere alternative di scelta offerte ai malati che non hanno altra possibilità se non la tentazione di porre fine alle proprie sofferenze, non solo per la gravità delle condizioni fisiche in cui versano, ma anche per l'indifferenza di un sistema che li tratta come malati di serie B –:

   se il Governo non ritenga di dover rivedere integralmente la bozza di decreto di cui in premessa al fine di garantire, nel rispetto del principio di indisponibilità della vita umana, la piena attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 in materia di valorizzazione e diffusione della terapia del dolore e delle cure palliative.
(5-07593)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 3 marzo 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-07593

  L'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 prevede l'adozione di una serie di decreti attuativi per rendere operativa la nuova disciplina dei Comitati etici territoriali.
  In particolare, la citata norma al comma 7, dispone, tra l'altro, che con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i comitati etici territoriali fino a un numero massimo di quaranta, tenendo conto dei criteri ivi indicati.
  In attuazione della sopracitata disposizione, è stato predisposto uno schema di decreto ministeriale, attualmente ancora in fase di discussione presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, oltre a individuare i comitati etici territoriali, riprende i dettami espressi dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 242 del 2019, in relazione ai casi riguardanti richieste di suicidio medicalmente assistito.
  Nella predetta sentenza si legge che «la verifica delle condizioni che rendono legittimo l'aiuto al suicidio deve restare affidata – in attesa della declinazione che potrà darne il legislatore – a strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale»; da un ulteriore passaggio risulta che «la delicatezza del valore in gioco richiede, inoltre, l'intervento di un organo collegiale terzo, munito di adeguate competenze, il quale possa garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità. Nelle more dell'intervento del legislatore tale compilo è affidato ai comitati etici territorialmente competenti».
  Pertanto, lo schema di decreto attribuisce ai comitati etici, oltre alle competenze in materia di valutazione delle sperimentazioni cliniche, ai sensi dell'articolo 2, comma 10 della legge n. 3 del 2018, anche la specifica funzione consultiva ad essi demandata proprio dalla citata sentenza secondo cui «Tali comitati – quali organismi di consultazione e di riferimento per i problemi di natura etica che possano presentarsi nella pratica sanitaria – sono infatti investiti di finzioni consultive intese a garantire la tutela dei diritti e dei valori della persona…..». Nella sentenza si legge inoltre che «In assenza di ogni determinazione da parte del Parlamento, questa Corte non può ulteriormente esimersi dal pronunciare sul merito delle questioni, in guisa da rimuovere il vulnus costituzionale già riscontrato con l'ordinanza n. 207 del 2018».
  Risulta pertanto evidente come la Corte Costituzionale abbia inteso intervenire, in maniera decisa, su una questione estremamente delicata quale è quella del fine vita, chiarendo in maniera inequivocabile che: siamo in presenza di un vuoto normativo; è auspicabile un intervento del legislatore atto a colmarlo; in assenza di una chiara presa di posizione del legislatore il SSN non può disinteressarsi delle richieste di suicidio medicalmente assistito; le strutture del SSN devono (e non possono) valutare le richieste di cui sopra e, sussistendone i presupposti, darvi seguito; i comitati etici territoriali devono (e non possono) pronunciarsi, per gli aspetti di competenza, sulle richieste di suicidio medicalmente assistito.
  La lettura della sentenza rende dunque palese come la Corte Costituzionale abbia di fatto declinato un modus operandi, a normativa vigente, che consente di non eludere eventuali richieste di suicidio medicalmente assistito.
  In questo contesto, lo schema di decreto ministeriale non innova, né aggiunge alcunché rispetto al quadro normativo ad oggi vigente così come delineato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 2019, che già attribuisce alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale e ai Comitati etici una funzione immediatamente attivabile a fronte di eventuali richieste di suicidio medicalmente assistito.
  Esso si limita a richiamare i compiti in tema di fine vita che detti comitati già svolgono alla luce della richiamata sentenza, al fine di contribuire, nelle more di un intervento normativo sistematico, ad una applicazione per quanto possibile uniforme degli importanti principi della stessa enucleati.
  Da ultimo, si osserva che il Ministero della salute è da sempre impegnato a garantire l'effettività del diritto alla terapia del dolore per i pazienti «terminali»: ricordo a tal proposito non solo la legge n. 38 del 2010 sulle cure palliative, ma anche e, più di recente, una importante disposizione approvata nel cosiddetto decreto sostegni bis (decreto-legge n. 73 del maggio 2021) che, in estrema sintesi, prevede che il Ministero della salute, previa istruttoria di AGENAS, effettua una ricognizione delle attività svolte dalle singole regioni e province autonome ed elabora un programma triennale per garantire la piena attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine di assicurare, entro il 31 dicembre 2025, l'uniforme erogazione dei LEA in materia di cure palliative, fissando per ciascuna regione e provincia autonoma i relativi obiettivi. L'attuazione del predetto programma triennale costituisce per le Regioni adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN. È previsto, inoltre, che entro il 30 giugno 2022, previa istruttoria dell'AGENAS, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, siano definite le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure palliative in ambito domiciliare e residenziale e in hospice, in coerenza con la programmazione economico-finanziaria del SSN.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cure palliative

attrezzature medico-chirurgiche

etica