Legislatura: 18Seduta di annuncio: 643 del 22/02/2022
Primo firmatario: TIRAMANI PAOLO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 22/02/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BOLDI ROSSANA LEGA - SALVINI PREMIER 22/02/2022 DE MARTINI GUIDO LEGA - SALVINI PREMIER 22/02/2022 FOSCOLO SARA LEGA - SALVINI PREMIER 22/02/2022 LAZZARINI ARIANNA LEGA - SALVINI PREMIER 22/02/2022 PANIZZUT MASSIMILIANO LEGA - SALVINI PREMIER 22/02/2022 PAOLIN GIUSEPPE LEGA - SALVINI PREMIER 22/02/2022 SUTTO MAURO LEGA - SALVINI PREMIER 22/02/2022 ZANELLA FEDERICA LEGA - SALVINI PREMIER 22/02/2022
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 22/02/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 03/03/2022 Resoconto TIRAMANI PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER RISPOSTA GOVERNO 03/03/2022 Resoconto COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE) REPLICA 03/03/2022 Resoconto TIRAMANI PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER
DISCUSSIONE IL 03/03/2022
SVOLTO IL 03/03/2022
CONCLUSO IL 03/03/2022
TIRAMANI, BOLDI, DE MARTINI, FOSCOLO, LAZZARINI, PANIZZUT, PAOLIN, SUTTO e ZANELLA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
il settore dei dispositivi medici, in Italia, è composto da oltre 4.000 imprese, impiega 94.000 addetti e genera un mercato di oltre 16,5 miliardi di euro, costituendo una parte importante del tessuto imprenditoriale italiano. Il comparto dei dispositivi medici rappresenta, inoltre, uno dei settori con maggiori potenzialità di sviluppo e può svolgere un ruolo strategico nella crescita del prodotto interno lordo, dell'occupazione e dell'innovazione;
nell'anno 2011, l'articolo 17 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha stabilito che la spesa per i dispositivi medici sostenuta dal Servizio sanitario nazionale dovesse essere fissata entro un tetto massimo, fissato al 5,2 per cento. Successivamente, i tetti furono abbassati, dapprima con il decreto-legge n. 95 del 2012, che rideterminò la percentuale al 4,8 per cento, poi con la legge di bilancio 2013, che la modificò al 4,4 per cento. È stato, poi, l'articolo 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015 che ha posto, per la prima volta, una parte dello sforamento del tetto a carico delle aziende private;
nello specifico, questo sarebbe accaduto nella misura del 40 per cento nel 2015, del 45 per cento nel 2016, e del 50 per cento da 2017;
nonostante le suddette disposizioni risultino, ad oggi, inapplicate, le aziende devono tenere conto di esse ogni anno, da un punto di vista fiscale e contabile, a discapito di investimenti in occupazione, ricerca e innovazione;
l'incertezza determinata dal quadro normativo ha portato le imprese dei dispositivi medici ad accantonare in bilancio circa 1 miliardo di euro, solamente nel triennio 2015-2017. L'impatto sul livello degli investimenti in R&S è evidente: da circa 1.200 milioni di euro nel 2014 a 850 milioni di euro nel 2019. Anche la qualità degli investimenti ha subito un contraccolpo. Di media, dal 2015 le sperimentazioni cliniche si sono ridotte del 9 per cento;
di recente, il legislatore è intervenuto con l'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, escludendo, per gli anni 2020 e 2021, un elenco di dispositivi medici utilizzati nelle azioni di contenimento della pandemia dal meccanismo del cosiddetto payback. Tale intervento, sebbene positivo, non risolve tuttavia le criticità strutturali del sistema di cui si è dato conto –:
se non ritenga che il meccanismo del payback sui dispositivi medici rappresenti una minaccia per gli investimenti e l'efficienza dei servizi sanitari che richieda l'adozione di iniziative normative e adeguati correttivi, anche in sede di attuazione della legge di delegazione europea 2019-2020.
(5-07592)
Il decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2015, in materia di razionalizzazione della spesa del SSN ha introdotto, all'articolo 9-ter, un procedimento finalizzato al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per i dispositivi medici, a partire dal 2015.
Con riferimento agli anni 2015-2018 il calcolo dello scostamento della spesa rispetto al tetto è stato effettuato con riferimento ai dati dei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE.
In data 7 novembre 2019 è stato sancito un accordo Stato Regioni recante la definizione dei criteri di calcolo del tetto di spesa regionale per i dispositivi medici per gli anni 2015-2018, superando il previsto sistema di normalizzazione dei tetti di spesa sulla base della composizione pubblico-privata dell'offerta, a favore di un unico tetto del 4,4 per cento a livello nazionale e regionale.
Il citato articolo 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015 è stato modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel senso che è stato previsto che dal 2019 la spesa debba essere rilevata dai dati risultanti dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di riferimento e non più dai dati consolidati del modello di rilevazione economica CE.
Pertanto, per l'anno 2019, il calcolo dello scostamento della spesa rispetto al tetto viene effettuato, come noto, sulla base dei dati risultanti dalle fatture elettroniche messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate, per il tramite del Ministero dell'economia e finanze, al Ministero della salute.
Ai sensi del comma 9, l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017, in proporzione al proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale.
Come citato dall'interrogante la legge di bilancio 2022 ha previsto, all'articolo 1, comma 287, che «i dispositivi medici correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia di SARS-CoV-2….», acquistati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, non sono considerati, per gli anni 2020 e 2021, ai fini del computo del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, 11 gennaio 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
Inoltre l'articolo 15, comma 2, lettera c), della legge n. 53 del 2021 - Legge di delegazione europea, delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi che dovrebbero, fra l'altro, provvedere al riordino e al coordinamento delle attività tra gli enti pubblici deputati al governo dei dispositivi medici, anche attraverso una ridefinizione dei compiti e anche ai fini dell'emanazione di indirizzi generali uniformi per la garanzia di efficienza del sistema, ivi incluso il riordino del meccanismo di definizione dei tetti di spesa nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b), e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
Svolte queste considerazioni di carattere generale, emerge che la volontà del legislatore, è quella di procedere ad una revisione sistematica del meccanismo per la determinazione dei tetti della spesa dei dispositivi medici, pur mantenendo i tetti di spesa, pertanto, la sede normativa per disciplinare il nuovo assetto sarà il nuovo decreto legislativo, che terrà in considerazione le esigenze istituzionali connesse alla politica dei dispositivi medici.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):attrezzature medico-chirurgiche