ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07586

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 643 del 22/02/2022
Firmatari
Primo firmatario: INVIDIA NICCOLO'
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/02/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SEGNERI ENRICA MOVIMENTO 5 STELLE 22/02/2022


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 22/02/2022
Stato iter:
24/02/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/02/2022
Resoconto INVIDIA NICCOLO' MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 24/02/2022
Resoconto ACCOTO ROSSELLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 24/02/2022
Resoconto INVIDIA NICCOLO' MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/02/2022

SVOLTO IL 24/02/2022

CONCLUSO IL 24/02/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07586
presentato da
INVIDIA Niccolò
testo di
Martedì 22 febbraio 2022, seduta n. 643

   INVIDIA e SEGNERI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   dal 15 febbraio 2022 è diventato obbligatorio il controllo del green pass dei lavoratori, anche se è stato consegnato al datore di lavoro, per verificare «la perdurante validità della certificazione»;

   si prescrive, inoltre, l'obbligo di formazione specifica per gli incaricati al controllo in particolare in tema di super green pass, ovvero la certificazione che indica l'avvenuta vaccinazione (per i lavoratori obbligati) o la guarigione dal COVID-19;

   con messaggio 4529/2021, è stato specificato che:

    a) il controllo del Green pass standard esclude i lavoratori non presenti in azienda;

    b) la verifica del Super green pass, cioè dell'avvenuta vaccinazione può essere effettuata anche in caso di assenza dal luogo di lavoro;

   paradossalmente, le suddette misure hanno favorito la creazione di una nuova fattispecie di assenza ingiustificata ex lege non disciplinata da alcun contratto collettivo nazionale di lavoro che incide significativamente sulla vita dei lavoratori, ovvero sulla busta paga mensile, cui saranno sottratti i giorni di assenza, ma anche su tutte le indennità legate alle mansioni del lavoratore (i.e. indennità di cassa, di rischio o di lavoro disagiato), sui buoni pasto, sui premi di produttività, sulla tredicesima, sul trattamento di fine rapporto, sull'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali;

   alla fine dell'emergenza sanitaria, vigente fino al 31 marzo, le limitazioni che il Super green pass comporta, diventeranno difficilmente giustificabili;

   indipendentemente dalla vigenza dello stato d'emergenza, il Tribunale del Lazio ha emesso due decreti monocratici d'urgenza, con i quali, accogliendo le motivazioni di due lavoratori over 50, non vaccinati che hanno fatto ricorso contro la sospensione dello stipendio, ha rilevato «profili di illegittimità costituzionale della normativa concernente l'obbligo, per determinate categorie di personale in regime d'impiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dell'ammissione allo svolgimento della prestazione lavorativa» -:

   se il Governo non ritenga opportuno, anche alla luce della curva discendente dei contagi da COVID-19, stabilire il piano e la tempistica per la rimodulazione della misura relativa all'utilizzo del green pass e del super green pass sul luogo di lavoro.
(5-07586)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 24 febbraio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-07586

  Ringrazio l'onorevole interrogante per aver sollevato l'attenzione su un tema molto sensibile, che ha un impatto rilevante sulla vita dei cittadini e, in particolare, dei lavoratori.
  Com'è noto, nella complessa normativa emessa per il contrasto al COVID-19, il legislatore, per ciò che concerne la tutela dei lavoratori, ha introdotto, tra l'altro, l'obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori che – in ragione della professionalità e dell'età anagrafica – sono particolarmente esposti, al rischio del contagio e agli effetti della malattia.
  Si è trattato dell'adozione di una strategia di protezione dei lavoratori, caratterizzata da misure diverse, ispirate ai principi di proporzionalità e gradualità. Una strategia che, nei luoghi di lavoro, si è sposata con quella messa in atto in forza della normativa protocollare – promossa con l'accordo delle parti sociali – e dell'aggiornamento al decreto legislativo n. 81 del 2008.
  Le scelte fatte – ancorate e sorrette dalle conoscenze scientifiche e dalle evidenze epidemiologiche di cui disponiamo – rispondono a finalità di valore costituzionale, perché volte a limitare la propagazione del virus e a tutelare la salute individuale e collettiva dei lavoratori, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 32 della Costituzione.
  Nessuna di queste misure, singolarmente considerata, è in grado di debellare il virus, ma il complesso integrato di esse si è rivelato indubbiamente efficace e idoneo a salvaguardare la salute e, soprattutto, la vita delle persone, specie di quelle maggiormente vulnerabili.
  Ciò premesso, per quanto attiene gli accessi nei luoghi di lavoro, il legislatore ha stabilito che, in mancanza del titolo di idoneità sanitaria necessario, il lavoratore non potesse fare ingresso nei luoghi di lavoro ai fini della tutela della salute e della sicurezza, e dovesse essere considerato assente ingiustificato.
  L'assenza ingiustificata, aldilà della sua denominazione sul piano tecnico, prelude necessariamente ad una sospensione dell'obbligo lavorativo, alla quale non può non corrispondere — nella logica generale del contratto – la sospensione del diritto alla retribuzione.
  Si tratta peraltro di una misura che, nella sostanza, non è differente dalla sospensione stabilita ex lege per il personale medico e sanitario renitente all'obbligo vaccinale e che pure comporta le medesime conseguenze, rilevanti sempre ed esclusivamente sul piano strettamente retributivo.
  Ciò premesso, il Governo è ben consapevole dei sacrifici richiesti e delle limitazioni poste alle libertà dei cittadini e, per questo, ha sempre agito cercando di contemperare la tutela della salute, presupposto del godimento degli altri diritti, con le esigenze dell'economia e soprattutto con la garanzia dei diritti fondamentali, con particolare riguardo proprio al diritto al lavoro.
  Il legislatore, infatti, ha stabilito che i lavoratori, nel caso in comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro sono considerati assenti ingiustificati, ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, oltre che delle tutele previdenziali.
  Per quanto riguarda infine il piano e la tempistica per la rimodulazione dell'utilizzo del green pass e del super green pass sul luogo di lavoro, nel comprendere e condividere pienamente l'esigenza di un allentamento delle misure restrittive, è evidente che la questione fa parte della strategia integrata che il Governo nella sua collegialità dovrà decidere di proseguire – con il necessario confronto con il Parlamento e con le regioni – per fronteggiare la pandemia ancora in atto, sia con riferimento allo stato di emergenza, sia con riferimento all'accesso nei luoghi di lavoro e agli obblighi vaccinali.
  L'evolversi della situazione di fatto, impone, dunque, una riconsiderazione costante della stessa e, perciò, la verifica della validità – allo stato delle cose – delle misure normative adottate per contrastare la pandemia.
  Nella consapevolezza che il green pass ha rappresentato un importante incentivo al completamento del ciclo vaccinale e al raggiungimento di un livello soddisfacente di protezione della popolazione, occorrerà certamente indirizzare il sistema verso un progressivo ritorno alla vita ordinaria, con il conseguente superamento, nel segno auspicato dall'onorevole interrogante, delle restrizioni che hanno segnato questo tempo di crisi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

luogo di lavoro

soddisfazione sul lavoro

stato d'emergenza