ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07525

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 639 del 16/02/2022
Firmatari
Primo firmatario: PARISSE MARTINA
Gruppo: CORAGGIO ITALIA
Data firma: 16/02/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GAGLIARDI MANUELA CORAGGIO ITALIA 16/02/2022


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 16/02/2022
Stato iter:
17/02/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 17/02/2022
Resoconto GAGLIARDI MANUELA CORAGGIO ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 17/02/2022
Resoconto MACINA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 17/02/2022
Resoconto GAGLIARDI MANUELA CORAGGIO ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 17/02/2022

SVOLTO IL 17/02/2022

CONCLUSO IL 17/02/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07525
presentato da
PARISSE Martina
testo di
Mercoledì 16 febbraio 2022, seduta n. 639

   PARISSE e GAGLIARDI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il mancato funzionamento dei procedimenti esecutivi, e in particolare di quelli immobiliari, pregiudica non solo l'affidabilità di uno Stato nei mercati internazionali ma anche il diritto del creditore a essere soddisfatto entro un termine ragionevole;

   nel tentativo di porre rimedio alle criticità nella procedura di recupero del credito, il legislatore italiano ha adottato negli ultimi anni numerosi interventi che hanno positivamente inciso sull'efficienza e sulla qualità del procedimento esecutivo, come risulta dai dati statistici pubblicati dai 2017 al 2019;

   la riforma più incisiva è stata quella che ha previsto il necessario coinvolgimento nei procedimenti esecutivi di professionisti di cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto necessariamente avvalersi per le incombenze inerenti alle operazioni di vendita del bene staggito, analiticamente indicate nel noto articolo 591-bis del codice di procedura civile;

   per effetto della riforma, all'iniziale facoltà da parte del giudice di disporre la delega, subentrava l'obbligo di avvalersi di un professionista (notaio, avvocato o commercialista) iscritto nell'apposito elenco di cui all'articolo 179-ter disp. att. del codice di procedura civile, formato presso ciascun tribunale e messo a disposizione dei giudici delle esecuzioni immobiliari;

   la stessa norma prevedeva che sarebbero stati iscritti nell'elenco i professionisti che dimostrino «di avere assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamentare del Ministro della giustizia»;

   un'effettiva preparazione del delegato è stata correttamente ritenuta dal legislatore lo strumento essenziale per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti delegabili. Alla data odierna, tuttavia, manca ancora il decreto attuativo indicato nella norma, che rimane disapplicata generando confusione e prassi non uniformi sul territorio nazionale nei criteri di formazione delle liste e di nomina dei professionisti delegati;

   il decreto ministeriale deve essere rapidamente adottato nell'interesse e a garanzia di tutte le parti. Occorre anche tenere presente che la ripresa della crisi economica e la fine della sospensione delle esecuzioni immobiliari hanno causato una massiva ripresa dei procedimenti e l'accertata competenza dei professionisti, incaricati di gestire la procedura, sarà l'unico modo per evitare la paralisi del tribunali delle esecuzioni –:

   se il Ministro interrogato intenda procedere all'emanazione del decreto attuativo dell'articolo 179-ter disp. att. del codice di procedura civile volto alla disciplina dell'elenco dei professionisti delegati ex articolo 591-bis del codice di procedura civile e quali siano i tempi stimati per la sua adozione.
(5-07525)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 17 febbraio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-07525

  L'interrogazione proposta consente di riferire le informazioni in ordine ai tempi di emanazione del decreto di cui all'articolo 179-ter disp. att. del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 5-bis, primo comma, della legge 30 giugno 2016 n. 119 di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016 n. 59, recante «Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione» e rubricata «Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita» e che demanda ad un decreto non regolamentare del Ministro della giustizia di stabilire: a) gli obblighi di prima formazione per ottenere l'iscrizione nell'elenco; b) gli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione; c) la composizione e le modalità di funzionamento della commissione preposta alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco.
  Ebbene, lo schema di decreto in esame, di natura non regolamentare, è invero già stato predisposto ed è attualmente in corso di valutazione dagli uffici preposti.
  Si evidenzia peraltro che i confini del potere disciplinatorio attribuiti dall'articolo 179-ter disp. att. c.p.c. paiono estremamente angusti, e che è dunque necessaria una attenta riflessione in ordine alla necessità di regolare nel dettaglio la materia con interventi di rango normativo, non apparendo sufficiente un provvedimento di natura meramente amministrativa.
  Ciò riferito, si precisa in ogni caso che ampio rilievo è stato dato, nello schema, alla formazione dei professionisti delegati alle operazioni di vendita, essendo stata puntualmente disciplinata non solo la formazione iniziale, necessaria ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco, ma anche la formazione periodica, necessaria alla permanenza nell'elenco medesimo, tenendo conto delle Linee guida generali all'uopo adottate dalla Scuola Superiore della Magistratura ai sensi del medesimo articolo 179-ter disp. att. c.p.c. e prospettando tuttavia la possibilità di prevedere obblighi di formazione più pregnanti (quantomeno sotto il profilo del numero delle ore di durata e frequenza dei corsi), proprio alla luce delle istanze di più spiccata qualificazione dei professionisti in questione. È altresì regolato il meccanismo di controllo sulla qualità della formazione e degli enti erogatori della formazione stessa nonché, naturalmente, il meccanismo propedeutico all'iscrizione nell'elenco.
  Infine si è proceduto a disciplinare, come espressamente richiesto dall'articolo 19-ter, le modalità di verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

giudice

procedura civile

codice civile